Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 26363 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In notaio dott. I.G. rogò il verbale in data 30 dicembre 2004 dell’assemblea straordinaria della Praiola Village s.r.l. e lo presentò per l’iscrizione nel registro delle imprese. Il conservatore rifiutò di registrarlo, osservando che la società aveva deliberato in violazione dell’art. 2482 ter c.c. l’aumento del capitale, essendosi quest’ultimo ridotto al di sotto del minimo legale per effetto di perdite, e che la delibera era stata assunta con il voto favorevole del 50% del capitale sociale e non con la maggioranza assoluta, in violazione dell’art. 2479 bis c.c..

Il notaio I. ricorse al giudice del registro, il quale, pur censurando la decisione del conservatore, che avrebbe dovuto limitarsi a rilievi di natura esclusivamente formale, dichiarò non esservi luogo a provvedere sul ricorso, attesa la nullità della delibera assembleare in questione perchè l’assemblea, prima di procedere all’aumento del capitale, avrebbe dovuto provvedere all’azzeramento del capitale stesso per effetto delle perdite subite.

Il notaio impugnò la decisione del giudice del registro davanti al Tribunale di Catania, che la confermò. La Corte d’appello della medesima città respinse, infine, anche il reclamo presentato davanti ad essa dal professionista.

Quest’ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l’amministrazione intimata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, perchè il decreto della corte d’appello sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione societaria modificativa dell’atto costitutivo non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di atto non decisorio, vale a dire inidoneo ad incidere su diritti soggettivi con l’efficacia propria del giudicato e risolventesi in un mero atto di gestione di un pubblico registro a tutela di interessi generali (cfr., fra le molte, Cass. 2219/2009, 23027/2006, 12227/1991 in tema di cancellazione di atti dal registro, nonchè Cass. 5390/2005, 3708/2000 in tema di iscrizione).

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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