T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6658

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la nota prot. 40819 del 7.12.2010 il Comune di Velletri, in relazione alla Denunzia di inizio attività, presentata il 23.11.2010 da Ericsson per la modifica dell’impianto preesistente di telefonia mobile, alla località via Appia n. 104, dopo avere comunicato che la procedura messa in atto non è conforme al dettato normativo, diffida la Ericsson ad attuare quanto indicato nella D.I.A. ed a sospendere i lavori se già iniziati.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1)23). Violazione di legge, violazione e mancata applicazione art. 87 bis D. Lgs. 259/2003, art. 89 D. Lgs. 259/03; art. 19 L. 241/90; violazione del principio lex posterior generalis non derogat priori specialis, violazione L. quadro 36/2001; eccesso di potere, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria.

In data 3.6.2011 si è costituito il comune di Velletri.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La recente giurisprudenza (cfr., Tar Lombardia, Milano, nn. 1660/2011 e 1610/2011) ha già affermato i seguenti principi:

a). la materia delle telecomunicazioni è disciplinata dal Testo Unico approvato con D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, cosiddetto Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il quale all’art. 4, tra gli obiettivi generali della disciplina, prevede la promozione della semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica.

In tale ottica l’art. 87 prevede che l’installazione di tali impianti avvenga con autorizzazione unica da richiedere all’Ente locale, conseguibile con il sistema del silenzioassenso: procedura ritenuta conforme al parametro costituzionale con sentenza della Corte cost. n. 336 del 27 luglio 2005; è inoltre specificato che nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13;

b). sempre nell’ottica della semplificazione, per evitare il proliferare di reti di telefonia, il legislatore, in sede di conversione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, è intervenuto, con la L. 22 maggio 2010, n. 73, aggiungendo al corpo del Decreto l’art. 5bis, con cui è stato inserito nel Codice delle Comunicazioni Elettroniche l’art. 87bis a mente del quale "Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti".

Detta norma è entrata in vigore, in uno con la legge di conversione n. 73/2010, il 26 maggio 2010;

c). a distanza di circa due mesi il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Manovra economica), con l’art. 49, comma 4bis ha sostituito l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il seguente: "Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA) – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria…….2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21nonies…..4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente…..";

d). l’art. 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione, ha poi aggiunto il comma 4ter, il quale precisa che "Il comma 4bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e "DIA", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale". Detta norma è entrata in vigore il 31 luglio 2010.

e). dopo alcune iniziali incertezze interpretative è intervenuto il Ministro per la Semplificazione, con la nota P.C.M. del 16 settembre 2010, chiarendo che la S.C.I.A. deve ritenersi applicabile al T.U. dell’edilizia n. 380/2001, mediante il meccanismo della sostituzione automatica di norme;; peraltro da ultimo tale applicabilità è stata espressamente sancita dall’art. 5 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, a tenore del quale:" 1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:….b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA)…";

f). identico discorso non può farsi per il Codice delle Comunicazioni Elettroniche in quanto la disciplina in esso contenuta si pone in rapporto di specialità rispetto al Testo unico dell’Edilizia. In proposito deve ribadirsi la sostanziale esigenza di semplificazione sottesa a tale disciplina, che risulterebbe vanificata dall’applicabilità della SCIA, richiamandosi quanto affermato dal Giudice delle Leggi nella suindicata pronuncia n. 223/2005 laddove afferma che la disposizione che ammette la formazione del titolo per silentium "prevede moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. Del resto, l’evoluzione attuale dell’intero sistema amministrativo si caratterizza per una sempre più accentuata valenza dei "principi di semplificazione" nella regolamentazione di talune tipologie procedimentali ed in relazione a determinati interessi che vengono in rilievo (cfr. artt. 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, come modificati dall’art. 3 del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80). Nel caso di specie, la pluralità delle esigenze e dei valori di rilevanza costituzionale sottesi alle "materie" nel cui ambito rientrano le disposizioni censurate, in una con la finalità complessiva di garantire un rapido sviluppo dell’intero sistema delle comunicazioni elettroniche (cfr. sentenza n. 307 del 2003) secondo i dettami sanciti a livello comunitario, induce a ritenere che le norme in esame siano espressione di principi fondamentali….. In definitiva, le norme impugnate perseguono il fine, che costituisce un principio dell’urbanistica, che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2. del Considerato in diritto)";

g). in altri termini, la disciplina dettata dal D.Lgs. 259/2003 costituisce normativa speciale e, come tale, non suscettibile di essere modificata da quella generale dettata dal T.U. dell’edilizia. La compiutezza della suddetta disciplina speciale induce a ritenere che i titoli abilitativi da esso previsti (autorizzazione e denuncia di inizio attività)l malgrado la identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U. dell’edilizia, siano provvedimenti del tutto autonomi che assolvono integralmente le esigenze proprie delle telecomunicazioni e quelle territoriali alla cura degli enti locali, come è desumibile dalla singolarità del procedimento, dalla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria, nonché dalla necessità cui è finalizzata la disciplina del D.Lgs. 259/2003 di semplificare l’attività edilizia relativa alle infrastrutture di comunicazione elettronica (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2010, n. 4557; v. anche T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 luglio 2006, n. 6056);

h). in ultimo, il DL n. 70 del 13.5.2011, all’art. 5, comma 2, lett. c, ha previsto che "le disposizioni di cui all’art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire" e che le stesse disposizioni "si interpretano, altresì, nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell’art. 22, comma 4, del DPR 380/2001, abbiano ampliato l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale".

Da quanto precede discende l’illegittimità del provvedimento comunale impugnato per aver postulato la necessità di presentare la SCIA in oggetto, laddove l’art. 87bis del D. Lgs. 259/2003 espressamente indica come "sufficiente" la DIA.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato.

Data la complessità della questione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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