Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 19-07-2011, n. 28733 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa l’08/11/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di M.V., avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal Gip del Tribunale di Napoli in data 11/10/010, avente per oggetto gli immobili, ubicati come in atti; il tutto in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 – accoglieva il gravame, disponendo la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.

Il PM presso il Tribunale di Napoli proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il PM ricorrente esponeva che nella fattispecie ricorreva il fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 trattandosi di immobili alienati simulatamente al fine di eludere il pagamento delle imposte dei redditi in corso di riscossione.

Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 07/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

M.V. in concorso con B.G. e B. G., risultava indagato in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 per aver alienato (nella qualità indicata in atti) simulatamente beni immobili (come individuati in atti) in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva già in atto in relazione ad un credito di imposta pari ad Euro 2.260.433,97. In ordine a tale reato il Gip del Tribunale di Napoli, con provvedimento in data 11/10/010, disponeva il sequestro preventivo per equivalente, ex art. 322 ter c.p., comma 1, L. n. 244 del 2007, art. 143 dei beni immobili come individuati in atti. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 08/l 1/010, accoglieva l’istanza di riesame presentata da M.V. disponendo la restituzione dei beni. Il PM del Tribunale di Napoli proponeva l’attuale ricorso per Cassazione. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che il Tribunale – pur avendo accertato che M.V. nella qualità (in concorso con B.G. e Bu.Ge.) aveva alienato (con due atti di vendita, stipulati rispettivamente l’01/08/08 ed il 20/03/09) vari immobili e mobili per un importo complessivo di Euro 1.343.845,00 (il tutto come analiticamente individuato in atti) a fronte di un debito di imposta di Euro 2.260.433,97, in corso di esecuzione mediante notifica delle Cartelle Esattoriali – riteneva che non sussisteva un grave ed univoco quadro indiziario a carico del M. (e degli altri indagati) che potesse far ritenere sussistente il delitto di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposta. In particolare il Tribunale evidenziava che non risultava provato con certezza che la condotta posta in essere dal M. (e dagli altri indagati) avesse avuto la specifica finalità di eludere le garanzie dell’Agente riscossore del citato debito di imposta.

Trattasi di motivazione apparente ed apodittica per le seguenti ragioni: 1. In tema di misura cautelare reale il sindacato del giudice del riesame non può investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma è circoscritto all’astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato previa verifica in concreto della sussistenza di detta ipotesi di reato contestata alla luce delle risultanze processuali come già acquisite al procedimento e come dedotte dalla difesa degli interessati;

2. Non vengono indicati in concreto i parametri obiettivi ossia: a) valore effettivo di mercato dei beni alienati, all’epoca della vendita; b) valore economico del complesso patrimoniale residuo (dopo la vendita) in capo alla società (la Stia Impianti srl), oggetto della procedura di riscossione coattiva; c) le ragioni obiettive, di natura urgente e necessaria, che avevano determinato l’alienazione dei beni immobili e mobili in esame, a fronte di una procedura di riscossione coattiva già in atto;

3. Gli asseriti pagamenti dedotti dalla difesa sono inerenti ad altro debito di imposta gravante sulla Stia Impianti srl.

Trattasi di carenza di motivazione radicale su punti fondamentali della decisione, con conseguente nullità dell’ordinanza impugnata, ex art. 606 c.p.p., lett. c). Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Napoli in data 08/11/010 con rinvio a detto Tribunale per nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *