Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 19-07-2011, n. 28732 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 05/11/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di A.O., avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal Gip del Tribunale di Caltagirone in data 01/10/010, in relazione al reato, D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 5 – respingeva il gravame.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il ricorrente esponeva che non sussisteva il fumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 poichè all’epoca in cui doveva essere presentata la dichiarazione dei redditi 2008 non aveva avuto più alcun rapporto con la Comet srl; per cui non aveva alcuna possibilità, giuridica e di fatto, di presentare detta dichiarazione.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 07/06/011, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

A.O. risultava indagato in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, per aver omesso, quale amministratore di fatto e socio della Comet srl, la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2007, con conseguente evasione di un’imposta pari ad Euro 89.286,34, fatto commesso in data (OMISSIS).

Orbene in relazione a detto reato il Gip, con provvedimento in data 01/10/010, disponeva il sequestro preventivo per equivalente – finalizzato alla confisca dei beni, ex art. 323 c.p.; L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143; art. 321 c.p.p., comma 2 – dei beni immobili e mobili di proprietà di A.O., come individuati ed indicati in atti.

Il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 05/11/010, respingeva l’istanza di riesame presentata da A.O., che proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che, quanto al fumus commissi delicti, il Tribunale di Catania – pur avendo motivato con esaustività in ordine alla circostanza che A.O. aveva continuato a svolgere di fatto l’attività di amministratore della Comet srl anche in epoca successiva alle sue dimissioni (presentate il 21/11/06) – non ha indicato con precisione l’epoca in cui il nuovo amministratore della Comet, V. F., aveva preso possesso della carica con piena disponibilità delle scritture contabili necessarie per la dichiarazione dei redditi.

Trattasi di dato probatorio e processuale determinante ai fini della decisione – specie in considerazione del fatto che il Tribunale evidenzia (pag 3 dell’ordinanza) che il V. (ossia il nuovo amministratore) aveva dichiarato che in data 06/05/08 aveva preso in consegna la documentazione della società.

Poichè il termine ultimo della dichiarazione dei redditi, relativo al periodo di imposta anno 2007, scadeva il 31/10/08, non risultano indicate, nell’ordinanza impugnata, le ragioni di fatto e di diritto per cui gravava anche sulla persona di A.O. l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Trattasi di carenza radicale ed assoluta di motivazione su punto determinante della decisione, con conseguente nullità della stessa, ex art. 606 c.p.p., lett. c).

Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Catania in data 05/11/010 con rinvio a detto ufficio per un nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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