Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 19-07-2011, n. 28823 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 26 novembre 2010, il Tribunale di Ancona ha respinto la richiesta di riesame avanzata da P.L. avverso l’ordinanza con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 586 cod. pen..

Questa Suprema Corte, con sentenza del 25 febbraio 2011, ha respinto il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza in questione.

Nel frattempo il Tribunale di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata. Il Gip di quel Tribunale ha disposto nuovamente la misura cautelare degli arresti domiciliari; ed il Tribunale del riesame, con atto in data 14 dicembre 2010, ha rigettato la richiesta di caducazione del provvedimento cautelare.

2. Ricorre nuovamente per cassazione l’indagata riproducendo i quattro motivi già esposti nel primo ricorso per cassazione ed aggiungendone un quinto. Si deduce che il Tribunale ha errato quanto alla questione dedotta relativa all’inefficacia della misura per mancata trasmissione di un atto decisivo, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 10. Si è infatti lamentata la mancata trasmissione del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da V. M. in ordine all’incontro svoltosi in casa delle indagata. Tali dichiarazioni sono state ritenute rilevanti dal Gip del Tribunale di Macerata perchè confermative di quanto riferito da altro testimone a proposito di tale incontro. La mancata trasmissione del documento ha compromesso in maniera decisiva il diritto di difesa. In ogni caso, l’atto avrebbe dovuto essere trasmesso ai sensi di legge e l’omissione determina la perdita di efficacia della misura.

Erroneamente il Tribunale del riesame ha ritenuto l’eccezione infondata sul presupposto che l’atto in questione fosse stato trasmesso. In realtà, agli atti si trova un verbale di sommarie informazioni rese dal V. che però non è quello preso in considerazione dal giudice. In tale atto, infatti non vi è nessun riferimento all’incontro di cui si discute, trattandosi piuttosto di dichiarazioni generiche.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 Quattro motivi ripetono pedissequamente questioni già dedotte con il primo ricorso e sono conseguentemente coperti dal giudicato cautelare. Per esaustività della presente pronunzia occorre solo rammentare che la già indicata sentenza, pur avendo ritenuto fondato il primo motivo afferente alla violazione dell’art. 63 cod. proc. pen., ha ravvisato che l’ordinanza tenga alla prova di resistenza alla stregua degli elementi di prova diversi dall’Interrogatorio. Per il resto, si è ritenuto che le censure afferenti alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura più appropriata fossero prive di pregio.

3.2 Il quinto motivo, l’unico sul quale questa Corte è direttamente chiamata a pronunziarsi, è infondato. Infatti l’affermazione che le dichiarazioni del V. costituiscano un documento decisivo è testualmente smentita dal Tribunale del riesame. Il giudice di merito ha ritenuto che il quadro indiziario in base al quale l’Indagata deve essere ritenuta responsabile della cessione a F.A. di due dosi di eroina che ne determinarono la morte sia fondato, tra l’altro, sulla sostanziale ammissione del fatto da parte della stessa indagata in occasione di un incontro presso la propria abitazione con tre persone, tra le quali il V.. In quell’occasione la P. manifestò seria preoccupazione, avendo appreso della morte per overdose del F. e sospettando di essere stata proprio lei a fornire la dose letale. L’incontro, prosegue il Tribunale, è documentato dalle dichiarazioni del teste M.. Dunque, contrariamente a quanto dedotto, il verbale di cui si afferma il mancato invio al Tribunale è privo di concreto rilievo ai fini della restrizione di libertà.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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