T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 25-07-2011, n. 6643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 23 gennaio 2009 e depositato l’11 febbraio 2009 Boatto Luca, Colatei Flavia, Colatei Mario, Pescia Bruna, la società Dafran 97 S.R.L., la società Villa Magnolia S.R.L. e la società I Gemelli S.R.L. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 2190 del 04/11/08 con cui il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01, sulla base della nota prot. n. 9126 del 09/02/07 (anch’essa gravata) di accertamento degli abusi, ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate.

Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 17 febbraio 2009, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1086/09 del 5 marzo 2009 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.

Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 13/11/09 e depositato il 03/12/09 gli esponenti hanno impugnato con motivi aggiunti la determinazione dirigenziale n. 1481 del 27 agosto 2009 con cui il Comune di Roma, sulla base del verbale prot. n. 42506 del 15/06/09 (anch’esso gravato) di accertamento dell’inottemperanza redatto dalla polizia municipale, ha disposto, ai fini dell’acquisizione al patrimonio dell’ente, la trascrizione del provvedimento nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e l’immissione nel possesso del bene.

Con ordinanza n. 6118/09 del 22 dicembre 2009 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato.

Boatto Luca, Colatei Flavia, Colatei Mario, Pescia Bruna, la società Dafran 97 S.R.L., la società Villa Magnolia S.R.L. e la società I Gemelli S.R.L. impugnano la determinazione dirigenziale n. 2190 del 04/11/08 con cui il Comune di Roma, sulla base della nota prot. n. 9126 del 09/02/07 (anch’essa gravata) di accertamento degli abusi, ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01, la demolizione delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di parcheggi che risultano difformi dalle denunce d’inizio di attività presentate in ragione della variazione delle quote d’imposta del solaio di copertura, della mancata realizzazione di una parte del giardino pensile e della presenza di porte basculanti che invadono la sede stradale e di gocciolatoi che scaricano l’acqua sulla sede stradale.

Con la prima censura i ricorrenti prospettano l’incompetenza del funzionario che ha sottoscritto la gravata ordinanza di demolizione.

Il motivo è infondato in quanto, come risulta dalla memoria dell’ente resistente depositata il 5 marzo 2009 (non oggetto di specifica contestazione ad opera delle altre parti costituite), l’atto impugnato è firmato dal dott. Gugliemo Sabatini, direttore del Municipio XVI, da ritenersi competente in quanto responsabile della struttura amministrativa che ingloba quella cui è specificamente riferibile la determinazione dirigenziale di demolizione.

Con la terza censura i ricorrenti prospettano, poi, il difetto di motivazione del provvedimento di demolizione in quanto lo stesso non indicherebbe con sufficiente chiarezza la natura e l’entità degli abusi contestati né le ragioni per cui la fattispecie è stata sussunta nell’ambito applicativo dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01.

Il motivo è fondato.

Dall’esame del provvedimento impugnato e della nota prot. n. 9126 del 09/02/07, ivi richiamata, non è possibile comprendere la tipologia e l’entità degli abusi contestati ai ricorrenti.

Gli atti in esame, infatti, si limitano ad evidenziare che non sarebbe stata realizzata la sistemazione con terreno vegetale, che lo stato dei luoghi rappresentato nelle denunce d’inizio di attività del 27/07/06 e del 20/11/08 non sarebbe conforme a quello effettivo e che vi sarebbero variazioni non autorizzate delle quote d’imposta del solaio di copertura senza, però, indicare con la necessaria specificità né la natura delle difformità rilevate né l’entità delle stesse.

Tali carenze risultano particolarmente significative perché non consentono al privato di comprendere la tipologia degli interventi necessari per ottemperare all’ordinanza di demolizione e, soprattutto, non palesano l’iter logico – giuridico seguito dall’amministrazione ai fini dell’applicazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01 in luogo di altre norme quali, a mero titolo esemplificativo, gli artt. 33, 34 e 37 del medesimo testo normativo.

La mancanza in esame non permette, in particolare, di verificare se le difformità accertate siano effettivamente essenziali, alla stregua di quanto previsto dall’art. 32 d.p.r. n. 380/01 e dall’art. 17 l. r. n. 15/08 (tali non essendo le uniche opere contestate con chiarezza quali la mancata sistemazione del giardino, le porte basculanti con apertura lato strada e i gocciolatoi), e giustifichino, pertanto, l’applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 d.p.r. n. 380/01 e dell’acquisizione, ivi prevista, per il caso d’inottemperanza del responsabile.

La fondatezza della censura in esame impone, pertanto, l’accoglimento (previa declaratoria di assorbimento dell’ulteriore doglianza proposta) della domanda di annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione all’istanza caducatoria proposta con il ricorso per motivi aggiunti ed avente ad oggetto la determinazione dirigenziale n. 1481 del 27 agosto 2009 con cui il Comune di Roma, sulla base del verbale prot. n. 42506 del 15/06/09 di accertamento dell’inottemperanza redatto dalla polizia municipale (anch’esso gravato), ha disposto, ai fini dell’acquisizione al patrimonio dell’ente, la trascrizione del provvedimento nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e l’immissione nel possesso del bene.

Come fondatamente dedotto nel gravame, infatti, gli atti impugnati sono affetti dal vizio d’invalidità derivata dall’illegittimità della determinazione dirigenziale di demolizione n. 2190 del 04/11/08 che costituisce il presupposto indispensabile degli stessi essendo l’acquisizione prevista come sanzione per l’inottemperanza alla prescrizione demolitoria.

Per questo motivo le domande caducatorie proposte con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti sono fondate e meritano accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati e salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, riterrà di emanare nell’esercizio dei poteri ad essa riconosciuti dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente.

Deve, invece, essere respinta la domanda risarcitoria non essendo possibile, allo stato, in relazione alla necessaria riedizione del procedimento amministrativo, accertare la lesione del bene della vita costituente presupposto indispensabile per il ristoro del pregiudizio patrimoniale dedotto.

Roma Capitale, in relazione alla sua prevalente soccombenza, deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie le domande caducatorie proposte con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) respinge la domanda di risarcimento del danno proposta dai ricorrenti;

3) condanna Roma Capitale a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida, per diritti ed onorari, in complessivi euro millecinquecento oltre IVA, CPA e restituzione del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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