T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il presente ricorso si censura l’ordinanza, recante ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di una serie di opere, ivi puntualmente individuate, realizzate su un terreno e su un fabbricato ubicato su quest’ultimo, entrambi di proprietà della ricorrente;

Ritenuto che preliminarmente debba rilevarsi che non possono entrare nella presente disamina quelle ulteriori censure che risultano dedotte dalla ricorrente solo con memoria non notificata alla controparte, perché diversamente non sarebbe rispettato il corretto contraddittorio;

Considerato nel merito:

che il soggetto proprietario deve essere destinatario della sanzione demolitoria, attesa appunto la sua natura ripristinatoria;

che, tuttavia, ai fini della previsione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, per l’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione, è necessario che il proprietario sia anche responsabile dell’abuso, altrimenti potendosi comminare esclusivamente l’esecuzione in danno;

che non può semplicemente presumersi la responsabilità di un soggetto per la semplice sua titolarità del diritto di proprietà;

che non risulta dimostrata la responsabilità della ricorrente rispetto alle opere sanzionate, essendo in atti una dichiarazione con cui suo padre assume di esserne il solo responsabile e constando, d’altra parte, che la stessa non vive in loco, elementi rispetto ai quali il Comune non ha fornito idonee controdeduzioni;

Ritenuto:

che conseguentemente il provvedimento sia illegittimo limitatamente alla parte in cui, in applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, prevede l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, per l’ipotesi di inottemperanza all’ordine di demolizione ivi statuito;

che il ricorso sia, perciò, parzialmente infondato e da accogliere, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato;

che, stante l’accoglimento parziale, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, degli onorari e dei diritti;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza si eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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