Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 26364

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 23 ottobre 1995 il sig. S.G. ricevette la notifica di un decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Presidente del Tribunale di Velletri il 10 ottobre 1995 su istanza della Banca Popolare di Aprilia s.c.a.r.l. (poi divenuta s.p.a.). Il S. era intimato quale fideiussore della Italfish di Franco Salustri & C. s.a.s..

Con citazione del 9 novembre 1995 propose opposizione davanti al Tribunale di Velletri eccependo che il decreto gli era stato notificato in maniera incompleta.

Il 18 dicembre 1995 la banca rinnovò la notifica del decreto e il 8 gennaio 1996 il S. rinnovò l’opposizione eccependo l’inefficacia del decreto perchè notificato oltre il termine di cui all’art. 644 c.p.c. e l’insussistenza di una sua fideiussione, essendo apocrifa la firma a suo nome sul documento prodotto dalla banca.

Il Tribunale di Velletri riunì le due opposizioni (nonchè le opposizioni proposte da altri intimati) e le respinse sulla scorta anche di consulenza tecnica calligrafica.

La Corte d’appello di Roma rigettò, poi, il gravame del S. osservando che l’irregolarità della prima notifica del decreto ingiuntivo non avrebbe comunque impedito la pronuncia nel merito sul diritto dell’intimante, restando ferma la domanda giudiziale contenuta nel ricorso monitorio; che la nullità della prima notificazione del decreto era stata sanata dall’opposizione dell’intimato; che l’autenticità della firma dell’atto di fideiussione del S. era stata confermata anche dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta dalla Corte a supplemento di quella già espletata in primo grado; che le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti di ufficio, inoltre, erano corroborate da ulteriori, rilevanti elementi indiziari, quali l’inerzia del S. di fronte alla lettera con cui la banca gli aveva chiesto di onorare la fideiussione rilasciata, il possesso da parte della banca della fotocopia della sua patente di guida, il rapporto di parentela fra il medesimo e il socio accomandatario della solcietà debitrice principale, nonchè la documentata partecipazione di entrambi alla gestione di altra sociatà, la Està Fish Import di Gaetano Salustri s.a.s., che gestiva la medesima attività economica.

Il S. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui la banca ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha anche presentato memoria.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 156 c.p.c., u.c., artt. 644 e 645 c.p.c., si sostiene che la prima notifica del decreto ingiuntivo non era nulla, bensì inesistente, dato che la copia consegnata al destinatario mancava proprio della parte finale, recante l’intimazione di pagamento nei suoi confronti.

Pertanto non era possibile la sanatoria e il giudice, pur potendo esaminare il merito della pretesa creditoria, avrebbe dovuto preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo, non già confermarlo rigettando l’opposizione, e quindi pronunciare eventualmente condanna al pagamento.

1.1. – Il motivo è infondato, dovendosi confermare l’orientamento già seguito da questa Corte, secondo cui l’incompletezza della copia dell’atto consegnata al destinatario determina nullità e non inesistenza della notifica stessa (Cass. 6184/1981, 888/1995, 5133/1990, 3251/1997), difettando il presupposto dell’inesistenza giuridica costituito dal mancato perfezionamento della fattispecie come delineata dall’ordinamento.

2. – Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura la consulenza tecnica di ufficio espletata in grado di appello, osservando che, in sostanza, essa si era basata su segni patognomonici, quali la pressione del tracciato e la variabilità grafica, in realtà inidonei, come evidenziato nella relazione del consulente tecnico di parte, cui il ricorso rinvia, e che il consulente non aveva potuto effettuare taluni esami strumentali specifici e un’analisi completa degli elementi grafologici e grafodinamici non disponendo dell’originale del documento da periziare.

2.1. – Il motivo è inammissibile perchè pone questioni di merito.

Per di più, il riferimento alla critica conseguente alla indisponibilità dell’originale del documento è del tutto inedito:

la sentenza impugnata, invero, non ne parla, nè il ricorrente precisa in quale atto e in quali termini la relativa questione sia stata sottoposta al giudice di appello.

3. – Il ricorso va pertanto respinto, con condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 3.200,00, di cui 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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