Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-04-2011) 19-07-2011, n. 28469 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 9.6.2010 la Corte d’Appello di Genova in parziale riforma della sentenza in data 23.4.2007 del Tribunale di Savona sez. distaccata di Albenga dichiarava non doversi procedere nei confronti di T.A. in ordine alla contravvenzione sub c) perchè estinta per prescrizione e riduceva la pena inflitta. Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo come unico motivo l’erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p. e carenza motivazionale con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è giuridicamente infondato e va respinto. L’impugnazione riguarda l’applicazione di un istituto, quale quello della sospensione della pena, che è caratterizzato da un massimo ambito di autonomia e facoltatività ("il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa …"). In tale prospettiva non può non sfuggire che in primo grado il ricorrente non aveva chiesto la sospensione condizionale della pena, ma la concessione dell’indulto che gli era stato concesso dal primo giudice e che l’appello proposto contro la sentenza di primo grado era incentrato soltanto sulla misura della pena irrogata dal Tribunale, di cui si richiedeva la riduzione, considerata l’episodicità del fatto e il modesto allarme sociale. Non si può pertanto parlare di un "punto della decisione" di primo grado attinto da impugnazione e realmente meritevole di una specifica risposta. In ogni caso la sentenza della Corte di Appello indica nella motivazione una generica richiesta da parte della difesa del beneficio in parola così da potersi rilevare che comunque la Corte territoriale ha dato una risposta sul punto, sintetica ma speculare alla generica richiesta dell’appellante che non poteva censurare la sentenza del primo giudice che non si era pronunciato sul punto stante l’assenza di alcuna richiesta e la non certa identificazione del prevenuto. Dagli illustrati rilievi discende, allora, che la censura di carenza di motivazione in punto di sospensione della pena mossa all’impugnata sentenza di appello è infondata. Sia perchè non può addursi che la Corte territoriale fosse tenuta ad occuparsi del tema, avulso – come detto – dalla concreta latitudine dell’atto di appello (Cass. Sez. 5,24.9.1984 n. 9455, Soppelsa, rv. 166423: "Il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena se nessuna richiesta è stata formulata nel giudizio"). Sia comunque perchè, la risposta fornita dalla Corte costituisce risposta sufficiente e conforme alla vaghezza della presunta richiesta oggetto di gravame (Cass. Sez. 6, 21.6.1977 n. 13774, Bufano, rv. 137234).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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