Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-12-2011, n. 26351 Imposta incremento valore immobili – INVIM

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di una rettifica di valore di un terreno caduto in successione, sulla base della sua ritenuta edificabilità, e per il quale non era stata presentata denuncia INVIM, cui l’amministrazione provvedeva d’ufficio.

La Commissione adita, dopo aver disposto CTU, accoglieva il ricorso, disattendendo le stesse conclusioni della perizia, e ritenendo inedificabile il terreno de quo e illegittima la presentazione ex officio della denuncia INVIM e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe. Con la sentenza in epigrafe, veniva respinto l’appello dell’amministrazione, limitato al solo capo relativo all’imposta di successione sul terreno, ritenendo insufficiente ai fini dell’edificabilità dello stesso la sua inclusione nel P.R.G. ancora in fase di approvazione definitiva.

L’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi.

Resistono i contribuenti con controricorso.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione lamenta, sotto diversi profili della violazione di legge, le conclusioni raggiunte dal giudice di merito in ordine alla insufficienza della inclusione del terreno nel P.R.G., anche disattendendo, immotivatamente, le valutazioni peritali.

Il ricorso è fondato, alla luce del principio affermato da questa Corte secondo cui: "In tema di imposta sulle successioni, ai fini dell’applicabilità della valutazione parametrica di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 26, comma 5 comma aggiunto dalla L. 17 dicembre 1986, n. 880, art. 8 per la determinazione dell’imposta dovuta, è necessario accertare se per i terreni del compendio gli strumenti urbanistici vigenti all’apertura della successione prevedono o meno la "destinazione edificatoria". A tali fini, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, contenente una disposizione in materia di imposta di registro del tutto identica a quella della L. n. 880 del 1986, art. 8 l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, atteso che già l’avvio del procedimento per la formazione del p.r.g. è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, pur con tutti i necessari distinguo, riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali" (Cass. n. 11217 del 2007; v. anche Cass. n. 729 del 2010).

Pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria dell’Emilia Romagna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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