Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-04-2011) 19-07-2011, n. 28455 Reato continuato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23.10.2006, il Tribunale di Sulmona dichiarò P.B. responsabile del reato di truffa , e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione – concesse le attenuanti generiche equivalenti – lo condannò alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 300,00 di multa.

Avverso tale pronunzia propose gravame l’imputato, e la Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 17.12.2009, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di truffa perchè estinto per prescrizione, e confermava le statuizioni civili.

Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conoscenza o alla conoscibilità da parte dell’imputato dei difetti dell’autovettura Lancia, non essendo peraltro i danni lamentati dal querelante di facile individuazione.

Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va rigettato per la non condivisibilità delle censure articolate nei motivi che lo compongono.

La regola di giudizio di cui all’art. 530 c.p.p., comma 2, cioè l’obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità – è dettata esclusivamente per il normale esito del processo sfociante in sentenza emessa dal giudice al compimento dell’attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisito in atti. Per contro, detta regola non può trovare applicazione in presenza di causa estintiva del reato.

In tale situazione, vale la regola di cui all’art. 129 c.p.p., in base alla quale in presenza di causa estintiva del reato, l’inizio di prova ovvero la prova incompleta in ordine alla responsabilità dell’imputato non viene equiparata alla mancanza di prova, ma, per pervenire ad un proscioglimento nel merito soccorre la diversa regola di giudizio, per la quale deve "positivamente" emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato per quanto contestatogli (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 22205/2007 Riv.236698).

Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte con motivazione congrua seppur sintetica e priva di evidenti vizi logici ha affermato che non poteva pervenirsi ad un proscioglimento nel merito, in quanto dalle risultanze processuali non emergeva l’estraneità dell’imputato dal reato di truffa, anzi è emerso che il P. non si limitò a vendere un’auto gravemente danneggiata, e in pessime condizioni, ma ne garantì il buono stato di manutenzione, pur essendo perfettamente consapevole della situazione rappresentatagli anche dal precedente proprietario.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al pagamento in favore delle parti civili S.C., L. C.I., S.S., S.M. e S. P. delle spese del grado che liquida in complessive Euro 2000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al pagamento in favore delle parti civili S.C., L.C.I., S.S., S.M. e S.P. delle spese del grado che liquida in complessive Euro 2000,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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