Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 19-07-2011, n. 28715 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A D.M.G., imputato in relazione a plurimi reati in continuazione tra loro (di maltrattamenti in danno della moglie e dei figli, di violenza sessuale in danno della moglie, di danneggi amento volontario) il Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari, con sentenza del 9 dicembre 2009, applicava la pena a richiesta (patteggiamento) tenendo conto anche delle attenuanti generiche e della diminuente del rito; pena concordata in un anno di reclusione.

Avverso questa pronuncia il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso del Procuratore Generale, che si duole del calcolo della pena che avrebbe condotto all’applicazione di una pena illegale per difetto, è inammissibile.

Il prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità (Cass., sez. 4, 8 luglio 2002, Leone) afferma che in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione; ne consegue che, qualora il p.m. abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio, non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (nello stesso senso v., ex plurimis, anche Cass., sez. 6, 10 aprile 2003 – 29 luglio 2003, n. 32004, Valetta).

Inoltre, va considerato che nella specie il giudice – seppur non esplicitando la sua valutazione nel recepire l’accordo delle parti sulla pena – ha provveduto ad individuare la pena base in riferimento all’ipotesi del fatto di minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., ed avendo, poi, operato l’ulteriore riduzione della pena in ragione della attenuante ex art. 62 bis c.p., nonchè della diminuente del rito, ha ritenuto congrua la pena così concordata dalle parti.

Questa Corte (Cass., sez. 5, 6 ottobre 1999, Pugliese) ha infatti affermato che, in tema di applicazione della pena richiesta dalle parti, ove il giudice abbia operato la diminuzione di pena per effetto delle attenuanti generiche senza esplicitare il giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti, è sufficiente la mera affermazione della congruità della pena, dovendosi ritenere in tal caso il giudizio di comparazione implicitamente effettuato con l’esito della prevalenza delle attenuanti generiche.

La pena minima per la fattispecie di cui all’art. 609 bis, comma 3 è di un anno e otto mesi; quindi, essendo il g.u.p. partito da una pena base di due anni per valutare la congruità della pena concordata dalle parti, ridotta a un anno e quattro mesi per le attenuanti generiche, aumentata fino a un anno e sei mesi per la continuazione, e ridotta di un terzo per il patteggiamento, non ha violato la legge.

3. In conclusione va ribadito il principio già affermato da questa Corte (ex plurimis Cass., sez. 2, 10 gennaio 2006 – 30 gennaio 2006, n. 3622) secondo cui, in caso di patteggiamento, l’accordo delle parti sulla pena non può essere oggetto di recesso, sicchè è inammissibile l’impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall’accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovraordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti.

Il ricorso del P.G. è quindi inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *