T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento, comunicato con notifica in data 1.12.2010, il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli a cinque posti per l’accesso al gruppo sportivo AS Astrea calcio, del Corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione dell’Amministrazione penitenziari del 5.8.2010, pubblicato sulla GU, IV serie speciale, 3.9.2010, n. 70.

Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione e falsa applicazione art. 2 del bando, violazione e falsa applicazione art. 3 L. 241/90; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta (in particolare, si contesta la mancanza del requisito di cui all’art. 2, comma f, del regolamento di concorso per cui il candidato deve essere stato riconosciuto dalla Federazione italiana giuoco calcio tesserato presso società professionistiche e o dilettantistiche delle categorie nazionali e o giovanili per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio).

In data 10.5.2011 controparte ha depositato relazione difensiva.

Tanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare, l’infondatezza poggia sulle seguenti considerazioni:

a). l’art. 2, comma f, del regolamento di concorso in questione prevede che "il candidato deve essere stato riconosciuto dalla Federazione italiana giuoco calcio tesserato presso società professionistiche e o dilettantistiche delle categorie nazionali e o giovanili per almeno 3 anni nell’ultimo quinquennio";

b). come chiarito da controparte (nella memoria depositata il 10.5.2011), il ricorrente ha omesso di dire che – nel periodo di riferimento – la squadra Audax Salerno non ha militato nelle categorie di campionati nazionali e o giovanili previste dal bando ma in tornei dilettantistici regionali; la stessa, infatti, ha giocato nella serie Promozione dal 2004 al 2007 e Prima categoria dal 2007 ad oggi; ossia campionati organizzati su base esclusivamente regionale, come risulta dall’art. 49 delle norme organizzative interne federali;

c). ai fini del citato requisito di cui all’art. 2, lett. f), bisogna – invece – tener conto esclusivamente della partecipazione a tornei su scala nazionale, siano essi di tipo professionistico (serie A, B CI divisione, Serie C – II divisione) o dilettantistico (Campionato nazionale dilettanti).

Pertanto, il ricorrente non risulta – oggettivamente ed incontestatamente – in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento del concorso e, conseguentemente, è stato escluso dalla procedura.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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