DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010 , n. 265 Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 33 del 10-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio
decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l’articolo
32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961,
n. 1825;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista
dall’articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, dell’interno, per i beni e le attivita’ culturali, della
giustizia e della difesa;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla Regione siciliana i beni immobili e i
diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati
nell’allegato A.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
– Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n.
133 (edizione speciale); la legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 2, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1948, n. 58.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
dicembre 1961, n. 1825 reca: «Norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia di demanio e
patrimonio».
– La legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi), e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129,
supplemento ordinario.
– L’art. 43 dello Statuto della Regione siciliana
prevede che una commissione paritetica di quattro membri
nominati dall’Alto commissario della Sicilia e dal Governo
dello Stato, determinera’ le norme transitorie relative al
passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla
regione, nonche’ le norme per l’attuazione del presente
statuto.

Art. 2
Consegna dei beni

1. Gli uffici dell’Agenzia del demanio, ciascuno per il territorio
di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto provvedono alla consegna alla Regione dei beni di
cui all’articolo 1.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e
la voltura catastale a favore della Regione dei beni immobili
trasferiti ai sensi dell’articolo 1.

Art. 3
Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli
accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto
e di diritto in cui essi si trovano, con contestuale immissione della
Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i
rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando
i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.
2. I beni e il tesoro della Cappella Palatina restano di proprieta’
del Fondo edifici di culto, istituito con legge 20 maggio 1985, n.
222, e amministrato dal Ministero dell’interno. Il Fondo mantiene il
diritto di uso governativo della Cappella medesima.

Note all’art. 3:
– La legge 20 maggio 1985, n. 222 e’ citata nelle note
alle premesse.

Art. 4
Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita’ ed adempimenti necessari
per l’attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e
tributo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Maroni, Ministro dell’interno

Bondi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali

Alfano, Ministro della giustizia

La Russa, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *