T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6648

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 24/07/08 e depositato il 02/10/08 T.E. ha impugnato il provvedimento prot. n. 14479 del 24 giugno 2008 con cui il Comune di Fara Sabina ha comunicato che avrebbe proceduto all’acquisizione del bene e dell’area di sedime, ivi indicati, e alla demolizione dell’opera a spese della predetta.

Il Comune di Fara Sabina, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 13 ottobre 2008, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 4882/2008 del 16 ottobre 2008 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 19 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

T.E. impugna il provvedimento prot. n. 14479 del 24 giugno 2008 con cui il Comune di Fara Sabina ha comunicato che avrebbe proceduto all’acquisizione del bene e dell’area di sedime, ivi indicati, e alla demolizione dell’opera a spese della predetta.

Con la prima censura la ricorrente lamenta l’indeterminatezza del provvedimento impugnato che non indicherebbe "alcun elemento che possa far identificare l’inottemperanza addebitata alla parte ricorrente".

Il motivo è infondato perché l’atto gravato indica specificamente gli estremi del provvedimento da cui scaturisce l’obbligo di demolizione del manufatto abusivo (la "sentenza" – rectius: decreto – n. 303/1998 ES, notificato all’esponente, con cui la Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma ha ingiunto la demolizione dell’opera) e i dati identificativi del bene (realizzato "su terreno di proprietà della sig.ra T.E. sito in località Borgo S. Maria nel Comune di Fara in Sabina, identificato al N.C.T. al foglio 49 part. 277 ex 167").

Alla luce del tenore letterale del provvedimento impugnato non sussiste, pertanto, l’indeterminatezza prospettata dall’esponente.

Con un secondo motivo la Trovarelli deduce l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto il provvedimento amministrativo sanzionatorio avrebbe dovuto ritenersi sospeso per effetto della presentazione dell’istanza di condono edilizio ex art. 32 d. l. n. 269/03 laddove l’eventuale incompletezza della stessa avrebbe dovuto essere rilevata nell’ambito del relativo procedimento amministrativo.

La doglianza è infondata.

Dall’esame degli atti del giudizio si evince che la Trovarelli in data 07/12/04 ha presentato al Comune di Fara Sabina istanza con cui ha chiesto "la riapertura dei termini" della "domanda di condono presentata in data 30.03.1995 prot. n. 5099".

Come emerge dal tenore letterale dell’atto, l’istanza in esame non costituisce una nuova domanda di condono ai sensi del decreto legge n. 269/03 ma una mera richiesta di riapertura dei termini della precedente domanda di condono, come espressamente specificato dalla ricorrente nel successivo atto depositato all’ente locale in data 07/04/09 con prot. n. 8049.

L’istanza del 07/12/04, non potendo essere qualificata come istanza di condono (anche perché priva dei necessari elementi richiesti, a tal fine, dall’art. 32 d. l. n. 269/03 quali l’identificazione dell’opera, la data di ultimazione della stessa e la prova del versamento degli oneri dovuti), non esplica alcun effetto inibitorio sulla procedura sanzionatoria per la conseguente inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 38 l. n. 47/85, richiamato dall’art. 32 d. l. n. 269/03, unica norma che legittima la sospensione invocata nella censura.

Né la procedura sanzionatoria è in alcun modo impedita dalla richiesta del 07/12/04 di riapertura dei termini della domanda di condono del 30/03/95.

L’accoglibilità dell’istanza di riapertura dei termini, infatti, è preclusa dal provvedimento prot. n. 5925 del 10/04/01, non impugnato, con cui il Comune ha respinto la richiesta di sanatoria del 1995.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della questione giuridica e fattuale della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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