T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6649

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso all’esame del Collegio, si chiede l’esecuzione della sentenza di questa sezione 16.6.2010, n. 18056, per la parte recante la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli onorari;

che, per quanto qui interessa, con la suddetta sentenza si condanna l’Amministrazione a versare la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.;

Considerato:

che non risulta che detta sentenza sia stata eseguita in relazione alla parte sopra evidenziata;

che conseguentemente l’Amministrazione resistente sia tenuta, nel termine indicato in dispositivo, a versare in favore dei ricorrenti, il quantum dovuto a titolo di spese, diritti ed onorari, sopra indicato;

che, in caso di persistente inottemperanza, la corretta esecuzione della sentenza debba demandarsi ad un commissario ad acta, che si designa sin da ora nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria o funzionario suo delegato, il quale dovrà provvedere nel termine indicato in dispositivo;

che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

– ordina all’Amministrazione resistente di eseguire la sentenza del T.A.R. del Lazio – sez. I quater n. n. 18056/2010, nei modi di cui in motivazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

– per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora il commissario ad acta, designandolo nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria o funzionario suo delegato, e per l’esecuzione dell’incarico assegna allo stesso l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.

Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio, in favore del difensore dei ricorrenti, in quanto dichiaratosi antistatario, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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