DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 267

Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varieta’ orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita’ e regioni e minacciate da erosione genetica, nonche’ di varieta’ orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta’.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 34 del 11-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009, in particolare
l’articolo 1 e l’allegato A;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive
modificazioni, ed in particolare l’articolo 19-bis, relativo
all’iscrizione nei registri nazionali delle varieta’ da
conservazione;
Visto l’articolo 2-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46,
recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari
ed internazionali che sostituisce l’articolo 19-bis della legge 25
novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, recante
attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per
l’ammissione di ecotipi e varieta’ agricole naturalmente adattate
alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica,
nonche’ per la commercializzazione di sementi e tuberi di patata a
semina di tali ecotipi e varieta’;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la legge 6 aprile 2004, n. 101, recante ratifica ed
esecuzione del Trattato internazionale delle risorse fitogenetiche
per l’alimentazione e l’agricoltura, con appendici, adottato dalla
trentunesima conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre
2009, recante talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varieta’
orticole tradizionalmente coltivate in particolari localita’ e
regioni e minacciate da erosione genetica, nonche’ di varieta’
orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini
commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni
particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e
varieta’;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica, con la quale e’ stato soppresso l’Ente nazionale delle
sementi elette le cui funzioni sono state attribuite all’Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione;
Vista la direttiva 2002/55/CE, del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e
delle finanze e per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le deroghe applicabili alle
specie orticole disciplinate dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096,
nonche’ dalla legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive
modificazioni, in merito alla conservazione in-situ e
all’utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la
coltivazione e la commercializzazione:
a) per l’iscrizione nei registri nazionali delle varieta’ di
specie di piante orticole di ecotipi e varieta’ tradizionalmente
coltivate in particolari localita’ e regioni e minacciate da erosione
genetica, in seguito varieta’ da conservazione;
b) per l’iscrizione nei registri nazionali delle varieta’ di
specie di piante orticole di varieta’ prive di valore intrinseco per
la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppate per la
coltivazione in condizioni particolari, in seguito varieta’
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;
c) per la commercializzazione delle sementi di tali varieta’ da
conservazione e delle varieta’ sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE)
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione stabilisce che
l’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– Il testo dell’art. 1 e dell’allegato A della legge 4
giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunita’ europee – Legge comunitaria 2009), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O.,
cosi’ recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di
direttive comunitarie). – 1. Il Governo e’ delegato ad
adottare, entro il termine di recepimento indicato in
ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle medesime direttive. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, il cui termine di
recepimento sia gia’ scaduto ovvero scada nei tre mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e’ delegato ad adottare i decreti
legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive
elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
di recepimento, il Governo e’ delegato ad adottare i
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell’art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all’oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell’allegato B,
nonche’, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate
nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e’ richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all’esigenza di garantire il
rispetto dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il Governo puo’ adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive
elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’art.
117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome, si applicano alle condizioni e secondo le
procedure di cui all’art. 11, comma 8, della legge 4
febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu’ deleghe di cui al comma 1 non risultino
esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da’ conto dei motivi addotti a
giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
politiche europee, ogni sei mesi, informa altresi’ la
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo
stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
secondo modalita’ di individuazione delle stesse da
definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3)
2007/33/CE del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativa
alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la
direttiva 69/465/CE (3) ;
2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa
alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle
sementi (Versione codificata);
2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione);
2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli
(Versione codificata);
2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
(Versione codificata);
2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008,
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate "sementi di base" o
"sementi certificate" (Versione codificata);
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le
visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita’ delle amministrazioni marittime (rifusione);
2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 maggio 2009, sull’impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati (rifusione);
2009/143/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, che
modifica la direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda la
delega dei compiti di analisi di laboratorio;
2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009,
che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e
varieta’ vegetali tradizionalmente coltivati in particolari
localita’ e regioni e minacciati dall’erosione genetica,
nonche’ di varieta’ vegetali prive di valore intrinseco per
la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e
varieta’.».
– Il testo dell’art. 19-bis della legge 25 novembre
1971 n. 1096 (Disciplina dell’attivita’ sementiera)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1971, n.
322, cosi’ recita:
«Art. 19-bis. 1.- 5. (omissis).
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le
"varieta’ da conservazione" iscritte nel registro di cui al
comma 1 hanno evoluto le loro proprieta’ caratteristiche o
che provvedano al loro recupero e mantenimento, e’
riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito
locale di modiche quantita’ di sementi o materiali da
propagazione relativi a tali varieta’, qualora prodotti
nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio
decreto, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le modalita’ per l’esercizio di tale
diritto.
7. (omissis).
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
articolo le varieta’ geneticamente modificate, come
definite dall’art. 1 del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 212.
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1,
e’ autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere
dall’anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui
a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.».
– Il testo dell’art. 2-bis del decreto-legge 15
febbraio 2007, n. 10 (Disposizioni volte a dare attuazione
ad obblighi comunitari ed internazionali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, cosi’
recita:
«Art. 2-bis (Disposizioni per l’attuazione degli
articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura,
ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101).».
1. L’art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
e’ sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis. – 1. Al fine di promuovere la
conservazione in situ e l’utilizzazione sostenibile delle
risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, in attuazione degli impegni
previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l’alimentazione e l’agricoltura, ratificato ai sensi della
legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede all’istituzione di un apposito registro nazionale
nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle
province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni
scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e
singoli cittadini, previa valutazione dell’effettiva
unicita’, le "varieta’ da conservazione", come definite al
comma 2.
2. Si intendono per "varieta’ da conservazione" le
varieta’, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le
cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti
specie di piante:
a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri
registri nazionali, purche’ integratesi da almeno cinquanta
anni negli agroecosistemi locali;
b) non piu’ iscritte in alcun registro e minacciate da
erosione genetica;
c) non piu’ coltivate sul territorio nazionale e
conservate presso orti botanici, istituti sperimentali,
banche del germoplasma pubbliche o private e centri di
ricerca, per le quali sussiste un interesse economico,
scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la
reintroduzione.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, tutelano
il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche
delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinche’ le
comunita’ locali che ne hanno curato la conservazione
partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione,
come previsto dalla Convenzione internazionale sulla
biodiversita’, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio
1994, n. 124.
4. L’iscrizione delle "varieta’ da conservazione" nel
registro di cui al comma 1 e’ gratuita ed esentata
dall’obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di
adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non
ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori
nell’esperienza pratica della coltivazione, della
riproduzione e dell’impiego. Ai fini dell’iscrizione e’
altresi’ disposta la deroga alle condizioni di omogeneita’,
stabilita’ e differenziabilita’ previste dall’art. 19.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo
l’iscrizione delle "varieta’ da conservazione" nel registro
di cui al comma 1 e’ disciplinata dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le
"varieta’ da conservazione" iscritte nel registro di cui al
comma 1 hanno evoluto le loro proprieta’ caratteristiche o
che provvedano al loro recupero e mantenimento, e’
riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito
locale di modiche quantita’ di sementi o materiali da
propagazione relativi a tali varieta’, qualora prodotti
nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio
decreto, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le modalita’ per l’esercizio di tale
diritto.
7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali puo’ definire, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate
restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini
dell’iscrizione nei registri di cui all’art. 19 nel caso di
coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e
varieta’ prive di valore intrinseco per la produzione
vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni
particolari.
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
articolo le varieta’ geneticamente modificate, come
definite dall’art. 1 del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 212.
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1,
e’ autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere
dall’anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui
a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.».
– Il decreto legislativo del 29 ottobre 2009 n. 149 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n.
254.
– La Direttiva 20 giugno 2008 n. 2008/62/CE e’
pubblicata nella G.U.U.E. 21 giugno 2008, n. L 162.
– Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n.
248, S.O.
– La Direttiva 28 novembre 2002 n. 2002/89/CE e’
pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 355.
– La legge 6 aprile 2004 n. 101 e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, S.O.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge 25
novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della
produzione e del commercio delle sementi) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, S.O.
– La Direttiva 26 novembre 2009, n. 2009/145/CE
(Direttiva della Commissione che prevede talune deroghe per
l’ammissione di ecotipi e varieta’ vegetali
tradizionalmente coltivati in particolari localita’ e
regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonche’ di
varieta’ vegetali prive di valore intrinseco per la
produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la
coltivazione in condizioni particolari e per la
commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varieta’
(Testo rilevante ai fini del SEE) e’ pubblicata nella
G.U.U.E. 27 novembre 2009, n. L 312.
– Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita’ economica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, S.O. e’ stato convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n.
176, S.O.
– La Direttiva 13 giugno 2002, n. 2002/55/CE e’
pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
Note all’art. 1:
– La legge 25 novembre 1971 n. 1096, citata nelle
premesse, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
dicembre 1971, n. 322.
– La legge 20 aprile 1976 n. 195 (Modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla
disciplina della attivita’ sementiera) e’ pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.

Capo I

Campo di applicazione e definizioni

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) conservazione in-situ: la conservazione di materiale genetico
nel suo ambiente naturale e, nel caso delle specie vegetali
coltivate, nell’ambiente di coltivazione dove tali specie hanno
sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
b) erosione genetica: perdita, nel tempo, della diversita’ genetica
tra popolazioni o varieta’ della stessa specie e all’interno di esse,
o riduzione della base genetica di una specie a causa dell’intervento
umano o di un cambiamento climatico;
c) ecotipi: un insieme di popolazioni o cloni di una specie
vegetale adatti alle condizioni ambientali della propria regione.

Capo II

Ammissione delle varieta’ da conservazione

Art. 3

Varieta’ da conservazione

1. E’ ammessa l’iscrizione, nei registri nazionali delle varieta’
delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere
certificate come «sementi certificate di una varieta’ da
conservazione» oppure controllate come «sementi standard di una
varieta’ da conservazione» degli ecotipi e delle varieta’ di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), alle condizioni previste agli
articoli 4 e 5. Tali ecotipi o varieta’ sono ammesse nei registri
nazionali delle varieta’ di specie di piante orticole come «varieta’
da conservazione» le cui sementi devono essere certificate
conformemente all’articolo 10 del presente decreto ovvero controllate
conformemente all’articolo 11.
2. E’ ammessa l’iscrizione, nei registri nazionali delle varieta’
delle specie di piante orticole le cui sementi possono essere
controllate come «sementi standard di una varieta’ da conservazione»,
degli ecotipi e delle varieta’ di cui all’articolo 1, comma, 1,
lettera a), alle condizioni previste agli articoli 4 e 5. Tali
ecotipi o varieta’ sono ammesse nei registri nazionali delle varieta’
di specie di piante orticole come «varieta’ da conservazione» le cui
sementi devono essere controllate conformemente all’articolo 11.

Capo II

Ammissione delle varieta’ da conservazione

Art. 4

Condizioni essenziali per l’ammissione

1. Per essere ammesse in quanto varieta’ da conservazione un
ecotipo o una varieta’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
deve presentare un interesse per la conservazione delle risorse
fitogenetiche.
2. Al fine della distinguibilita’ e della stabilita’ si applicano
alle varieta’ da conservazione almeno i caratteri previsti nei:
a) questionari tecnici associati ai protocolli d’esame
dell’Ufficio Comunitario delle varieta’ vegetali (UCVV), elencati
nell’allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in
questione, o,
b) questionari tecnici delle linee guida dell’Unione
internazionale per la protezione delle novita’ vegetali (UPOV),
elencate nell’allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie.
3. Per la valutazione dell’omogeneita’ si applica la direttiva
2003/91/CE. Se il livello di omogeneita’ e’ stabilito sulla base
delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard
del 10 per cento e una probabilita’ di accettazione del 90 per cento.

Note all’art. 4:
– La Direttiva 6 ottobre 2003 n. 2003/91/CE (Direttiva
della Commissione che stabilisce modalita’ di applicazione
dell’art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per
quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere
l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune
varieta’ delle specie di ortaggi) e’ pubblicata nella
G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254. Entrata in vigore il 15
ottobre 2003.

Capo II

Ammissione delle varieta’ da conservazione

Art. 5

Norme procedurali

1. L’ammissione delle varieta’ da conservazione nei registri
nazionali delle varieta’ non e’ soggetta ad alcun esame ufficiale se,
ai fini dell’adozione delle relative decisioni, risultano sufficienti
le seguenti informazioni:
a) descrizione della varieta’ da conservazione e sua
denominazione;
b) risultati di esami non ufficiali;
c) conoscenze acquisite con l’esperienza pratica durante la
coltivazione, la riproduzione e l’impiego, cosi’ come notificate dal
richiedente l’iscrizione;
d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle
regioni e dalle province autonome o dalle autorita’ competenti in
materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a
tale scopo.

Capo II

Ammissione delle varieta’ da conservazione

Art. 6

Inammissibilita’ di varieta’ da conservazione

1. Una varieta’ da conservazione non e’ ammessa al Registro
nazionale delle varieta’ se:
a) figura gia’ nel catalogo comune delle varieta’ di specie di
piante orticole, ma non come varieta’ da conservazione, o e’ stata
cancellata dal medesimo catalogo comune nel corso degli ultimi due
anni o da almeno due anni a partire dalla scadenza del periodo
previsto dall’articolo 17-bis, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
b) e’ protetta da una privativa comunitaria per ritrovati
vegetali ai sensi del regolamento (CE) 94/2010 o da una privativa
nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda
in tal senso.

Note all’art. 6:
– Il testo dell’art. 17-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973 n. 1065, citato nelle
premesse, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1974, n. 95, S.O., cosi’ recita:
«Art. 17-bis. – Spetta al Ministero dell’agricoltura e
delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo
l’iscrizione di una varieta’ per quanto concerne la
valutazione della sua differenziabilita’ o della sua
denominazione al momento della iscrizione medesima.
Se, dopo l’iscrizione di una varieta’ risulta che la
condizione della differenziabilita’ ai sensi del precedente
art. 16-bis non e’ stata soddisfatta al momento
dell’iscrizione, quest’ultima e’ annullata e sostituita da
un’altra decisione a termini del presente regolamento. In
tal caso, la varieta’ non e’ piu’ considerata come una
varieta’ nota nella Comunita’ europea ai sensi del
precedente art. 16-bis, a partire dal momento della
iscrizione iniziale.
Se, dopo l’iscrizione di una varieta’, risulta che la
denominazione ai sensi del precedente art. 16-ter non
poteva essere accettabile al momento dell’iscrizione, la
denominazione viene adattata in modo tale da renderla
conforme al presente regolamento. La denominazione
precedente puo’ essere temporaneamente utilizzata a titolo
supplementare.
Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste con
proprio decreto dispone la cancellazione di una varieta’
qualora:
a) in sede di esame, risulti che detta varieta’ non e’
piu’ distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
b) il responsabile o i responsabili della conservazione
in purezza della varieta’ ne facciano richiesta a meno che
una selezione conservatrice resti assicurata;
c) all’atto dell’inoltro della domanda di iscrizione o
nel corso della procedura l’esame, siano state fornite
indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da
cui dipende l’iscrizione;
d) risulti, dopo la iscrizione, la mancata osservanza
delle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
e) la validita’ dell’iscrizione sia giunta a scadenza.
Nella ipotesi di cui alla precedente lettera e) nel
decreto di cancellazione puo’ stabilirsi un periodo
transitorio per la certificazione, il controllo
(limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e
la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di
patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del
terzo anno successivo alla scadenza dell’iscrizione.
Per la varieta’ compresa nel catalogo comune delle
varieta’ di specie di piante agricole o di ortaggi il
periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli
accordati dai vari Stati membri in cui la varieta’ e’
iscritta si applica alla commercializzazione in Italia
quando le sementi o i tuberi-seme della varieta’ in
questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione
di commercializzazione per quanto riguarda la varieta’.
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
proprio decreto, in conformita’ alle disposizioni
comunitarie, determina le modalita’ di applicazione del
primo, del secondo e del terzo comma.».
– Il Regolamento (CE) 3 febbraio 2010 n. 94/2010
(Regolamento della Commissione recante fissazione di un
limite quantitativo supplementare per le esportazioni di
zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione
2009/2010) e’ pubblicato nella G.U.U.E. 4 febbraio 2010, n.
L 32.

Capo II

Ammissione delle varieta’ da conservazione

Art. 7

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varieta’ da conservazione conosciute
prima del 25 maggio 2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n.
637/2009, salvo che tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi
protetti in virtu’ dell’articolo 2 di tale regolamento.
2. E’ ammesso l’uso di piu’ denominazioni per la stessa varieta’
nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente
conosciute.

Note all’art. 7:
– Il Regolamento (CE) 22 luglio 2009 n. 637/2009 (Il
Regolamento della Commissione che stabilisce le modalita’
di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilita’ delle
denominazioni varietali delle specie di piante agricole e
delle specie di ortaggi – Versione codificata -Testo
rilevante ai fini del SEE), e’ pubblicato nella G.U.U.E. 23
luglio 2009, n. L 191.

Capo II

Ammissione delle varieta’ da conservazione

Art. 8

Zona di origine

1. Al momento dell’ammissione di una varieta’ da conservazione
viene determinata la zona (o le zone) di coltivazione tradizionale di
tale varieta’ alle cui condizioni la varieta’ medesima sia
naturalmente adattata «zona di origine». Per procedere a tale
determinazione si tiene conto delle informazioni fornite dalle
regioni e dalle province autonome o dalle autorita’ competenti in
materia di risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a
tal fine.
2. Se la zona d’origine e’ situata, oltre che sul territorio
nazionale, in altri Stati membri dell’Unione europea la
determinazione e’ stabilita di comune accordo.
3. La zona di origine identificata e’ notificata alla Commissione
europea.

Capo II

Ammissione delle varieta’ da conservazione

Art. 9

Selezione conservatrice

1. La selezione conservatrice di una varieta’ da conservazione
ammessa al Registro nazionale deve essere effettuata nella sua zona
di origine.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 10

Certificazione

1. In deroga all’articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e
successive modificazioni, e’ stabilito che le sementi di varieta’ da
conservazione possono essere certificate come sementi certificate di
una varieta’ da conservazione se soddisfano le condizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4.
2. Le sementi sono derivate da sementi prodotte secondo le
modalita’ previste per il mantenimento della selezione conservatrice.
3. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione
delle sementi della categoria sementi certificate stabilite dalla
legge 20 aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la
purezza varietale minima e di quelle riguardanti l’esame ufficiale o
l’esame effettuato sotto sorveglianza ufficiale di cui al decreto
legislativo 2 agosto 2007, n. 150.
4. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale
sufficiente.

Note all’art. 10:
Il testo dell’art. 3 della citata legge 20 aprile 1976,
n. 195, cosi’ recita:
«Art. 3. – Le sementi di cicoria industriale non
possono essere commercializzate a meno che non siano
ufficialmente certificate come sementi di base o sementi
certificate.
Le sementi di altre specie di ortaggi non possono
essere commercializzate a meno che non siano state
ufficialmente certificate come sementi di base o sementi
certificate o siano sementi standards.
Gli imballaggi di sementi di base e di sementi
certificate – ad eccezione, per quest’ultima categoria, dei
piccoli imballaggi – debbono essere muniti.
a) all’esterno: di un cartellino ufficiale, non
utilizzato in precedenza, conforme all’allegato n. 1 della
presente legge, di colore bianco per le sementi di base ed
azzurro per le sementi certificate. Nel caso di imballaggi
trasparenti il cartellino puo’ figurare all’interno quando
esso e’ leggibile attraverso l’imballaggio. E’ consentito
l’impiego di etichette ufficiali adesive;
b) all’interno: di un attestato ufficiale, dello
stesso colore del cartellino ufficiale, di cui al
precedente punto a), che riporti le indicazioni previste ai
punti 4, 5, 6 e 7 dell’allegato n. 1 della presente legge.
Esso non e’ indispensabile quando, conformemente al
medesimo punto a), il cartellino figura all’interno
dell’imballaggio trasparente, o e’ utilizzata un’etichetta
adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da
materiale non lacerabile.
Gli imballaggi di sementi standard ed i piccoli
imballaggi di sementi della categoria «sementi certificate»
devono essere muniti di un cartellino del produttore.
I rivenditori di sementi, muniti della apposita
autorizzazione prefettizia, di cui alla legge 18 giugno
1931, n. 987, possono sconfezionare e riconfezionare
sementi della categoria standard a condizione che appongano
alle nuove confezioni poste in vendita un proprio
cartellino, in sostituzione di quello del produttore.
Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi,
deve essere conforme all’allegato n. 2 della presente legge
e, di colore azzurro, per le sementi certificate e, giallo
scuro, per le sementi «standard». Nel caso di imballaggi
trasparenti il cartellino puo’ figurare all’interno quando
esso e’ leggibile attraverso l’imballaggio. Tale cartellino
puo’ essere sostituito da una scritta impressa in modo
indelebile sull’involucro.
In caso di varieta’ ampiamente note al 1° luglio 1970
sull’etichetta si puo’ fare riferimento ad una selezione
conservatrice della varieta’. E’ vietato fare riferimento a
proprieta’ particolari eventualmente connesse con tale
selezione conservatrice.
Tale riferimento segue la denominazione varietale della
quale deve essere chiaramente separato, preferibilmente con
un trattino. Esso non prevale sulla denominazione
varietale.
Dopo una data da stabilire anteriormente al 1° luglio
1992, conformemente alla procedura prevista dall’art. 6
della legge 20 aprile 1976, n. 195, sull’etichetta si
potra’ fare riferimento solo alle selezioni conservatrici
dichiarate prima di tale data.
Nel caso di sementi di base e di sementi certificate,
l’etichetta o la stampigliatura relativa al produttore
devono essere redatte in modo da non poter essere confuse
con l’etichetta ufficiale di cui al presente articolo.».
– Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973 n. 1065, si veda nelle note alle premesse.
– Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 150
(Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica
delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE,
2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto
sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 settembre 2007, n. 211.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 11

Controllo delle sementi standard

1. In deroga all’articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e’
stabilito che le sementi di varieta’ da conservazione possono essere
controllate come sementi standard di una varieta’ da conservazione se
soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione
delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20
aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza
varietale minima.
3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale
sufficiente.

Note all’art. 11:
– Per il testo dell’art. 3 della legge 20 aprile 1976,
n. 195, si veda nelle note all’art. 1.
– Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, si veda nelle note alle premesse

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 12

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano
soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 10 e 11, sono
realizzate conformemente ai protocolli internazionali esistenti o, in
loro assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.
2. Al fine delle analisi di cui al comma 1, i campioni devono
essere prelevati da lotti omogenei. Il peso del lotto e del campione
devono soddisfare le condizioni previste all’allegato II del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973.

Note all’art. 12:
– Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, si veda nelle note alle premesse.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 13

Zona di produzione delle sementi

1. Le sementi di una varieta’ da conservazione possono essere
prodotte esclusivamente nella zona di origine. Se in tale zona
risulta impossibile procedere alla produzione, per un motivo
specifico connesso all’ambiente, si puo’ autorizzare la produzione di
sementi in altre zone, tenendo conto delle informazioni fornite dalle
regioni e dalle province autonome o dalle autorita’ responsabili
delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal
fine. Le sementi prodotte in queste altre zone possono essere
utilizzate esclusivamente nelle zone di origine.
2. Le ulteriori zone di produzione delle sementi, individuate ai
sensi del comma 1, devono essere notificate alla Commissione europea
e agli Stati membri e sono autorizzate con procedura comunitaria.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 14

Condizioni di commercializzazione

1. Le sementi di una varieta’ da conservazione possono essere
commercializzate unicamente alle seguenti condizioni:
a) sono state prodotte nella loro zona di origine o in una delle
zone di cui all’articolo 13;
b) sono commercializzate nella loro zona di origine;
c) soddisfano i requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria
vigente.
2. In deroga al comma 1, lettera b), possono essere approvate
ulteriori zone di commercializzazione a condizione che queste siano
comparabili con le zone di origine quanto ad habitat naturali e
semi-naturali della varieta’ in questione. In tal caso il
quantitativo di sementi necessario per la produzione della quantita’
minima, di cui all’articolo 15, e’ riservato alla conservazione della
varieta’ nella sua zona d’origine. L’approvazione delle ulteriori
zone di cui al presente comma e’ oggetto di notifica alla Commissione
europea e agli altri Stati membri.
3. Nel caso sia stata applicata la deroga di cui all’articolo 13,
comma 1, non si puo’ fare ricorso all’ulteriore deroga prevista dal
comma 2.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 15

Restrizioni quantitative

1. Per ciascuna varieta’ da conservazione, la quantita’ di sementi
commercializzata annualmente non deve superare quella necessaria per
la coltivazione delle superfici indicate all’allegato I per le specie
interessate.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 16

Applicazione di restrizioni quantitative

1. I produttori di sementi di varieta’ da conservazione,
comunicano, alle regioni e province autonome competenti per
territorio, all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione e al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, prima dell’inizio della stagione di produzione, le
superfici e l’ubicazione delle aree di produzione delle sementi.
2. Laddove, in base alle informazioni ricevute, sussista la
possibilita’ che siano superate le quantita’ stabilite dall’articolo
15, l’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione,
d’intesa con le regioni e province autonome competenti per territorio
e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
stabilisce, per ciascun produttore, la quota che puo’ essere
commercializzata nel corso della stagione di produzione in questione.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 17

Chiusura degli imballaggi
e dei contenitori

1. Le sementi delle varieta’ da conservazione possono essere
commercializzate esclusivamente in imballaggi chiusi e appositamente
sigillati.
2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore, in modo
tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di
sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino
del produttore o sull’imballaggio.
3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2,
il sistema di chiusura prevede l’aggiunta dell’etichetta o
l’apposizione di un sigillo come condizione minima.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 18

Etichettatura

1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varieta’ da
conservazione sono muniti di un cartellino del produttore o di una
scritta stampata o apposta con un timbro comprendente le seguenti
informazioni:
a) la dicitura «norme CE»;
b) il nome e l’indirizzo del responsabile del cartellino o il suo
numero di identificazione;
c) l’anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» cui
segue l’indicazione dell’anno oppure l’anno dell’ultimo prelievo di
campioni per l’ultima analisi di germinabilita’, nei seguenti
termini: «campione prelevato …» cui segue l’indicazione dell’anno;
d) la specie;
e) la denominazione della varieta’ da conservazione;
f) l’indicazione «sementi certificate di varieta’ da
conservazione» o «sementi standard di varieta’ da conservazione»;
g) la zona di origine;
h) se la zona di produzione delle sementi e’ diversa dalla zona
di origine, l’indicazione della zona di produzione delle sementi;
i) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona
responsabile dell’apposizione del cartellino;
l) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato
di semi;
m) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di
antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri
additivi solidi, l’indicazione della natura del trattamento chimico o
dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli
o dei semi puri e il peso totale.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 19

Controlli ufficiali a posteriori

1. L’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte
da varieta’ da conservazione mediante sondaggi per verificarne
l’identita’ e la purezza varietale.

Capo III

Produzione e commercializzazione di sementi

Art. 20

Monitoraggio

1. L’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante
la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i
requisiti del presente capo III, con particolare attenzione alla
varieta’, alle zone di produzione delle sementi e alle quantita’.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 21

Varieta’ sviluppate per la coltivazione
in condizioni particolari

1. E’ ammessa l’iscrizione, delle varieta’ sviluppate per la
coltivazione in condizioni particolari, nei registri nazionali delle
varieta’ delle specie di piante orticole le cui sementi possono
essere unicamente controllate come «sementi standard di una varieta’
sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari». Tali
varieta’ sono ammesse nei registri nazionali delle varieta’ di specie
di piante orticole come «varieta’ sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari» le cui sementi devono essere controllate
conformemente all’articolo 26.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 22

Condizioni essenziali per l’ammissione

1. Per essere ammessa in quanto varieta’ sviluppata per la
coltivazione in condizioni particolari di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b), una varieta’ deve essere priva di valore intrinseco
per la produzione orticola a fini commerciali, ma sviluppata per la
coltivazione in condizioni particolari. Una varieta’ e’ considerata
sviluppata per la coltivazione in condizioni particolari se e’ stata
costituita per la coltivazione in particolari condizioni
agrotecniche, climatiche e pedologiche.
2. Al fine della distinguibilita’ e della stabilita’ si applicano,
alle varieta’ sviluppate per la coltivazione in condizioni
particolari, almeno i caratteri previsti nei:
a) questionari tecnici associati ai protocolli d’esame
dell’Ufficio comunitario delle varieta’ vegetali (UCVV), elencati
nell’allegato I della direttiva 2003/91/CE per le specie in
questione, o,
b) questionari tecnici delle linee guida dell’Unione
internazionale per la protezione delle novita’ vegetali (UPOV),
elencate nell’allegato II della direttiva 2003/91/CE per tali specie.
3. Per la valutazione dell’omogeneita’ si applica la direttiva
2003/91/CE. Se il livello di omogeneita’ e’ stabilito sulla base
delle piante fuori tipo si applica un livello di popolazione standard
del 10 per cento e una probabilita’ di accettazione del 90 per cento.

Note all’art. 22:
– Per i riferimenti della Direttiva 6 ottobre 2003 n.
2003/91/CE, si veda nelle note all’art. 4.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 23

Norme procedurali

1. L’ammissione delle varieta’ sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari nei registri nazionali delle varieta’ non e’
soggetta ad alcun esame ufficiale se, ai fini dell’adozione delle
relative decisioni, risultano sufficienti le seguenti informazioni:
a) descrizione della varieta’ sviluppata per la coltivazione in
condizioni particolari e sua denominazione;
b) risultati di esami non ufficiali;
c) conoscenze acquisite con l’esperienza pratica durante la
coltivazione, la riproduzione e l’impiego, cosi’ come notificate dal
richiedente l’iscrizione;
d) altre informazioni, in particolare quelle ottenute dalle
regioni e dalle province autonome o dalle autorita’ competenti in
materia di risorse fitogenetiche o da organizzazione riconosciute a
tale scopo.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 24

Inammissibilita’ di varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

1. Una varieta’ sviluppata per la coltivazione in condizioni
particolari non e’ ammessa al Registro nazionale delle varieta’ se:
a) figura gia’ nel catalogo comune delle varieta’ di specie di
piante orticole, ma non come varieta’ sviluppata per la coltivazione
in condizioni particolari, o e’ stata cancellata dal medesimo
catalogo comune negli ultimi due anni o da almeno due anni a partire
dalla scadenza del periodo previsto dall’articolo 17-bis, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065;
b) e’ protetta da una privativa comunitaria per ritrovati
vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 94/2010 o da una privativa
nazionale per ritrovati vegetali o sia stata presentata una domanda
in tale senso.

Note all’art. 24:
– Per il testo dell’art. 17-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, si
veda nelle note all’art. 6.
– Per il Regolamento (CE) 3 febbraio 2010, n. 94/2010,
si veda nelle note all’art. 6.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 25

Denominazione

1. Per le denominazioni delle varieta’ sviluppate per la
coltivazione in condizioni particolari conosciute prima del 25 maggio
2000 sono ammesse deroghe al regolamento (CE) n. 637/2009, salvo che
tali deroghe violino i diritti pregressi di terzi protetti in virtu’
dell’articolo 2 di tale regolamento.
2. E’ ammesso l’uso di piu’ denominazioni per la stessa varieta’
nel caso in cui si tratti di denominazioni tradizionalmente
conosciute.

Note all’art. 25:
– Per i riferimenti del Regolamento (CE) 22 luglio
2009, n. 637/2009, si veda nelle note all’art. 7.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 26

Controllo delle sementi standard

1. In deroga all’articolo 3 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e’
stabilito che le sementi di varieta’ sviluppate per la coltivazione
in condizioni particolari possono essere controllate come sementi
della categoria standard se soddisfano le condizioni di cui ai commi
2 e 3.
2. Le sementi devono soddisfare i requisiti per la certificazione
delle sementi della categoria standard stabilite dalla legge 20
aprile 1976, n. 195, e dal decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973, con esclusione di quelle riguardanti la purezza
varietale minima.
3. Le sementi devono presentare un grado di purezza varietale
sufficiente.

Note all’art. 26:
– Per il testo dell’art. 3 della legge 20 aprile 1976,
n. 195, si veda nelle note all’art. 1.
– Per il decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, si veda nelle note alle premesse.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 27

Analisi delle sementi

1. Le analisi delle sementi, effettuate per appurare che siano
soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 26, sono realizzate
conformemente ai protocolli internazionali esistenti, o, in loro
assenza, secondo metodi condivisi a livello nazionale.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 28

Restrizioni quantitative

1. La commercializzazione delle sementi di varieta’ sviluppate per
la coltivazione in condizioni particolari e’ consentita se realizzata
in imballaggi di piccole dimensioni dal peso non superiore al peso
netto massimo fissato all’allegato II per le specie interessate.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 29

Chiusura degli imballaggi

1. Le sementi delle varieta’ sviluppate per la coltivazione in
condizioni particolari possono essere commercializzate esclusivamente
in imballaggi chiusi e sigillati.
2. Gli imballaggi di sementi sono sigillati dal produttore in modo
tale da non poter essere aperti senza danneggiare il sistema di
sigillatura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino
del produttore o sull’imballaggio.
3. Al fine di garantire la sigillatura, conformemente al comma 2,
il sistema di chiusura prevede l’aggiunta dell’etichetta o
l’apposizione di un sigillo come condizione minima.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 30

Etichettatura

1. Gli imballaggi o i contenitori di sementi delle varieta’
sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari sono muniti
di un cartellino del produttore o di una scritta stampata o apposta
con un timbro comprendente le seguenti informazioni:
a) la dicitura «norme CE»;
b) il nome e l’indirizzo del responsabile del cartellino o il suo
numero di identificazione;
c) l’anno della chiusura, nei seguenti termini: «chiuso …» cui
segue l’indicazione dell’anno oppure l’anno dell’ultimo prelievo di
campioni per l’ultima analisi di germinabilita’, nei seguenti
termini: «campione prelevato …» cui segue l’indicazione dell’anno;
d) la specie;
e) la denominazione della varieta’;
f) la dicitura «varieta’ sviluppata per la coltivazione in
condizioni particolari»;
g) il numero di riferimento del lotto indicato dalla persona
responsabile dell’apposizione del cartellino;
h) il peso netto o lordo dichiarato oppure il numero dichiarato
di semi;
i) in caso di indicazione del peso e di utilizzazione di
antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri
additivi solidi, l’indicazione della natura del trattamento chimico o
dell’additivo e il rapporto approssimativo tra il peso dei glomeruli
o dei semi puri e il peso totale.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 31

Controlli ufficiali a posteriori

1. L’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
provvede al controllo ufficiale a posteriori delle sementi prodotte
da varieta’ sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari
mediante sondaggi per verificarne l’identita’ e la purezza varietale.

Capo IV

Ammissione delle varieta’ sviluppate
per la coltivazione in condizioni particolari

Art. 32

Monitoraggio

1. L’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
provvede a verificare, tramite controlli ufficiali effettuati durante
la produzione e la commercializzazione, che le sementi soddisfino i
requisiti del presente capo IV, con particolare attenzione alla
varieta’, alle quantita’ e ai requisiti previsti dalla normativa
fitosanitaria vigente.

Capo V

Disposizioni generali e finali

Art. 33

Notifiche

1. I produttori di sementi operanti sul territorio nazionale
provvedono a notificare alle regioni e province autonome competenti
per territorio, all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e
la nutrizione e al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, per ogni stagione di produzione, i quantitativi di sementi
commercializzati per ciascuna varieta’ da conservazione e per
ciascuna varieta’ sviluppata per la coltivazione in condizioni
particolari.
2. Su richiesta, i quantitativi di sementi di ciascuna varieta’ da
conservazione e di ogni varieta’ sviluppata per la coltivazione in
condizioni particolari commercializzati sul territorio nazionale,
sono notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Capo V

Disposizioni generali e finali

Art. 34

Notifica delle organizzazioni riconosciute
nel campo delle risorse fitogenetiche

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede a notificare, alla Commissione europea e agli altri Stati
membri, le organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, lettera d), dell’articolo 8, comma 1, dell’articolo 13,
comma 1, e dell’articolo 23, comma 1, lettera d).

Capo V

Disposizioni generali e finali

Art. 35

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, saranno stabilite
disposizioni applicative per definire le modalita’ per l’ammissione
al Registro nazionale delle varieta’ sviluppate per la coltivazione
in condizioni particolari.

Capo V

Disposizioni generali e finali

Art. 36

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto
riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo
dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva
oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle
province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la
normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi
restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.

Note all’art. 36:
– Il terzo comma dell’art. 117 della Costituzione
stabilisce, tra l’altro, che sono materie di legislazione
concorrente quelle relative ai rapporti internazionali e
con l’Unione europea delle Regioni, nonche’ il commercio
con l’estero; mentre il quinto comma dell’art. 117 della
Costituzione prevede che Le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e
all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita’
di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
– Il testo dell’art. 16, comma 3 della legge 4 febbraio
2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n.
37, cosi’ recita:
«3. Ai fini di cui all’art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all’art. 11, comma 8, secondo periodo.».

Capo V

Disposizioni generali e finali

Art. 37

Clausola d’invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Galan, Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Frattini, Ministro degli affari esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell’economia e delle
finanze

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *