T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 25-07-2011, n. 6672

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con decreto ingiuntivo n. 191/2009 del 24 febbraio 2009, il Tribunale di Tivoli ha ingiunto all’Amministrazione comunale di Terracina di pagare alla ricorrente la somma di euro 18.664,00 oltre interessi legali di cui al D.lgs n. 231 del 2002 come da richiesta e le spese della procedura monitoria (ovvero euro 93,00 per spese, euro 400,00 per competenze ed euro 250,00 per onorari oltre IVA, CPA e spese generali);

– che il predetto decreto, non opposto, è stato dichiarato esecutivo in forma definitiva in data 31 marzo 2010;

– che il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 104 del 2010;

– che, tuttavia, il Comune di Aprilia, in data 11 giugno 2009, ha versato alla ricorrente la somma di euro 8.428,00 che, pertanto, deve essere decurtato dall’importo ingiunto con il decreto n. 191/2009 di cui si chiede l’esecuzione;

– che, al riguardo, non risulta fondata l’eccezione di incompetenza dedotta dal Comune resistente in quanto, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n. 104 del 2010, la competenza si radica con riferimento alla sede del giudice che ha emesso il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione (il decreto ingiuntivo è stato adottato dal Tribunale di Tivoli la cui sede è nella circoscrizione del TAR Lazio – sede Roma);

– che nemmeno può essere condiviso quanto dedotto dal Comune in ordine al mancato rispetto del termine previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 (ovvero 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo per l’avvio delle azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni), essendo sufficiente osservare che il decreto ingiuntivo n. 191/2009 è stato notificato al Comune di Aprilia nel mese di aprile 2009 (senza essere stato eseguito nella sua totalità) mentre il ricorso in esame è stato proposto nel mese di gennaio 2011 (ovvero ben oltre i termini di salvaguardia previsti dal citato art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 – per tutte, TAR Campania, sez. IV, 17 gennaio 2011, n. 234);

– che, pertanto, non risultando completamente eseguito il decreto ingiuntivo n. 191/2009, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Aprilia di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando alla ricorrente l’importo ivi indicato (decurtata della somma di euro 8.428,00 versata alla ricorrente in data 11 giugno 2009) oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

– che se l’Amministrazione comunale di Aprilia non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Latina ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione al decreto ingiuntivo n. 191/2009;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a. ordina al Comune di Aprilia, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 191/2009, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme ivi indicate (decurtate della somma di euro 8.428,00, versata alla ricorrente in data 11 giugno 2009), oltre interessi legali fino all’effettivo soddisfo sulla base delle decorrenze indicate nel predetto decreto;

b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Latina ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;

c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 500,00 (cinquecento/00), da porsi a carico del Comune di Aprilia;

d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente giudizio liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Aprilia, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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