T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 25-07-2011, n. 6677 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierna ricorrente ha impugnato la nota con cui l’amministrazione delle finanze ha disposto la sua esclusione dalla graduatoria relativa al concorso riservato, per titoli, a 219 posti, indetto con d.m. 15 gennaio 1993, di funzionario tributario – VIII qualifica funzionale per "non essere in possesso del titolo di studio prescritto dall’art. 1 del bando di concorso".

Avverso la detta esclusione è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione delle norme del bando di concorso con riferimento al possesso del titolo di studio. In altri termini, la ricorrente, in possesso del diploma di computista commerciale conseguito nell’anno scolastico 1957/58, ritiene di essere munita di diploma di secondo grado, idoneo e sufficiente per la sua ammissione al concorso.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respimto.

Con ordinanza n. 3576 del 2001 è stata respinta la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.

Il bando del concorso di cui è questione richiede in capo agli aspiranti concorrenti il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Tale non può essere ritenuto il diploma di computista commerciale conseguito dopo un corso di studi di durata biennale posseduto dalla ricorrente, che è un attestato professionale non equiparabile al prescritto diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Ed infatti, il diploma di computista commerciale rilasciato da un istituto professionale non può considerarsi diploma di istruzione secondaria di secondo grado ossia di scuola media superiore, non risultando esso neppure espressamente riconosciuto con apposito decreto ministeriale (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6728), potendo al limite essere valido per il solo accesso alle ex carriere esecutive (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 10 ottobre 1995, n. 1653).

Altrimenti detto, non è qualificabile diploma di scuola media superiore in ogni caso e, precipuamente, ai fini dell’accesso all’impiego pubblico, il diploma di computista commerciale conseguito, come nella specie, al termine di un corso di studi di durata inferiore a cinque anni (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 09 aprile 1996, n. 765).

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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