Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-05-2011) 19-07-2011, n. 28830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del 10 dicembre 2009 con cui il G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Venezia, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato K.R. alla pena di mesi 3 e giorni 15 di reclusione per il reato di favoreggiamento. Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 442 c.p.p., in quanto il giudice avrebbe operato una riduzione della pena di oltre un terzo per effetto della scelta del rito speciale.

Il ricorso è fondato, in quanto la riduzione della pena per effetto della scelta del rito è stata erroneamente calcolata.

Il giudice dopo avere fissato la pena base di mesi 10 di reclusione, ha effettuato una prima diminuzione fino a mesi 7 per la circostanza attenuante della minore età dell’imputato, per poi ridurre a mesi 3 e giorni 15 per il rito speciale, in questo modo diminuendo oltre il limite di un terzo previsto dall’art. 442 c.p.p., comma 2.

Si tratta di un errore di calcolo della pena che può essere rideterminata in questa sede ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l).

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena, che viene rideterminata in mesi quattro e giorni venti di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in mesi quattro e giorni venti di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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