T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25 gennaio 2007 e depositato il 2 febbraio 2007 T.G. ha chiesto l’accertamento diritto al trasferimento d’ufficio e alla corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. n. 86/2011 a decorrere dal 1 febbraio 2002, data in cui è stato emanato il decreto con cui il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha disposto il trasferimento del ricorrente presso il nucleo cinofili della Casa Circondariale di Benevento, e la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle relative somme oltre accessori.

Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 12 giugno 2010, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

T.G. chiede l’accertamento del diritto al trasferimento d’ufficio e alla corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 l. n. 86/2011 a decorrere dal 1 febbraio 2002, data in cui è stato emanato il decreto con cui il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ha disposto il trasferimento del ricorrente presso il nucleo cinofili della Casa Circondariale di Benevento, e la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle relative somme oltre accessori.

Secondo l’art. 1 l. n. 86/2001 "al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".

Presupposto per l’applicazione della disposizione citata è, pertanto, l’esistenza di un trasferimento di autorità ovvero ossia di un trasferimento d’ufficio disposto esclusivamente per esigenze organizzative dell’amministrazione, senza alcun concorso della volontà del dipendente (TAR Lazio – Roma n. 24998/10; TAR Lazio – Roma n. 3267/10; TAR Lazio – Roma n. 10109/08).

Con riferimento alla fattispecie oggetto di causa emerge che il ricorrente, agente di polizia penitenziaria in possesso della qualifica di istruttore di unità cinofile antidroga, in data 10 dicembre 2001 ha chiesto di essere trasferito "a domanda e a proprie spese" presso la Casa circondariale di Benevento per espletare il predetto incarico.

In relazione alla predetta domanda il Ministero della Giustizia con decreto del 1 febbraio 2002 ha disposto il trasferimento del ricorrente, a domanda e a sue spese, presso la Casa circondariale di Benevento per l’impiego in qualità di istruttore di unità cinofile.

L’esistenza di un trasferimento di autorità è, pertanto, esclusa nella fattispecie dalla volontà del dipendente che ha assunto un ruolo determinante nel trasferimento.

Ed, infatti, con la nota prot. GDAP n. 03951412001 del 07/12/2001 il Ministero della Giustizia, in relazione alla necessità di istituire il servizio cinofilo, ha attivato una procedura di interpello straordinario del personale ivi citato, tra cui il Testa, per un trasferimento a domanda e a proprie spese.

Tale trasferimento è stato condizionato dall’amministrazione ad un’esplicita manifestazione di volontà dell’interessato tanto che il trasferimento stesso è stato ivi espressamente definito come "eventuale" e lo stesso non ha riguardato gli altri soggetti interpellati che non hanno presentato la relativa domanda (si veda, in questo, senso, il fax della Casa Circondariale di Asti n. 1429 del 13/12/01).

L’esistenza, poi, di un possibile interesse dell’amministrazione nella fattispecie non muta la natura del trasferimento perché tale interesse non può essere ritenuto prevalente rispetto a quello del dipendente (identificabile nella possibilità per quest’ultimo di svolgere un attività specializzata per la quale lo stesso aveva preventivamente acquisito la relativa qualifica) come risulta anche dal fatto che il trasferimento stesso è stato subordinato ad un’espressa domanda dell’interessato.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/92 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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