Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 19-07-2011, n. 28834Arresti domiciliari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Patti, sezione distaccata di S. Agata di Militello, ha convalidato l’arresto di P.Luca in relazione al reato di maltrattamenti ai danni della moglie, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

2. – L’avvocato Giacomo Portale, nell’interesse del P., ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza di convalida, sostenendo che nella specie non ricorrevano i presupposti della flagranza del reato.

Inoltre, ha rilevato la carenza di ogni elemento di prova circa il carattere continuativo o abituale dei maltrattamenti.

3. – Deve premettersi che in sede di ricorso contro il provvedimento di convalida dell’arresto possono essere dedotti solo vizi di legittimità riferiti al titolo del reato, all’esistenza o meno della flagranza e all’osservanza dei termini, mentre i vizi inerenti alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari vanno dedotti mediante l’impugnazione dell’eventuale ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, 14 ottobre 2010, n. 38180, Prikhno); per cui i motivi con cui, nel ricorso in oggetto, si contesta il provvedimento impugnato per la mancanza di elementi di prova sulla abitualità dei maltrattamenti e per avere il giudice "travisato" il senso delle dichiarazioni dell’imputato devono ritenersi inammissibili.

Gli altri motivi sono manifestamente infondati in quanto, come rilevato nella requisitoria del procuratore generale, risulta che l’intervento dei Carabinieri "avvenne dopo una telefonata" e che una volta giunti sul posto appresero dalla persona offesa i fatti integranti l’ultimo di "una lunga serie di maltrattamenti", risultanti anche da una precedente denuncia. Pertanto, deve ritenersi che del tutto legittimamente la polizia giudiziaria ha proceduto all’arresto dell’imputato, avendo potuto escludere che si trattasse di un episodio isolato e occasionale.

4. – pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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