Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-05-2011) 19-07-2011, n. 28825Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica di Trani ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il tribunale ha accolto la richiesta di riesame presentata da L.M. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal Gip presso il Tribunale di Trani nell’ambito del procedimento penale che lo vedeva indagato per due distinte violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 concorso con D.V.N. in un’attività continuativa di detenzione e cessione di hashish) detenzione di ulteriore quantitativo di hashish.

Il tribunale apprezzava il contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, che considerava non tali da integrare il compendio indiziario satisfattivo ai fini dell’applicazione della cautela, vuoi, per un verso, per la "neutralità" e non significatività ai fini del preteso coinvolgimento concorsualmente rilevante nella condotta addebitata al coindagato, vuoi per la genericità delle conversazioni captate, tali da non consentire finanche di individuare nel prevenuto il soggetto ivi menzionato.

Il ricorrente censura come carente e contraddittoria la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso, pur ampiamente argomentato in fatto, si palesa inammissibile.

Infatti, è principio consolidato quello secondo cui, in materia di misure cautelari personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra tra i compiti istituzionali del giudice di merito ed entrambe sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. A tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, a fronte di una corretta giustificazione, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (di recente, Sezione 6, 20 ottobre 2010, Quatrosi).

Detto altrimenti, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne1 di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., ancora, Sezione 4, 3 febbraio 2011 Di Rocco). Questi principi devono anche tenere conto dell’ulteriore principio, qui calzante in ragione della natura squisitamente "intercettiva" del compendio valorizzato ai fini indiziari, in forza del quale, appunto in tema di intercettazioni, il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione; mentre la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa, nel senso che le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità se ed in quanto si fondino su alteri interpretativi inaccettabili ovvero quando applichino scorrettamente tali criteri (Sezione 4, 11 marzo 2009, Biliardi).

Ciò premesso, la decisione impugnata non presenta, anche in ragione del fatto che è comunque intervenuta in sede cautelare, profili di evidente illogicità e non merita censure.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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