Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-05-2011) 19-07-2011, n. 28728 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Messina, con ordinanza emessa il 06/12/010 – provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di M.P. e P.E., avverso il decreto di sequestro preventivo del Gup del Tribunale di Messina, in data 15/11/010, avente per oggetto l’area sita in (OMISSIS), particella 1522 fg 45, in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b), – respingeva il gravame.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al rumus commissi delicti relativo all’ipotizzato reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.

Trattavasi di opere finalizzate al drenaggio dell’area di sedime, in ordine alle quali non era necessario il permesso di costruire.

Con successivo atto del 16/03/011, i ricorrenti, tramite il loro difensore – essendo stato revocato con provvedimento del Gip in data 25/02/011 il sequestro de quo – dichiaravano di rinunciare al ricorso.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/05/011, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.

Tanto premesso si rileva che – stante la rinuncia al ricorso presentata dal difensore dei ricorrenti in data 16/03/011; nonchè la revoca del sequestro de quo con provvedimento del Gip in data 25/02/011 – comunque è venuto meno l’interesse dei ricorrenti a proseguire nell’impugnazione.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da M.P. e P.E..

Non segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi colpa dei ricorrenti nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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