T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 25-07-2011, n. 1978 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso depositato il 22 dicembre 2010, il sig. M.A.L. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento a lui notificato il 4 novembre 2010, con il quale è stata disposta la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida per mancata revisione della stessa a seguito dell’azzeramento del relativo punteggio; l’impugnazione è estesa anche al provvedimento di revisione della patente che si assume non essere mai stato comunicato o notificato.

Il ricorrente, pur riconoscendo di essere incorso tra agosto 2005 e ottobre 2006 in infrazioni al Codice della Strada comportanti la riduzione di 16 punti, espone di non aver ricevuto alcuna comunicazione dell’avvenuta decurtazione del punteggio; deduce, altresì, di non aver commesso le ulteriori infrazioni a lui imputate che avrebbero determinato l’esaurimento del punteggio. Queste deriverebbero da due verbali elevati dalla Polizia Stradale di Mantova in data 27 giugno 2008 e dalla Polizia Stradale di Reggio Emilia in data 23 settembre 2008 per infrazioni commesse alla guida di automezzi riconducibili al sig. Mario Fazio, suo precedente datore di lavoro, che avrebbe falsificato le comunicazioni relative ai dati del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione (indicato nel ricorrente) e la firma apposta in calce alla dichiarazione di trovarsi alla guida dell’automezzo.

Tanto premesso il ricorrente deduce:

a) l’illegittimità del provvedimento di sospensione della patente per violazione dell’art. 7 l.n. 241/90 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, adempimento che, qualora posto in essere, avrebbe potuto consentire all’interessato di rappresentare osservazioni e documenti al fine di indurre l’amministrazione a diverse determinazioni, anche in considerazione delle circostanze sopra descritte e delle risultanze della perizia grafologica (depositata in atti) che documenta la falsità della firma apposta in calce alla dichiarazione che ha originato l’emissione dei verbali della Polizia Stradale;

b) l’illegittimità del provvedimento di revisione della patente per la mancata comunicazione delle singole decurtazioni del punteggio, nonché per l’irregolarità di un’unica comunicazione cumulativa delle diverse decurtazioni.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per eccepire il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto la sospensione e la revisione della patente e per dedurre l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con decreto presidenziale n. 1464/10 e con successiva ordinanza collegiale n. 82/11 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

All’udienza il ricorso è stato spedito indecisione.

2) L’Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia avente ad oggetto il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida a seguito di esaurimento del punteggio.

L’eccezione non è fondata.

Il Collegio ha ben presente il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti.

Osserva, tuttavia, che oggetto del presente giudizio non è la decurtazione del punteggio, ma (principalmente) il provvedimento con il quale è stata ordinata la revisione della patente; tale atto non ha natura di sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale, ma integra una manifestazione dei poteri della P.A. connessi alla tutela dell’interesse pubblico e pertanto rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

La ratio sottesa a tale misura non è, infatti, quella di inasprire il trattamento sanzionatorio già previsto dalle altre disposizioni, ma quella di verificare la persistente presenza dei requisiti di idoneità in capo a chi, titolare di patente di guida, sia stato autore di plurime violazioni al codice della strada.

Per queste ragioni il Collegio ritiene che la relativa controversia appartenga alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (in tal senso cfr. T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 26 ottobre 2010 n.. 7062; TAR Toscana, I sez. 20 aprile 2005 n. 1757), non essendo invece applicabile l’art. 204 bis c.d.s. che attribuisce al giudice di pace le diverse controversie afferenti all’impugnazione dei provvedimenti che irrogano sanzioni per la violazione delle norme del suindicato codice.

Invero, la natura vincolata del provvedimento non implica necessariamente che a fronte di esso debba necessariamente sussistere un diritto soggettivo. Anche le controversie attinenti l’esercizio di poteri vincolati appartengono alla giurisdizione del g.a. quando ad essi sia sottesa la cura di un interesse pubblico.

In proposito vale rimarcare che provvedimenti con i quali viene ordinato al titolare della patente di guida di sottoporsi a nuovi esami per esaurimento del punteggio, ancorchè non comportino esercizio di discrezionalità, hanno, tuttavia, una finalità analoga a quelli di revoca della patente per sospetta perdita dei requisiti di idoneità alla guida (ex art. 128 del codice della strada). In entrambi i casi, infatti, il provvedimento restrittivo viene emanato a tutela della sicurezza stradale in relazione ad eventi che fanno presumere la sopravvenuta inidoneità del titolare del permesso di guida a condurre il veicolo con la prescritta prudenza ed attenzione (TAR Veneto, Sez. III, 2 settembre 2010 n. 4880).

Resta invece fermo, quanto alle questioni afferenti all’erronea decurtazione del punteggio (che si assume derivante dalla dedotta falsità delle comunicazioni), che le relative contestazioni sono da ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi degli art. 204 bis e 205 d.lg. n. 285/92, da esperire nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689.

3) Nel merito il ricorrente contesta la legittimità dell’atto di sospensione della patente che è stata disposta per la mancata ottemperanza al presupposto provvedimento di revisione per esaurimento del punteggio.

3.1) Ragioni di priorità logica richiedono innanzitutto lo scrutinio della questione attinente alla omessa notifica del provvedimento di revisione. La verifica della regolarità del relativo adempimento si rende preliminarmente necessaria al fine di poter configurare a carico del ricorrente un comportamento esigibile la cui inosservanza possa legittimare la conseguente misura della sospensione della patente a tempo indeterminato.

In base all’art. 201, terzo comma, C.d.S. "Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente".

Va qui ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 346 del 1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo comma della legge 20 novembre 1982, n. 890, (recante la disciplina della notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta con la notifica di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego raccomandato sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.

3.2) Occorre, quindi, verificare se, nel caso in esame, la notifica del provvedimento di revisione sia stata effettuata in conformità dell’art. 8, commi 2 e 3, legge n. 890 del 1982, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 346 del 1998 (quanto alla regolarità degli adempimenti concernenti l’avviso a mezzo di raccomandata del compimento delle formalità prescritte in caso di assenza del destinatario e di giacenza del piego presso l’ufficio, stabiliti a garanzia del destinatario).

Dalla documentazione depositata in giudizio risulta che il provvedimento di revisione è stato inviato al ricorrente a mezzo raccomandata restituita al mittente con l’annotazione di "compiuta giacenza", non risulta, invece, spedito al destinatario l’avviso di compimento delle formalità; in luogo di questo, l’ufficio provinciale (evidentemente consapevole del mancato perfezionamento della notifica) ha trasmesso il provvedimento di revisione alla Stazione dei Carabinieri di Lissone per la notifica all’interessato, ma non risulta né l’effettiva spedizione di tale lettera di incarico, nè alcun riscontro dell’esecuzione dell’adempimento con essa richiesto.

In tale quadro la notifica del provvedimento di revisione non può dirsi eseguita, per essere stata la stessa effettuata senza il compimento delle formalità costituzionalmente necessarie, impedendo il verificarsi, per il destinatario, di ogni decadenza, sostanziale e processuale.

La notificazione avvenuta attraverso il meccanismo della compiuta giacenza, (poi cancellata dall’ordinamento con la pronuncia di incostituzionalità n. 346 del 1998, in quanto ritenuta lesiva del principio della necessità di garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto, oltre che del correlativo diritto di difesa), deve pertanto ritenersi irrituale, il che rende ex se illegittima la conseguente sospensione della patente, in quanto disposta sull’erroneo presupposto della definitività del provvedimento di revisione (da ritenersi, invece, esclusa proprio per la dichiarata incostituzionalità delle norme, in origine, legittimanti la notificazione a mezzo posta "per compiuta giacenza") e della sua inosservanza (da ritenersi anch’essa insussistente stante la mancata conoscenza dell’ordine di revisione).

4) Anche il provvedimento di revisione è illegittimo.

Al riguardo, come questa Sezione ha in più occasioni affermato, è fondata e presenta carattere assorbente la censura mediante la quale il ricorrente lamenta la violazione di legge evidenziando che la decurtazione del punteggio relativo alle diverse violazioni commesse non gli è mai stata comunicata dall’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

L’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285 disciplina la patente a punti e stabilisce, al comma 1, che "All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L’indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione".

Sul piano procedimentale il comma 2 precisa che "L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi…."

Inoltre, il successivo comma 3 specifica che "Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida".

Le conseguenze della perdita integrale dei 20 punti sono definite nel successivo comma 6 dell’art. 126 bis, ove si stabilisce che "Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all’esame di idoneità tecnica di cui all’articolo 128. A tale fine, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all’articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento"

La comunicazione delle singole variazioni di punteggio rileva anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art. 126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia esaurito.

Il quadro normativo ora richiamato pone in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di punteggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.

Nel caso di specie l’amministrazione non ha provato che le singole variazioni di punteggio siano state comunicate al ricorrente, nonostante gravi proprio sull’amministrazione l’onere di provare, a fronte di una specifica contestazione, l’avvenuta comunicazione agli interessati delle singole variazioni di punteggio.

La documentazione versata in atti dalla parte resistente non dimostra l’avvenuta comunicazione delle decurtazioni di punteggio che hanno condotto all’adozione del provvedimento impugnato, trattandosi di una serie di tabulati che in relazione a ciascuna infrazione commessa dall’interessato recano a margine l’indicazione "comunicato", ma tali indicazioni, così come i verbali di infrazione, nulla dicono sull’effettiva trasmissione all’interessato della notizia delle singole decurtazioni.

In altre parole, in mancanza di ulteriori riscontri, la documentazione in questione non dimostra che il ricorrente abbia effettivamente ricevuto le comunicazioni, in adempimento dello specifico obbligo posto dal d.l.vo 1992 n. 285.

Come già osservato, l’istituto introdotto dal legislatore importa che "ciascuna" variazione di punteggio sia comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (art. 126 bis cit.), onde consentire al conducente la frequenza degli appositi corsi di aggiornamento (organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri) che consentono di riacquistare una parte dei punti persi.

In particolare, il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (recante, per l’appunto, disposizioni sui programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida), prescrive (art. 6): – che non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio; – che non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio; – che non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente. Solo al termine di ciascun corso viene rilasciato (dall’autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso) un attestato la cui copia viene consegnata all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso (art. 8). Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell’attestazione di frequenza del corso e viene effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ha comunicazione dell’attestazione di frequenza (art. 9).

Con tutta evidenza, il "meccanismo" prefigurato sconterebbe un’inestricabile incoerenza ove si consentisse all’amministrazione di effettuare, in luogo della tempestiva comunicazione di ciascuna variazione, un ritardato e cumulativo riepilogo di tutte le decurtazioni pregresse in unica soluzione; per tale via, infatti, si impedirebbe al conducente di attivarsi per tempo al momento di ciascuna infrazione, frustrando la finalità di incitarlo ad una condotta più prudente e rispettosa delle regole attraverso l’espediente incentivante della frequenza di recupero.

Osserva ancora il Collegio come lo scopo della norma, volto a consentire all’automobilista la pronta "correzione" del proprio comportamento, non possa considerarsi sostituito dalla disposizione contenuta al terzo comma dell’art. 126 bis cit., secondo cui ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri; difatti, secondo il decreto ministeriale, la comunicazione dell’anagrafe è condizione necessaria per l’iscrizione a ciascun corso.

5) Le premesse svolte hanno valore dirimente ai fini della risoluzione della presente controversia e comportano l’annullamento del provvedimento impugnato.

Nella specie, l’esponente deduce di aver appreso dell’esaurimento integrale del punteggio soltanto dal contenuto del provvedimento di revisione, senza alcuna previa comunicazione dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida relativa alla decurtazione dei punti operata nei suoi confronti.

Orbene, sulla scorta di quanto sopra argomentato, l’avere l’amministrazione resistente omesso di effettuare le prescritte comunicazioni, tempestivamente e per ciascuna singola variazione di punteggio, concreta il vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente il quale, in conseguenza, non è stato posto in condizioni di apprestare i rimedi previsti per il recupero dei punti sottratti.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza della censura in esame.

6) Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati;

condanna l’amministrazione al pagamento delle spese e degli onorari di lite che liquida complessivamente in Euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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