T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 25-07-2011, n. 6680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame l’arch. Passeri, che su incarico del Comune di Frascati aveva eseguito il progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del Cimitero comunale con la costruzione di nuove batterie di loculi ed ossari, ha impugnato la delibera della Giunta del Comune di Frascati n. 1188 del 1996 con cui per quei lavori è nominato, quale direttore dei lavori, l’arch. Castelli. Invero al ricorrente con precedente delibera di Giunta n. 930 del 1995 era stato risolto l’incarico affidatogli nel 1993 della direzione lavori per l’appalto per la costruzione di altri loculi presso il citato cimitero comunale, delibera anch’essa impugnata innanzi a questo Tribunale, così come quella che vedeva conseguentemente la direzione lavori affidata al medesimo odierno controinteressato, arch. Castelli. Ciò anche per rilevare che quello oggetto del presente contenzioso è un nuovo affidamento per un nuovo ampliamento del Cimitero comunale di Frascati.

Avverso la delibera con cui la direzione lavori del nuovo ampliamento è affidata (direttamente) all’arch. Castelli deduce il ricorrente violazione dell’art. 27 comma 2 della legge n. 109 del 1994 e violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Si è costituito in giudizio il Comune di Frascati affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto, così potendosi peraltro prescindere dalla eccezione di improcedibilità dello stesso sollevata dal Comune di Frascati, il cui riscontro (ultimazione dei lavori di che trattasti) non risulta neppure univoco.

Orbene, la contestata delibera recante affidamento dell’incarico direzione lavori al controinteressato arch. Castelli muove espressamente dalla nota dell’Ufficio LL.PP. del 27 dicembre 1996 che certifica la mancanza nell’organico dell’ente di professionalità in grado di assolvere all’impegno in questione come certifica la mancanza di apposite convenzioni sottoscritte con altre amministrazioni, segnalandosi come debba dunque procedersi ai sensi dell’art. 27, comma 2) lettera b) ovvero lettera c) della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e cioè affidando l’incarico al progettista dell’opera o ad altri soggetti scelti dall’amministrazione su base fiduciaria, trattandosi di importi inferiori alla soglia comunitaria.

Orbene, deve innanzitutto escludersi che, una volta effettuata la scelta dell’affidamento della progettazione a libero professionista esterno alla stazione appaltante, nella specie il ricorrente, l’amministrazione resti anche vincolata nell’assegnazione al medesimo della direzione di lavori (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7888).

In base al citrato art. 27, l. n. 109 del 1994, trasfuso nell’art. 130, codice dei contratti pubblici di cui al d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, sussiste, in capo alla p.a., un vero e proprio obbligo di affidare gli incarichi di direzione dei lavori in primo luogo a dipendenti propri o di altra amministrazione convenzionata, poi al progettista e, soltanto in via residuale, a soggetti diversi esterni, comunque scelti nel rispetto delle norme comunitarie (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 06 maggio 2009, n. 419).

La delibera di affidamento di incarico di direzione lavori avversata con il presente ricorso deve essere ritenuta legittima avuto riguardo al parametro normativo del citato art. 27, essendo stato conclamato dagli uffici il difetto nell’organico di adeguate professionalità così come quello di convenzioni con altri comuni. Quanto alla preferenza da riconoscersi al progettista, nella specie il ricorrente, la delibera avversata fa espresso riferimento alla precedente delibera n. 92 del 20 febbraio 1996 con cui, per come si è innanzi ricordato, analogo incarico relativo ad altri loculi era conferito al medesimo controinteressato proprio per essere stato risolto il rapporto già instaurato con l’odierno ricorrente. In altri termini, sia pure con meccanismo di rimandi, sussiste la ragione per cui l’amministrazione ha ritenuto di superare la posizione del progettista per procedere ad affidamento fiduciario, profilo quest’ultimo più compiutamente esplicitato nella delibera avversata. Né le circostanze ora richiamate sono sconosciute allo stesso ricorrente, per avere egli avversato innanzi a questo Tribunale sia la risoluzione del conferimento dell’incarico di direzione lavori che l’affidamento dello stesso all’arch. Castelli a mezzo della ricordata delibera n. 92 del 1996.

Deve del pari ritenersi la infondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, per come fondatamente rilevato dalla resistente Amministrazione, nel senso che alcun utile apporto partecipativo avrebbe potuto essere esplicato dal ricorrente avuto riguardo alle circostanze ed agli elementi conducenti l’amministrazione alla scelta operata.

In conclusione, il ricorso va respinto poiché infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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