T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25 gennaio 2007 e depositato il 2 febbraio 2007 C.P., Coppola Annibale, Testa Gerardo e Rega Gerardo hanno impugnato i decreti del 21/11/06 con cui è stato disposto il trasferimento degli stessi a loro spese e a domanda presso la Casa Circondariale di Avellino per esservi impiegati nel Gruppo cinoagonistico e di rappresentanza, e hanno chiesto il riconoscimento del diritto al trasferimento d’ufficio e all’indennità prevista dall’art. 1 l. n. 86/2001 e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre accessori.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi con comparsa depositata il 12/06/10, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

C.P., Coppola Annibale, Testa Gerardo e Rega Gerardo, appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, impugnano i decreti del 21/11/06 con cui è stato disposto il trasferimento degli stessi, a loro spese e a domanda, presso la Casa Circondariale di Avellino per esservi impiegati nel Gruppo cinoagonistico e di rappresentanza, e chiedono il riconoscimento del diritto al trasferimento d’ufficio e all’indennità prevista dall’art. 1 l. n. 86/2001 e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme oltre accessori.

Secondo l’art. 1 l. n. 86/2001 "al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".

Presupposto per l’applicazione della disposizione citata è, pertanto, l’esistenza di un trasferimento di autorità ovvero ossia di un trasferimento d’ufficio disposto esclusivamente per esigenze organizzative dell’amministrazione, senza alcun concorso della volontà del dipendente (TAR Lazio – Roma n. 24998/10; TAR Lazio – Roma n. 3267/10; TAR Lazio – Roma n. 10109/08).

Con riferimento alla fattispecie oggetto di causa emerge che i ricorrenti, agenti ed assistenti di polizia penitenziaria in possesso della qualifica di conduttore di unità cinofile antidroga, hanno chiesto di essere trasferiti "a domanda e a proprie spese" presso la Casa circondariale di Avellino per essere impiegati nel Gruppo cinoagonistico e di rappresentanza (la circostanza risulta dai provvedimenti impugnati e dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo).

In relazione alle predette istanze il Ministero della Giustizia con decreti del 21 novembre 2006 ha disposto il trasferimento dei ricorrenti, a domanda e a loro spese, presso la Casa circondariale di Avellino per l’impiego nel Gruppo cinoagonistico e di rappresentanza.

L’esistenza di un trasferimento di autorità è, pertanto, esclusa nella fattispecie dalla volontà dei dipendenti che ha assunto un ruolo determinante ai fini del trasferimento.

Ed, infatti, con la nota prot. 3216 del 7 giugno 2005 il Ministero della Giustizia, in relazione alla necessità di istituire il Gruppo cinoagonistico e di rappresentanza con sede presso la Casa Circondariale di Avellino, ha attivato una procedura di interpello straordinario del personale al fine di acquisire la disponibilità, ivi espressamente definita come "eventuale", al transito preso il Gruppo indicato previa selezione e relativo corso di formazione.

Il trasferimento è stato, pertanto, condizionato nella fattispecie dall’amministrazione ad un’esplicita manifestazione di volontà degli interessati che, prima ancora del trasferimento, ha avuto ad oggetto la partecipazione degli stessi alla procedura selettiva e al corso di formazione il cui superamento ha costituito il presupposto necessario per l’inserimento nel Gruppo cino – agonistico e di rappresentanza e il conseguente trasferimento presso la Casa Circondariale di Avellino.

L’esistenza, poi, nella fattispecie di un possibile interesse dell’amministrazione non muta la natura del trasferimento perché tale interesse non può essere ritenuto prevalente (come risulta dal fatto che la partecipazione al Gruppo è stata condizionata ad una manifestazione di volontà degli interessati) rispetto a quello dei dipendenti ed identificabile nel loro inserimento nel Gruppo cino – agonistico e, quindi, nella possibilità di svolgere un attività specializzata per la quale gli stessi avevano preventivamente acquisito la relativa qualifica.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/92 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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