T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6656

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con Decreto del 26.11.2010, notificato il 1.12.2010, il Direttore generale del personale della formazione dell’amministrazione penitenziaria escludeva il ricorrente dal concorso in oggetto per mancanza del requisito previsto dall’art. 2, comma F, del bando (essere stato riconosciuto dalla Federazione italiana giuoco calcio tesserato presso società professionista e o dilettantistiche delle categorie nazioni e o giovanili per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio).

Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha impugnato il predetto provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1) Eccesso di potere; (in particolare, la PA non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando).

In data 1.6.2011 controparte ha depositato relazione difensiva.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare:

a). l’art. 2, comma F, del bando prevede che il candidato, per essere ammesso, deve avere partecipato a campionati nazionali dilettanti (serie D) o professionistici nell’ultimo quinquennio.;

b). controparte, nella memoria dell’1.6.2011, ha chiarito che "stando al bando di concorso per cui è causa il candidato per essere ammesso deve possedere necessariamente il requisito di aver partecipato a campionati nazionali dilettanti, serie D, o professionistici nell’ultimo quinquennio; il medesimo bando prescrive che non vanno tenute in considerazione le categorie giovanili (allievi, giovanissimi); non possedendo il ricorrente tali requisiti la Commissione – legittimamente – lo ha escluso";

c). il Collegio concorda con le osservazioni svolte da controparte in quanto il ricorrente (che ha partecipato – soltanto – alla stagione sportiva 20042005 con l’AS Calcio Napoli; alla stagione sportiva 20052006 con la Società Latina calcio; alla stagione sportiva 20062007 con la SS Lazio; e alla stagione sportiva 20072008 con la Società Viterbese calcio) non ha dimostrato di possedere il requisito richiesto dal bando della procedura in oggetto.

In conclusione, stante l’adeguatezza dell’istruttoria svolta e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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