Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-12-2011, n. 26300 Danno da infortunio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In data 7.7.2000 D.E.H. fu vittima di un infortunio sul lavoro, in relazione al quale l’Inail gli riconobbe un gradiente di invalidità permanente de 38%, con conseguente attribuzione di rendita ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965; ritenendo l’applicabilità alla fattispecie della nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 l’assicurato convenne in giudizio l’Inail, chiedendo il risarcimento del danno biologico.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 27.10 – 6.11.2006, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto l’infondatezza della domanda, sul rilievo che la normativa invocata non è applicabile in relazione agli infortuni sul lavoro occorsi prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale, D.E.H. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria. L’intimato INAIL ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3 il ricorrente sostiene che, se il dm previsto dal ridetto comma 3 fosse stato emanato nel rispetto del termine indicato di trenta giorni, l’infortunio per cui è causa sarebbe avvenuto in data successiva all’entrata in vigore del dm medesimo e che il sorgere del suo corrispondente diritto soggettivo (alla liquidazione del danno biologico) non poteva essere impedito dal ritardo con cui il potere esecutivo aveva emanato l’anzidetto decreto. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia dato corso ai mezzi istruttori richiesti.

2. A mente del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2 le nuove prestazioni ivi contemplate, sono erogate per "…i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. di cui al comma 3"; quest’ultimo comma, a sua volta, prevede che "Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il nuovo regime introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000, recante le tabelle valutative del danno biologico (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 21022/2007; 17089/2010; 9956/2011).

Le considerazioni del ricorrente non possono condurre a modificare il suddetto orientamento ermeneutico, a cui quindi va data continuità, poichè la data di applicazione del nuovo regime è incontrovertibilmente collegata all’entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato dal ridetto D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 3 (il che è del resto ineludibile conseguenza del fatto che, fino a tale momento, sarebbero mancati i presupposti normativi per dare concreta attuazione alle nuove prestazioni inerenti al danno biologico), cosicchè non è suscettibile di modificare il tenore di tale disposizione la circostanza che la decretazione ministeriale sia stata emanata in data successiva al termine (pacificamente ordinatario) indicato nel medesimo comma 3.

Essendo pacifico che l’infortunio per cui è causa si verificò prima dell’emanazione (e, a fortiori, dell’entrata in vigore) del D.M. 12 luglio 2000, il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

3. Parimenti infondato è anche il secondo motivo, posto che, una volta affermata dalla Corte territoriale l’inapplicabilità della normativa invocata, risultavano privi di rilevanza ai fini del decidere i mezzi istruttori richiesti dal ricorrente per dimostrare la fondatezza delle pretese basate su tale normativa.

6. In definitiva il ricorso va quindi rigettato.

Non è luogo a provvedere sulle spese di lite, trovando applicazione, ratione temporis (essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 12.5.2003), l’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo previgente la novella di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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