Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-12-2011, n. 26355 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’IRAP supposta non dovuta da un installatore di impianti elettrici per gli anni 1998-2001 e chiesta a rimborso dal contribuente. La Commissione accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe sulla base dell’assenza di autonoma organizzazione nell’attività svolta dal contribuente.

L’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che nel caso di specie fosse possibile parlare di attività svolta in assenza di autonoma organizzazione, trattandosi pacificamente di attività di impresa, quale è quella di installatore di impianti elettrici.

Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha affermato che: In tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di piccolo imprenditore (nella specie, tassista) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. n. 21123 del 2010). Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato in fatto, con congrua motivazione, che non vi è stato impiego di rilevanti capitali, nè di personale dipendente e che si trattava, quindi, di piccolo imprenditore.

Sicchè deve essere rigettato il ricorso. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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