Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 19-07-2011, n. 28456

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11.5.2010, il Tribunale di Trapani assolveva G.D. dal reato continuato di truffa perchè il fatto non sussiste.

Avverso tale pronunzia propose gravame il Procuratore della Repubblica di Trapani, e la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 11.5.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava il G. responsabile del reato di truffa, limitatamente alla condotta riguardante l’indebita percezione del rimborso delle spese di viaggio relative alla partecipazione al convegno svoltosi a (OMISSIS), e – concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti – lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione e Euro 200,00 di multa.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), e), in relazione all’art. 546 c.p.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alle argomentazioni difensive e alla valutazione del presupposto indefettibile dell’artifizio. L’assenza del carattere del mendacio attribuibile alla richiesta di rimborso esclude qualsivoglia possibile configurazione del reato contestato, e le dichiarazioni del G. in occasione della richiesta di rimborso spese sono veritiere, in quanto come si evince dalla documentazione depositata e dalla deposizione del Maresciallo B. non è mai esistito alcun collegamento diretto dall’aeroporto di (OMISSIS) per (OMISSIS), il G., in assenza di collegamenti diretti, ha quindi legittimamente noleggiato un’autovettura ai sensi della L. 18 dicembre 1973, n. 836, art. 13, che espressamente autorizza il noleggio. La L.R. siciliana n. 30 del 2000 all’art. 2, poi, prevede ed autorizza gli amministratori in trasferta a richiedere ed ottenere il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute per la missione, previa presentazione della documentazione delle spese per il viaggio e soggiorno.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va rigettato per la non condivisibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.

Per la partecipazione al Convegno svoltosi nell’anno 2004 nella città di (OMISSIS), il G. ha presentato al Comune di Paceco una dichiarazione, con la quale ha chiesto ed ottenuto il rimborso spese di Euro 290,42 (275,42 Euro di nolo ed Euro 20,00 di benzina), che conteneva la seguente attestazione: "non sussisteva la possibilità di avvalersi di mezzi pubblici per raggiungere celermente dall’aeroporto di (OMISSIS) la città di (OMISSIS) e viceversa, nonchè dall’albergo presso cui alloggiava a (OMISSIS) la sede in cui aveva luogo il Convegno".

La Corte d’Appello, dopo aver evidenziato in conformità con il primo giudice che nelle richieste di rimborso per gli anni 2001, 2002, e 2003 il reato ipotizzato di truffa aggravata era insussistente per assenza di "immutatio veri", ha ritenuto invece di ritenere la sussistenza del reato di truffa aggravata per la sola richiesta di rimborso del 2004, in considerazione delle seguenti emergenze processuali: in tale occasione, infatti, l’imputato è atterrato non più all’aeroporto di (OMISSIS), bensì a quello di (OMISSIS) che risulta distare dalla città di (OMISSIS) appena 11 chilometri percorribili "in pochi minuti" anche con un taxi, che l’albergo dove l’imputato ha alloggiato (Hotel (OMISSIS) – Lungomare della (OMISSIS)) dista dalla sede del Convegno (Palazzo del Turismo – Piazzale (OMISSIS)) solo 350 metri (pochi minuti a piedi), che dalla fattura dell’Avis allegata risulta che l’autovettura ha percorso nei cinque giorni del noleggio ben 874 chilometri, "coperti evidentemente per compiere escursioni in tutta la regione e forse oltre". Ne consegue che "l’attestazione del G. riguardo alla pretesa impossibilità di avvalersi di mezzi pubblici per raggiungere celermente le destinazioni (aeroporto, albergo, sede del convegno) era stata solo l’artificio mediante il quale ottenere il rimborso integrale del costo tutt’altro che esiguo rf del nolo di un’autovettura per tutta la durata del soggiorno (cinque giorni) che l’imputato doveva evidentemente impiegare per altri fini che non quelli ricollegati alla partecipazione al Convegno come inequivocabilmente confermato dalle diverse centinaia di chilometri percorsi" (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

In ordine al rapporto fra l’art. 640 bis c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1 e art. 316 ter c.p., questa Corte (v., ex plurimis, Cass.6915/2011 Riv.249470; Cass. 21609/2009 Riv.244539; Cass. 8613/2009 Riv 243313; Cass. 1162/2008 Riv 242717; Cass. 32849/2007 Riv 236966; Cass. 45422/2008 Riv 242302; Cass. 10231/2006 Riv 233449;

Cass. 23623/2006 Riv 234996), ha avuto modo di affermare che la fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. ha carattere residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata e non è con essa in rapporto di specialità, sicchè ciascuna delle condotte ivi descritte (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, e omissioni di informazioni dovute) può concorrere ed integrare gli artifici ed i raggiri previsti dalla fattispecie di truffa, ove di questa fattispecie criminosa siano integrati gli altri presupposti. In relazione al reato di truffa, la giurisprudenza di questa Corte, ha poi gradualmente svalutato il ruolo della condotta, orientandosi sempre più verso una configurazione del delitto in senso causale, ove ciò che rileva non è tanto la definizione dei concetti di artifici e raggiri, quanto, piuttosto, la idoneità di quelle condotte a produrre l’effetto di induzione in errore del soggetto passivo. Sì è così assistito al consolidarsi della affermazione secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l’idoneità dell’artificio e del raggiro deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso;

con la conseguenza che "la truffa va ravvisata solo ove l’ente erogante sia stato in concreto "circuito" nella valutazione di elementi attestativi o certificativi artificiosamente decettivi" (v.

Cass. Sez. U, sentenza n. 7537/2010 Rv. 249104).

Considerato che, nella valutazione della fattispecie concreta, è rimesso al giudice stabilire se la condotta che si è risolta in una falsa dichiarazione, per il contesto in cui è stata formulata, ed avuto riguardo allo specifico il quadro normativo di riferimento nella cui cornice il fatto si è realizzato, integri o meno l’artificio di cui all’art. 640 c.p., e se da esso sia poi derivata l’induzione in errore di chi è chiamato a provvedere sulla richiesta di rimborso, rileva il Collegio che la sentenza impugnata non appare censurabile, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e ritenuto, con ampia e logica motivazione, che la dichiarazione inveritiera circa la necessità di dover noleggiare un’autovettura in mancanza di mezzi pubblici idonei, accompagnata da fattura dell’Avis, attestante il pagamento del nolo dell’autovettura ed il costo relativo al numero di chilometri percorsi non corrispondenti a quelli reali (tra l’aeroporto, la sede del convegno, l’albergo e viceversa), costituiva, nella fattispecie, un artificio o raggiro, sussumibile nell’ipotesi delittuosa della truffa per la presenza di un "quid pluris" di natura fraudolenta, consistente nella rappresentazione e documentazione di un noleggio dell’autovettura necessitato e finalizzato alla partecipazione al Convegno, e da cui è derivata l’induzione in errore dell’amministrazione comunale, in ordine alla sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge regionale per chiedere ed ottenere il relativo rimborso.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla rifusione in favore della parte civile Comune di Paceco delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 1631,25 oltre spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione in favore della parte civile Comune di Paceco delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1631,25 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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