Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 19-07-2011, n. 28712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Cagliari, con sentenza 3 novembre 2010, ha ritenuto S.S. responsabile del reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali all’Inps (L. 11 novembre 2003, n. 638, art.2).

I Giudici hanno reputato che fosse irrilevante la mancata notifica dello accertamento delle violazioni perchè il termine per sanare, previsto dall’art. 2, comma 1 bis, legge citata, decorreva dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio; da quel momento – ha rilevato la Corte – l’appellante era posta in grado di adempiere al pagamento dei contributi non corrisposti che poteva essere determinato sulla base delle sue stesse denunce e dei modelli DM 10.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge ed osservando quanto segue:

l’effetto equipollente del decreto di citazione alla notifica dello accertamento delle violazioni si verifica solo nel caso (che non è quello in esame) nel quale il capo di imputazione è correlato da tutti gli elementi che possano mettere l’imputato nella condizione di adempiere allo obbligo violato.

Per chiarire la questione di diritto proposta dalla ricorrente (che ha dato luogo a differenti soluzioni interpretative in sede di legittimità) necessita un breve cenno alle coordinate normative.

II reato si perfezione con l’omesso versamento dei contributi nel termine di legge, ma l’art. 2, comma 1 bis prevede che il datore di lavoro inadempiente non sia punibile se provvede al pagamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dello avvenuto accertamento della violazione; il comma 1 ter dispone che la denuncia del reato sia trasmessa, o presentata, senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1 bis oppure decorso inutilmente il termine ivi previsto (durante il quale è sospeso il corso della prescrizione a sensi del comma 1 quater).

Alcune decisioni hanno ritenuto che, nel caso manchi o non risulti certa la contestazione o la notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni, il termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere al versamento (rendendo operante la speciale causa di non punibilità) decorre dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio; qualora detto termine non sia decorso al momento della celebrazione del processo, l’imputato può chiedere al giudice un rinvio al fine di provvedere all’adempimento (Sez. 3 sentenze n. 4723/2007 del 12712/2007 dep. 30/1/2008; n38501/2007 del 25/9/2007 dep. 18/10/2007; n. 27258/2007 del 16/5/2007 dep. 12/7/2007, n41277/2004 del 28/9/2004 dep. 22/10/2004).

Altro orientamento giurisprudenziale ammette che l’avviso di accertamento delle violazioni possa essere surrogato dal decreto di citazione a condizione che lo stesso contenga la specifica indicazione delle somme corrispondenti alle contribuzioni omesse, con l’invito a pagarle, la messa in mora del datore di lavoro e l’avvertimento che il mancato pagamento comporta la punibilità del reato (Sez. 3 sentenze n19212/2006 del 4/4/2006 dep. 1/6/2006; n. 6982/2005 del 15/12/2005 dep. 24/2/2006).

Tale soluzione interpretativa è stata ritenuta non basata su sicuri dati normativi, in contrasto con la ratio della disciplina, e non conforme a principi costituzionali con la conseguenza che il decreto di citazione non può essere equiparato allo avviso di accertamento delle violazioni (Sez. 3 sentenza n. 44542/2008 del 5/8/2008 dep. 28/11/2008).

L’ultima ricordata decisione ha precisato che il decorso del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione rappresenti una condizione di procedibilità della azione penale; altra sentenza, lo ha ritenuto solo il limite temporale ultimo per la trasmissione all’autorità giudiziaria della notitia criminis da parte dell’ente previdenziale (Sez. 3 sentenza 27258/2007 del 16/5/2007 dep. 12/7/2007).

Ravvisandosi un contrasto di giurisprudenza non composto, il Collegio ritiene di rimettere la questione, a sensi dell’art. 618 cod. proc. pen., alle Sezioni Unite con il seguente quesito:

"se (ed a quali eventuali condizioni), al fine di usufruire della speciale causa di non punibilità prevista dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, art. 2, comma 1 bis, il decreto di citazione a giudizio possa ritenersi equivalente alla notifica dello accertamento delle violazione".

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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