Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 19-07-2011, n. 28457

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.9.2007, il Tribunale di Mantova, Sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, dichiarò V. N. responsabile del reato di cui all’art. 635 bis c.p., e lo condannò alla pena di mesi quattro di reclusione.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza del 12.2.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli in quanto estinto per prescrizione.

Confermava le statuizioni civili.

Ricorrono per cassazione i difensori dell’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 179 c.p.p., comma 1 e art. 178 lett. c), in quanto contrariamente a quanto assunto in sentenza all’udienza del 2.4.2004 nessun difensore è stato nominato in sostituzione dei legali fiduciari assenti per legittimo impedimento in quanto aderenti all’astensione dall’attività forense proclamata dall’Unione Camere penali, e nessuna notifica del rinvio dell’udienza è stata effettuata nei confronti dell’imputato assente e irritualmente dichiarato contumace all’udienza di rinvio del 2.7.2004.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza senza rinvio.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte abbia escluso la sussistenza di qualsiasi ragione di nullità per omessa notifica del verbale di udienza all’imputato, sul presupposto che l’imputato fosse legittimamente rappresentato dal difensore nominato d’ufficio in sostituzione del legale – fiduciario ai fini del rinvio del giudizio ad altra data, e afferma che tale assunto non trova conforto nel verbale dell’udienza del 2.4.2004 ove, stante l’assenza per legittimo impedimento dei difensori di fiducia dell’imputato dovuta all’adesione degli stessi all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali, non risulta essere stato nominato alcun difensore d’ufficio per rappresentare l’imputato non comparso.

Risulta dagli atti del procedimento, che questa Corte può esaminare (anche indipendentemente dalle innovazioni contenute dalla L. n. 46 del 2006) essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di legittimità è giudice del fatto, che alla prima udienza del 7.11.2003 il procedimento venne rinviato per legittimo impedimento dell’imputato, quindi all’udienza del 2.4.2004 venne ulteriormente rinviato al 2.7.2004 in considerazione dell’adesione dei difensori di fiducia all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere Penali. All’udienza del 2.7.2004 venne dichiarata la contumacia dell’imputato, senza alcuna eccezione a riguardo da parte dei difensori. Il procedimento ha poi subito numerosi rinvii per ragioni diverse fino all’udienza del 7.4.2006, allorchè è stata disposta la notifica del verbale di udienza a V.N. per l’udienza del 16.1.2007; la notifica è stata effettuata a mezzo posta, e l’atto ritirato personalmente dal V. in data 28.10.2006. All’udienza del 16.1.2007, vennero sentiti i testi senza che nessuna eccezione di rito venisse sollevata dai difensori.

Tanto premesso, appare evidente che non si è verificata la nullità dedotta per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c), per omessa notifica del verbale di udienza del 2.7.2004, dal momento che l’attività istruttoria si è svolta all’udienza del 16.1.2007, e l’avviso dell’udienza in questione è stato regolarmente notificato all’imputato.

Rileva, comunque, il Collegio che la censura difensiva non riguarda l’omessa notifica della citazione a giudizio (invero regolarmente effettuata per la prima udienza del 7.11.2003), nè si è in presenza di un atto che incide sul ripristino di un’invalidità o, in ogni caso, sulla costituzione del rapporto processuale e, pertanto, nel caso di specie, in assenza della dichiarazione di contumacia dell’imputato e della nomina del difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in sostituzione dei difensori di fiducia, sarebbe stato necessario provvedere unicamente all’avviso della "nuova udienza in prosecuzione", a norma dell’art. 484 c.p.p., e art. 420 ter c.p.p., comma 5.

Considerato che solo l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio configura nullità assoluta e insanabile, poichè incide direttamente sulla "vocatio in iudicium" e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio, impedendo all’imputato di conoscere il contenuto delle accusa e di apprestare le proprie difese, e che la nullità dedotta non integra una nullità assoluta, come affermato dalla difesa, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui all’art. 180 c.p.p. e – nell’ipotesi in cui la parte assiste al compimento di atti che avrebbero richiesto la predetta citazione – nei termini di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2 (cfr. Cass.Sez. 6, sent.n. 2324/2006 Rv. 235724), osserva il Collegio che la nullità dedotta dal ricorrente (e peraltro non sussistente per quanto sopra esposto) per il mancato avviso all’imputato dell’udienza del 2.7.2004, sarebbe comunque sanata, in quanto non tempestivamente dedotta dai difensori di fiducia del V., come emerge dai verbali di udienza del giudizio di primo grado.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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