Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 19-07-2011, n. 28462

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 25.11.2009 la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 7.7.2005, assolveva P.L. dal reato di ricettazione ascrittogli in relazione al contratto assicurativo della Compagnia Axa, proveniente dal furto commesso il (OMISSIS) e confermava la sentenza con riguardo alla ricettazione del contratto assicurativo della Compagnia Axa e Polaris proveniente dal furto commesso il (OMISSIS) e per l’effetto riduceva la pena a mesi 4 di recl. ed Euro 1500,00 di multa.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo come unico motivo che la sentenza impugnata è incorsa in nullità per difetto di contestazione con riguardo alla ricettazione dei contratti assicurativi della POLARIS. Evidenzia il ricorrente che al P. era stata contestata la ricettazione del contrassegno assicurativo n. (OMISSIS) della compagnia Assicurativa AXA, proveniente da furti commessi il (OMISSIS) in danno della compagnia Assicurativa AXA e POLARIS e per tale fatto era stato condannato dal giudice di primo grado. Lamenta che l’imputato non si era mai difeso in ordine agli ulteriori tre contratti di assicurazione della POLARIS rinvenuti nella sua disponibilità rispetto ai quali ha subito condanna in appello.

Il ricorso è fondato.

Il P. è stato condannato in primo grado per ricettazione del contratto assicurativo avente n. (OMISSIS), originale, in bianco, della Compagnia assicurativa AXA, proveniente dai delitti di furto, commessi il (OMISSIS) in danno della Compagnia Assicurativa AXA e POLARIS Agenzia di (OMISSIS). Fatto accertato in (OMISSIS).

A fronte di tale decisione il prevenuto presentava impugnazione sostenendo che dal dibattimento non era emerso alcun elemento probatorio dal quale desumere che il contrassegno assicurativo AXA avente n. (OMISSIS) rinvenuto in data 4.6.2002 nella sua disponibilità fosse di provenienza delittuosa e la Corte d’Appello di Lecce accoglieva tale doglianza, dichiarando che il P. doveva andare assolto dal reato contestatogli in relazione al contratto assicurativo n. (OMISSIS) perchè il fatto non sussiste, riteneva però provata la responsabilità del ricorrente, a titolo di ricettazione, con riguardo ad altri tre contratti della POLARIS Assicurazioni, di cui non venivano forniti i dati identificativi, risultati rubati, rinvenuti nella abitazione del P..

E’ evidente che la Corte d’Appello ha pronunciato condanna nei confronti del P. con riguardo a fatti nuovi e diversi da quelli allo stesso contestati nel procedimento in esame, con conseguente nullità della sentenza a norma dell’art. 522 c.p.p.. in relazione a tale condanna.

Ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. f) la sentenza impugnata, relativamente alla condanna per fatti diversi dalla ricettazione del contratto assicurativo della compagnia AXA avente n. (OMISSIS), deve essere annullata senza rinvio e, ai sensi dell’art. 621 c.p.p. deve disporsi la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Brindisi per le sue determinazioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla condanna per fatti diversi dalla ricettazione del contratto assicurativo della Compagnia AXA rilevata la nullità di cui all’art. 522 c.p.p..

Dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Brindisi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *