Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 19-07-2011, n. 28463 Reato continuato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.4.2007, il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Bologna dichiarò G.A. responsabile dei reati di cui agli artt. 648 bis, 648 e 490 c.p., e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche equivalenti – e ridotta la pena per la scelta del rito lo condannò alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1400,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 14.5.2010, dichiarava l’estinzione dei reati di cui all’art. 490 c.p. (capi 93 e 95) e rideterminava la pena in anni tre mesi nove di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in quanto la richiesta del giudizio abbreviato – contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale – non comporta anche l’implicita rinuncia dell’imputato a far valere un’eventuale incompetenza territoriale del giudice adito; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per errata interpretazione della legge penale, e per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni in relazione all’art. 648 cpv. c.p., avendo la Corte erroneamente affermato che la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7 esclude l’applicabilità dell’attenuante della lieve entità; 3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per errata interpretazione della legge penale, e per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni in relazione all’art. 112 c.p.p., comma 1, lett. a), non avendo la Corte indicato i nomi degli altri quattro correi; 4) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni in ordine al motivo d’appello concernente il giudizio di responsabilità per il reato di riciclaggio dell’Alfa Romeo 145 e della Ford Galaxy.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la "regiudicanda" sia definita all’udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Nel giudizio abbreviato, in quanto negozio processuale di tipo abdicativo, non rilevano le ipotesi di inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova nè le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, ma soltanto quelle riconducibili alla categoria sanzionatoria della inutilizzabilità cosiddetta patologica, inerenti cioè agli atti probatori assunti "cantra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento (v.Cass.S.U., sent. n. 16/2000 Rv, 216246). La parte, chiedendo di essere giudicata con un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio verificatesi nella fase anteriore, abdica quindi anche alle nullità intermedie.

Tanto premesso, rileva il Collegio, che – dopo la pronuncia della citata sentenza delle Sezioni Unite – costituisce oramai "ius receptum" (v., da ultimo, Casss.Sez. 5, sent. n. 3035/2010 Rv.

249704; Sez. 6, sent. n. 4125/2006 – Rv. 235600; Sez 6, sent. n. 33519/2006 – Rv. 234392), che la competenza per territorio – il cui regime è modellato su quello delle nullità intermedie – è eccezione rinunciabile anch’essa; ne consegue che, una volta richiesto e ammesso il rito abbreviato, alternativo al rito ordinario, diventa inammissibile la relativa eccezione, anche se in precedenza proposta e già decisa in senso negativo.

Con gli altri tre motivi si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice d’appello e vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non specifici. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass.Sez. 4, n. 5191/2000 Rv.216473).

Premesso che in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, in quanto il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria, nel senso che se esso non è particolarmente lieve deve comunque escludersi la tenuità del fatto, essendo superflua ogni ulteriore indagine; e solo se è accertata la lieve consistenza economica del compendio ricettato può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di configurare l’attenuante "de qua", fermo restando che essa può essere esclusa ove emergano elementi negativi sia sotto il profilo strettamente obbiettivo (quali l’entità del profitto) sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell’imputato (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6, sent. n. 7554/2011 Rv. 249226); che pertanto un danno patrimoniale di rilevante gravità rende inapplicabile l’attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all’art. 648 c.p., comma 2, (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 2515/1987 Rv. 177688), rileva il Collegio che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, e che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell’imputato per tutti i reati contestati, e in particolare per le ipotesi di riciclaggio. La Corte territoriale, con motivazione pur sintetica, ma logica ed esauriente, ha risposto a tutte le censure difensive, evidenziando, in particolare, per quanto riguarda l’autovettura Mercedes di cui al capo 91) della rubrica che, dalle conversazioni intercettate tra l’imputato e il B., si desume con chiarezza che l’autovettura di cui i due parlano è quella sequestrata, che sussistono le aggravanti contestate stante l’elevato valore dell’autovettura ed il fatto che il reato è stato commesso in concorso con le persone che avevano a disposizione il deposito (giudicate separatamente) e che erano più di tre, come si evince dal capo di imputazione e come da conto la sentenza di primo grado, che la ricettazione delle autovetture non può dar luogo all’applicazione dell’attenuante speciale stante il valore dei mezzi.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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