Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 19-07-2011, n. 28734

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 02/12/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame, presentata nell’interesse di D. M., avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Tivoli in data 22/11/010 ed avente per oggetto l’area ed il cumulo di 10.000 mc di rifiuti ivi collocato, in relazione al reato, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorreva nè il fumus commissi delicti nè il periculum in mora. Si trattava di travertino proveniente da una cava gestita dalla "Spa Estraba", costituente un sottoprodotto non rientrante nella disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 07/06/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale di Roma ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare – quanto al fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. lett. a) e comma 2, – risulta accertato che la "GE.SER." srl (di cui D.M. era rappresentante legale) provvedeva alla raccolta, trasporto ed abbandono incontrollato nella propria area industriale (ubicata come in atti) degli inerti di marmo, provenienti dalla lavorazione di cave di marmo travertino gestite dalla adiacente società "ESTRA BA" spa; il tutto senza essere provvisto della prescritta autorizzazione.

Le esigenze cautelarti venivano ravvisate nella necessità di evitare la prosecuzione della citata attività illecita.

Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, non censurabili in sede di legittimità.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perchè ripetitive di quanto esposto in sede di riesame, già valutato esaustivamente dal Tribunale di Roma.

Sono, altresì, infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale del riesame, sia perchè errate in diritto.

In particolare va disatteso l’assunto principale difensivo secondo cui i residui di marmo travertino erano da considerarsi un sottoprodotto non costituente rifiuto, con conseguente esclusione della disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.

Invero gli inerti di travertino accumulati nell’area gestita dalla "GE.SER." derivano dall’attività di estrazione di cave di marmo effettuato dall’altra società, ossia la "ESTRABA" spa.

Detta ultima società si serviva dell’area riconducibile alla "GE.SER." srl, unicamente come deposito degli inerti di travertino che non erano stati utilizzati nè dalla "ESTRABA" spa direttamente, nè da altro soggetto terzo, secondo i parametri di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. h) (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis come introdotto dalla modifica legislativa D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ex art. 12).

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da D.M. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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