Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 19-07-2011, n. 28778 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- A.S., N.F., R.L. e Y.T., imputati di ripetute condotte criminose riconducibili nell’ambito della fattispecie descritta sub art. 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, propongono ricorso avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Bologna, del 16 giugno 2010, che, su accordo delle parti, ha applicato nei loro confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., le pene rispettivamente concordate.

Deducono tutti i ricorrenti – Y.T. solo con riferimento ai delitti contestati sub capi c) e d) della rubrica- violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata per la mancata verifica, da parte del Gup, della sussistenza di cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.. Lo stesso Y., inoltre, denuncia la violazione dell’art. 32 c.p., in relazione all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena, prevista per i casi di condanna a pena non inferiore a 5 anni.

-2 a- Manifestamente infondate sono le censure relative alla previsione di cui all’art. 129 c.p.p.. Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, invero, il giudice, nell’applicare le pene concordate, ha preso e dato atto del fatto che dalle emergenze processuali si evidenziava l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma oggi invocata, peraltro in termini di assoluta genericità.

I ricorrenti, d’altra parte, non considerano, nel formulare le proprie censure, che al giudice, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti, non spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati, sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata, l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa declaratoria, ex art. 129 c.p.p.. Compito cui ha regolarmente atteso il Tribunale di Bologna.

-2 b- Fondato è, viceversa, il ricorso di Y. relativo all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena.

In realtà, l’art. 32 cod. pen. dispone che sia sottoposto a detta pena accessoria il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. Circostanza non realizzatasi nel caso di specie, posto che a tutti gli imputati sono state applicate pene ben inferiori a detto limite, specie ove si consideri che, ai fini che qui interessano, occorre fare riferimento alla pena base individuata per il reato più grave, da determinarsi per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e tenendo conto della diminuente del rito (Cass. nn. 8411/98, 3538/03, 21113/04, 12894/09), ed occorre inoltre escludere, nei casi di reato continuato, come di specie, la frazione di pena individuata per la continuazione (Cass. nn. 17542/06,27700/07,17616/08).

Deve, quindi disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena, con conseguente eliminazione della stessa, nei riguardi di Y.T. nonchè, per l’effetto estensivo dell’impugnazione, anche nei confronti degli altri tre ricorrenti: A.S., N.F. e R. L.. Per il resto, i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Y.T. e, per l’effetto estensivo, anche nei confronti di A.S., N.F. e R.L., limitatamente alla pena accessoria della interdizione legale durante l’esecuzione della pena, statuizione che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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