Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 19-07-2011, n. 28480

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19 ottobre 2010 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa il 14 aprile 2010 dal Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, con la quale P.G., all’esito del giudizio abbreviato, era stato dichiarato colpevole dei reati di ricettazione di un’autovettura di provenienza furtiva, di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di un’autovettura in dotazione al commissariato di P.S. di (OMISSIS) – reati accertati il primo e commessi gli altri due in (OMISSIS) – ed ero stato condannato, ritenuta la continuazione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto, personalmente, ricorso per Cassazione.

Con il ricorso si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale – in relazione agli artt. 648, 337 e 635 c.p. – e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto l’azione posta in essere dall’imputato, che si era dato alla fuga a bordo dell’autovettura di provenienza furtiva alla vista della Polizia, non avrebbe superato la "soglia minima antigiuridica prevista ex lege" non avendo il personale di Polizia, che nemmeno era stato minacciato dall’imputato, riportato lesioni personali; in mancanza di violenza sulle persone non sarebbe stata correttamente contestata raggravante del reato di danneggiamento; in ordine alla determinazione della pena il ricorrente si duole del mancato contenimento nel minimo edittale.

Il ricorso è inammissibile perchè del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato.

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale nel caso di specie è stato ritenuto sussistente, come si desume sentenza impugnata per la condotta violento attuata dall’imputato il quale, per sottrarsi al controllo del personale del commissariato di P.S. di Cerignola nella consapevolezza di trovarsi alla guida di un’autovettura di provenienza furtiva, aveva improvvisamente accelerato la marcia, passando nell’esiguo spazio formatosi tra l’autovettura della Polizia e quella sulla quale viaggiava. Nella motivazione della sentenza di primo grado -che si integra con quella di appello dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili trattandosi di pronunce di segno conforme (Cass. sez. 4, 24 ottobre 2005 n. 1149, Mirabilia)- si osserva puntualmente che le modalità di fuga, le spericolate e pericolose manovre poste in essere dal P. per sottrarsi al controllo e lo speronamento posto in essere una volta raggiunto (prima rallentava la marcia del veicolo e poi, improvvisamente, accelerava, proseguendo a forte velocità tra i veicoli in transito fino a perdete il controllo del mezzo) dimostravano come i militari avessero subito l’azione violenta dell’imputato proprio mentre erano intenti a compiere un servizio al quale la condotta sopra descritta era finalizzata ad opporre resistenza. Del resto, secondo la consolidata la giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, Cass. sez. 2, 20 novembre 2009 n.46618, Corrado; sez. 2, 18 settembre 2009 n.41419, Lorusso; sez. 4, 14 luglio 2006 n.41936, Campicelo; sez. 6, 8 aprile 2003 n.31716, Laraspata) che nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace, all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicchè deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un’autovettura, anzichè fermarsi all’alt intimatogli dagli agenti della Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l’inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo.

Correttamente risulta essere stata ravvisata l’ipotesi aggravata di danneggiamento prevista dall’art. 635 c.p., comma 2, in quanto l’aggravante speciale configurata per il fatto commesso con violenza alla persona deve ritenersi sussistente quando, come nel caso in esame, vi sia contestualità tra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta e quindi una relazione strumentale tra le due condotte, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo riporti o meno lesioni personali.

Quanto alla pena, nella sentenza impugnata il trattamento sanzionatorio determinato dai giudice di primo grado è stato ritenuto – con specifica motivazione che prende in considerazione i parametri indicati dall’art. 133 c.p. – congruo, proporzionato al disvalore giuridico del fatto e alla personalità e pericolosità sociale dell’imputato "gravato da recenti, gravi e specifici precedenti penali, dimostratosi insensibile alla funzione rieducatrice, di prevenzione e di emenda derivante dalle pene inflitte ed espiate e dai benefici della sospensione condizionale, di cui ha ripetutamente fruito". Peraltro la pena base per il più grave reato di ricettazione era stata determinata in misura pressochè coincidente con il minimo edittale e, quanto all’eventuale riconoscimento dell’ipotesi attenuata prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, la doglianza del ricorrente è del tutto generica non essendo stati indicati elementi la cui valutazione sia stata in concreto tralasciata a tal fine dal giudice di appello. Il ricorrente si è limitato a ripetere pedissequamente i rilievi contenuti nell’atto di appello, ai quali la Corte d’appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera nè specificatamente censura.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiarai inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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