Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 19-07-2011, n. 28730

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Perugia, con ordinanza emessa il 01/10/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di Z.M. (già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari), avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal PM sede con provvedimento in data 31/08/010, avente per oggetto i crediti vantati verso terzi dalla ditta gestita da Z.M. – accoglieva il gravame, disponendo la restituzione di quanto in sequestro.

Il PM presso il Tribunale di Perugia proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).

In particolare il PM ricorrente esponeva che – trattandosi di sequestro per equivalente di somma di danaro disposto ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e art. 322 ter c.p. – detto provvedimento poteva essere disposto dal PM, ex art. 253 c.p.p., non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 321 c.p.p., comma 2 bis.

Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell’udienza in Camera di Consiglio del 07/06/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Nella fattispecie il PM, con provvedimento emesso in data 31/08/010, disponeva il sequestro per equivalente dei crediti vantati da Z. M. verso terzi (come indicati in atti) il tutto in ordine al reato di cui al D.L. n. 74 del 2000, art. 2 ed ai sensi dell’art. 322 ter c.p., applicabile nella fattispecie in esame, L. n. 244 del 2007, ex art. 1, comma 143.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva in diritto che trattasi di sequestro preventivo funzionale alla confisca dei beni in caso di condanna, ex art. 321 c.p.p., comma 2 comma; art. 322 ter c.p..

Detto provvedimento – nella fase delle indagini preliminari – è di competenza del Gip che provvede su richiesta del PM, il tutto ai sensi dell’art. 321 c.p.p., commi 1 e 2.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso del PM.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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