T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Gli odierni ricorrenti sono tutti appartenenti al Corpo della Polizia penitenziaria.

Con il ricorso in esame gli stessi chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione, nei loro confronti, in entità doppia, del controvalore del buono pasto, già riconosciuto in misura unica giornaliera, per il periodo 18.8.1999 – 1.1.2009, essendo quest’ultima data il giorno a decorrere dal quale essi hanno cominciato a percepirlo in quantità doppia.

Deducono:

1). Violazione di legge: artt. 1 e 2 della legge n. 203/1989 ed art. 12 della legge n. 395/1990 – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – disparità di trattamento – manifesta ingiustizia;

2) Violazione degli artt. 3, 1° comma, e 36, 1° comma, Cost.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale, evidenziando l’assenza di atti interruttivi del suo perfezionarsi, ha in primo luogo dedotto la prescrizione per i crediti vantati per il periodo antecedente il quinquennio, computato a ritroso dalla data di notifica del ricorso.

Ha poi rimarcato che l’onere della prova dei presupposti a fondamento della sussistenza al diritto vantato ricade sugli istanti, mentre, a suo dire, nella specie esso non risulterebbe essere stato assolto.

Ha, infine, asserito l’infondatezza del ricorso, rilevando che nessuna delle fonti normative ed amministrative invocate farebbe riferimento all’ipotesi di turni di servizio superiori alle (rectius: di almeno) 12 ore ed evidenziando anche l’ostacolo economicofinanziario per l’eventuale liquidazione del doppio buono pasto.

Con ordinanza collegiale n. 1978/2010, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione resistente, che ha ottemperato, mediante deposito della documentazione richiesta in data 18.5.2011.

Tanto premesso, deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla resistente Amministrazione della Giustizia.

Essa va accolta.

In primo luogo è evidente che, essendo il controvalore del pasto un importo che sarebbe dovuto essere corrisposto periodicamente, rileva la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..

Né può ritenersi alla specie applicabile la sentenza della Corte costituzionale 1.6.1966, n. 63, che impone il mancato decorso del termine prescrizionale in relazione solo al diritto al salario, mentre le somme in questione costituiscono un’indennità di natura compensativa.

Infine non risultano per tabulas atti interruttivi di tale prescrizione.

Ne deriva che il diritto è senz’altro prescritto sino al 4.5.2005, posto che la data di notifica del ricorso valevole ad interrompere l’ulteriore decorso del termine prescrizionale è rappresentata da quella della spedizione postale, vale a dire dal 4.5.2010.

Va a questo punto accertata la sussistenza o meno in via teorica del diritto al controvalore del buono pasto in misura doppia, anteriormente al momento in cui l’Amministrazione resistente ha cominciato a corrisponderla, in capo a quei dipendenti che svolgono servizi su turni stabili e periodici di 12 ore giornaliere.

In proposito occorre esaminare la natura dell’indennità in parola e la ratio sottesa alla sua corresponsione.

Essa ha natura compensativa di una spesa sostenuta dal dipendente, il quale, in ragione di esigenze di servizio, non può consumare il pasto nella propria abitazione, né gli è consentito di fruire di un servizio mensa e, perciò, non rappresenta un vero e proprio emolumento.

Ciò si deduce dalla normativa posta a fondamento della previsione della corresponsione del buono pasto.

In particolare, il D.P.C.M. 5.6.1997 prevede che il buono pasto sia corrisposto, laddove non sia stato istituito il servizio mensa, che garantirebbe la fornitura diretta del pasto al di fuori del domicilio del dipendente, e ne fissa la misura unica giornaliera, riferendosi, tuttavia, specificamente a chi deve trattenersi solo per il pranzo per ragioni di lavoro.

È, perciò, evidente che, laddove le esigenze di servizio permangano per altre ore lavorative giornaliere, di modo che il dipendente è costretto a mangiare per ben due volte fuori casa, il buono pasto deve essere riconosciuto in misura doppia.

D’altra parte, la stessa Amministrazione ha cominciato a riconoscere ed a corrispondere il controvalore del buono pasto in misura doppia dall’1.1.2009, sulla base soltanto di una propria circolare, perciò, in assenza di un’espressa previsione normativa. Né può fondatamente affermarsi che detta circolare, nella parte che qui interessa, abbia recepito il contratto collettivo di lavoro, che, al contrario, sul punto tace.

Ragioni di opportunità, derivanti da limiti di spesa, non possono poi trovare ingresso in questa sede, nella quale va soltanto accertata la sussistenza o meno del diritto soggettivo che i ricorrenti pretendono di far valere.

In concreto, con specifico riferimento a questi ultimi, si rende utile un breve esame delle norme in materia di onere e valutazione della prova contenute nel codice di procedura amministrativa.

Le disposizioni conferenti sono integrate dagli artt. 63 e 64 di detto codice.

In base ai principi generali in materia, l’onere della prova è posta a carico delle parti che intendano proporre domande o eccezioni, con la precisazione che siano sufficienti elementi di prova e che naturalmente essi debbano essere nella loro disponibilità.

Si precisa ulteriormente che "il giudice amministrativo può disporre, anche d’ufficio, l’acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità nella pubblica amministrazione".

Fatta questa premessa, deve considerarsi che nella specie i ricorrenti hanno fornito elementi o – che dir si voglia – principi di prova della loro pretesa, allegando gli attestati di servizio, nei quali risulta l’ufficio al quale sono preposti o presso cui hanno comunque prestato servizio nel periodo considerato, avente peculiarità tali da implicare lo svolgimento dell’attività lavorativa in turni più ampi – di 12 ore.

Questo Tribunale, ritenendo necessario un approfondimento in concreto, teso a verificare con maggiore contezza quanto già desumibile dagli elementi di prova allegati, ha disposto l’acquisizione, dall’Amministrazione resistente, sicuramente in possesso di tale documentazione, degli attestati di servizio, recanti indicazione dei turni di servizio, per ciascun mese del periodo rilevante (quello, cioè, non colpito dalla prescrizione quinquennale).

Dalla documentazione depositata dal soggetto onerato risulta confermato l’esercizio dell’attività lavorativa in turni di 12 ore giornaliere, su tre giorni settimanali (tranne per i Signori Acciardo Giuseppe, Barbieri Riccardo, Barletta Sandro, Genovi Luca, Marmotta Giuseppe, Parente Ferdinando e Urdi Domenico).

Conseguentemente il ricorso va accolto nei modi di seguito specificati.

Il diritto al buono pasto in misura doppia sussiste, in capo ai ricorrenti, per il periodo 4.5.2005 – 1.1.2009, nella misura risultante nei relativi dettagliati attestati di servizio, corredati di tabella. L’Amministrazione dovrà poi avere riguardo alla situazione concreta concernente anche i ricorrenti per i quali non ha depositato detta documentazione.

Le somme così determinate dovranno essere maggiorate dei soli interessi legali e della rivalutazione monetaria, unicamente qualora essa li superi, alla stregua dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e s.m.i.

In considerazione della peculiarità della questione giuridica oggetto di causa, si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92 c.p.c

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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