Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 19-07-2011, n. 71 3 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 20 luglio 2010, la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari riformava parzialmente la sentenza emessa il 24 novembre 2005 dal Tribunale di Nuoro nei confronti di N.M., riconoscendolo colpevole dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 1 ter, comma 2 e art. 648 c.p..

Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando come la ricostruzione dei fatti effettuata sulla base delle risultanze dell’istruzione dibattimentale avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale ad una pronuncia assolutoria.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, osservando che l’affermazione di penale responsabilità era intervenuta sulla base della sola assenza, sui supporti sequestrati, del contrassegno SIAE senza alcun accertamento sul contenuto del materiale sequestrato.

Con un terzo motivo di ricorso lamentava che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia dalla quale doveva ricavarsi la irrilevanza penale della condotta ascrittagli.

Con un quarto motivo di ricorso osservava che l’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso avrebbe dovuto necessariamente implicare anche la insussistenza del concorrente reato di ricettazione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato.

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in quanto concernente una prospettazione alternativa delle valutazioni in fatto operate dai giudici del merito.

Gli altri motivi di ricorso risultano, invece, meritevoli di accoglimento.

Occorre ricordare, a tale proposito, che, in tema di diritto d’autore, relativamente ai reati di detenzione per la vendita di supporti privi del contrassegno Siae, secondo la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia europea 8 novembre 2007, Schwibbert), dopo l’entrata in vigore della direttiva europea 83/189/CEE, la quale ha previsto una procedura di informazione comunitaria nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, l’obbligo di apporre sui compact disk contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituisce una "regola tecnica" che, qualora non sia stata notificata alla Commissione della Comunità europea, non può essere fatta valere nei confronti di un privato.

Con riferimento al reato di cui all’art. 171 ter, comma 1, lett. d) si è osservato che l’obbligo di apposizione del contrassegno Siae sui supporti rappresentati da musicassette, fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento è stato introdotto, per la prima volta, dal D.Lgs. n. 685 del 1994, successivamente all’entrata in vigore della menzionata direttiva comunitaria, senza che ne sia stata fatta comunicazione alla Commissione (Sez. 3 n. 13816, 2 aprile 2008).

Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto l’inopponibilità nei confronti dei privati dell’obbligo di apposizione del predetto contrassegno quale effetto dalla mancata comunicazione alla Commissione dell’Unione Europea di tale "regola tecnica" in adempimento della direttiva europea 83/179/CE, rilevando che ciò comporta l’assoluzione del soggetto agente con la formula " il fatto non è previsto dalla legge come reato" (cfr. Sez. 3 n. 13816, 2 aprile 2008; n. 34553, 3 settembre 2008; Sez. 2 n. 30493, 22 luglio 2009).

E’ inoltre evidente che, in caso di concorso con il reato di ricettazione, la cui configurabilità deve essere ritenuta (SS. UU. n. 47164, 23 dicembre 2005), la non punibilità del reato presupposto travolge anche i delitto di cui all’art. 648 c.p..

La successiva entrata in vigore del D.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, di approvazione della regola tecnica oggetto del procedimento di notifica alla Commissione UE n. 2008/0162/1, ha reso nuovamente perseguibili penalmente le condotte successive al 21 aprile.

Si è tuttavia esplicitamente osservato che, nonostante il richiamato indirizzo interpretativo, continuava ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività comportante l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno (Sez. 3 n. 34555, 3 settembre 2008).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che si condivide, va peraltro escluso il valore probatorio o indiziario dell’illecita duplicazione o riproduzione dei supporti audiovisivi alla semplice mancanza, sugli stessi del contrassegno Siae (Sez. 3 n. 44892, 20 novembre 2009; Sez. 3 n. 27109, 4 luglio 2008; Sez. 7 n. 21579, 29 maggio 2008).

Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fondato l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente sulla base del solo presupposto della mancanza del contrassegno SIAE e della mera congettura che i CD dovevano ritenersi abusivamente riprodotti in quanto non sussisteva alcun valido elemento per ritenere che le custodie che li avrebbero dovuti contenere fossero vuote.

Il riferimento alle modalità della vendita, inoltre, è effettuato in via del tutto incidentale e non consente di ritenere provata l’abusiva duplicazione.

Gli elementi valorizzati dalla Corte d’Appello non consentono, dunque, un’affermazione di responsabilità penale nè appare plausibile l’annullamento con rinvio perchè in tale sede nessun ulteriore elemento potrebbe essere acquisito, cosicchè deve procedersi all’annullamento dell’impugnata decisione senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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