T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento n.6/2010 prot. 10563 il Comune di Castelnuovo di Porto ha ordinato al ricorrente l’immediata sospensione dei lavori in corso di esecuzione e la rimozione delle opere abusivamente realizzate con rimessa in pristino dello stato dei luoghi da effettuarsi entro 90 giorni dalla notificazione della presente determinazione.

Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Illegittimità derivata del provvedimento emesso per violazione di legge del procedimento amministrativo ex L. 241/90 violazione in confronto del destinatario del provvedimento del diritto di contraddittorio e di controdeduzioni;

2). Illegittimità del provvedimento amministrativo de quo per violazione di legge, ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà e illogicità di motivazione;

3) Illegittimità della ordinanza de qua per vizio di violazione di legge, intervenuta formazione del titolo autorizzatorio conseguente al proposto procedimento per DIA ex art. 37 DPR 380/2001.

Il Comune – con nota del 31.1.2011 in esito alla ordinanza di questo TAR n.1818/10 – ha precisato, con riferimento a talune opere (scala metallica di collegamento con l’abitazione; muratura di consolidamento a ridosso delle pareti perimetrali; riduzione dell’apertura di comunicazione tra i due locali che compongono lo stesso piano; realizzazione di un vano intercapedine interrato con funzione di isolamento dell’umidità) che "non si ravvisano preclusioni della sanatoria in quanto trattasi di opere interne o interrate che non comportano aumenti di volumetria".

Il Collegio quindi, con ordinanza n.444 del 4 febbraio 2011, ha chiesto chiarimenti circa gli adempimenti adottati sulla predetta sanatoria; ma il Comune non ha adempiuto.

Tanto premesso, va ritenuta la fondatezza della impugnativa, nei limiti di cui infra.

In proposito, nonostante le esigenze del ricorrente, meritevoli di tutela ai sensi di legge, l’Amministrazione non ha fornito (neanche a seguito delle richieste istruttorie del Giudice) documentati chiarimenti in ordine alla intervenuta definizione del procedimento di sanatoria.

Pertanto, può ragionevolmente presumersi che la sopra citata DIA in sanatoria (che attiene a tutte le opere contestate, a partire dalla modificazione della destinazione d’uso del sottotetto) sia ancora pendente.

E’ principio giurisprudenziale che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.

Cosicché, proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti, sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa; del resto la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.

In conclusione, assorbite le ulteriori censure, il ricorso è da accogliere per omessa previa definizione della domanda di sanatoria e, per l’effetto, per tale ragione è annullato l’atto impugnato; restano peraltro salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione dovrà eventualmente adottare all’esito della definizione della predetta domanda.

La particolarità della fattispecie costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti come sopra precisato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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