Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-12-2011, n. 26347 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio contestava l’indeducibilità di costi sulla base di una verifica eseguita dalla GdF. La Commissione adita accoglieva il ricorso e l’appello dell’Ufficio veniva dichiarato inammissibile, con la sentenza in epigrafe, in quanto l’impugnazione era stata notificata al domicilio del contribuente e non al domicilio eletto per il giudizio.

L’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge, la ritenuta inammissibilità dell’appello, affermando che la notifica alla parte personalmente in luogo di quella nel domicilio eletto non determina l’inesistenza della notificazione, ma solo la sua nullità sanabile.

Il motivo è fondato sulla base del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui nel processo tributario, la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2. (Cass. n. 1156 del 2008).

Sicchè deve essere accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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