Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-04-2011) 19-07-2011, n. 28777

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- B.G., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) – per essersi posto alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica – ha impugnato la sentenza del Tribunale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, del 23 marzo 2010, che lo ha ritenuto colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le circostanza attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di 600,00 Euro di ammenda, con sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi.

Deduce il ricorrente inosservanza o erronea valutazione delle emergenze istruttorie.

-2- Deve preliminarmente rilevarsi che la fattispecie contravvenzionale contestata all’imputato, prevista dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) – che costituisce l’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza alcolica- è stata, nelle more del procedimento, depenalizzata, con L. 29 luglio 2010, n. 120, attraverso la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 e 2.000,00 Euro.

Si impone, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *