Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-05-2011) 19-07-2011, n. 28718 Obbligo di presentazione alla P.G.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 30 agosto 2010, il GIP del Tribunale per i minorenni di Milano ha convalidato il provvedimento del Questore di Milano del 27 agosto 2010, con cui si è disposta a carico del minore in epigrafe la misura l’obbligo di presentazione per due volte presso la polizia giudiziaria in corrispondenza con le partite di calcio della Roma.

Avverso tale provvedimento, il minore, rappresentato dal genitore esercente la potestà, ha proposto ricorso per cassazione, rilevando che: 1) il provvedimento del questore convalidato dal GIP è stato notificato erroneamente al solo minore, mentre alla madre del minore è stata notificata una diversa versione dello stesso provvedimento;

2) in ogni caso, il provvedimento è stato notificato al minore e alla madre il 28 agosto 2010 alle ore 15.30 ed è stato convalidato dal GIP con ordinanza depositata alle ore 13.20 del 30 agosto successivo, con la conseguenza che non è stato rispettato il termine di 48 a difesa del prevenuto; 3) la misura disposta è inapplicabile ai minorenni; 4) vi è carenza di motivazione dell’ordinanza di convalida circa l’attualità della pericolosità, la durata del provvedimento e la necessità e urgenza dello stesso; 5) manca ogni motivazione circa l’obbligo di duplice presentazione anche per le partite disputate fuori dalla Regione Lazio o addirittura all’estero.

Motivi della decisione

1. – Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente assorbimento delle altre censure proposte.

1.1.- Nel procedimento di convalida delle misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, disciplinato dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 (come nell’analogo procedimento in materia di stupefacenti disciplinato dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75-bis), è data facoltà all’interessato di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie e deduzioni al giudice della convalida. E’ evidente che una tale facoltà verrebbe del tutto vanificata se non fosse assicurato alla difesa un lasso di tempo, tra la notifica del provvedimento del questore e la convalida del giudice, adeguato per l’esercizio di questa forma di contraddittorio, se pure meramente cartolare. Nel silenzio della legge e considerate le cadenze temporali previste per la procedura di convalida (il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice per le indagini preliminari, che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con ordinanza la convalida nelle successive quarantotto ore), il termine dilatorio per l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, se deve essere tale da non interferire con la definizione del procedimento di convalida, improntato all’immediatezza e alla celerità, deve essere comunque sufficiente per consentire ad un soggetto, spesso inesperto di diritto, di reperire un difensore, sottoporgli il caso ed ottenere la redazione di uno scritto difensivo.

Trattandosi di misura di prevenzione, come dimostrato dal fatto che il relativo contenuto è assimilabile alle prescrizioni previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti in via generale per le misure limitative della libertà personale, a norma dell’art. 13 Cost., con una disciplina della convalida modulata sui tempi e sugli interventi previsti da questa norma.

1.2. – In relazione alla misura dell’obbligo di comparire presso l’ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 1997, ha infatti affermato la necessità che la loro adozione dovesse essere presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanzie previste per i provvedimenti provvisori dell’autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell’art. 13 Cost. garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa. La stessa Corte ha precisato che la facoltà di interloquire deve essere esercitata con "modalità tali da non interferire" con la definizione del procedimento di convalida, nei termini previsti dalla legge, auspicando l’intervento del legislatore per disciplinare in maniera specifica le modalità di esercizio di detta facoltà, ma ha lasciato aperta la questione della determinazione del termine adeguato per l’esercizio in concreto del diritto di difesa.

Tale questione è stata risolta da questa Corte, che ha stabilito la necessità che il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al giudice della convalida, non sia inferiore a quarantotto ore, decorrenti dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del questore (Sez. 3, 10 marzo 2010, n. 18530; Sez. 3, 15 aprile 2010, n. 20776; Sez. 3, 3 giugno 2010, n. 20766; Sez. 3, 16 febbraio 2011, n. 9000); e ciò considerando il medesimo termine previsto dalla legge a disposizione del P.M. per la richiesta di convalida.

Nè a tale ricostruzione può obiettarsi che, con l’applicazione del termine a difesa di 48 ore, potrebbe verificarsi l’eventualità che tra la notifica all’interessato e la comunicazione al giudice intercorra un lasso di tempo così breve, da comprimere eccessivamente lo spazio temporale nel quale inderogabilmente il giudice stesso deve adottare la sua decisione sulla convalida.

Infatti, per evitare tale inconveniente, è sufficiente che il questore ponga in essere prassi ispirate alla doverosa cooperazione istituzionale, ritardando il momento della comunicazione del decreto al giudice rispetto al momento della notifica all’interessato, così che il termine per la convalida cominci a decorrere a partire da un momento successivo rispetto a quello dell’inizio della decorrenza del termine a difesa.

2. – Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che, il provvedimento del Questore di Milano del 27 agosto 2010, è stato notificato all’interessato alle ore 15.30 del 28 agosto 2010 ed è stato convalidato da parte del GIP del Tribunale per i minorenni competente alle ore 13.20 del 30 agosto successivo. Risulta, dunque, decorso un termine a difesa inferiore alle 48 ore e, perciò, insufficiente per apprestare un’adeguata linea difensiva, con conseguente lesione del diritto di difesa. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di convalida.

L’annullamento di tale ordinanza comporta altresì la perdita d’efficacia del provvedimento del Questore, posto che una rinnovata convalida troverebbe l’ostacolo del termine di 48 ore stabilito dalla legge, oramai decorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del decreto del Questore di Milano in data 27 agosto 2010.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente dispositivo a detto Questore.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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