T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 25-07-2011, n. 1413 Concorso interno Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dipendente del Comune di Carovigno inquadrata in cat. C1 con il profilo di Istruttore amministrativo, ha presentato istanza per partecipare a due procedure selettive indette dal Comune di Carovigno per la copertura, mediante progressione verticale, di n. 1 posto di Istruttore direttivo (cat. D1) Ufficio LL.PP. e di n. 1 posto di Istruttore direttivo (cat. D1) Ufficio Demanio e Patrimonio.

La ricorrente è stata esclusa dalla predette procedure per aver presentato istanza di partecipazione ad entrambe le selezioni in violazione di un’espressa disposizione dei bandi di concorso e di quanto stabilito dalla deliberazione di G.M. n. 270 del 1° dicembre 2010.

Avverso i provvedimenti di esclusione (determinazioni n. 1030 e n. 1031 del 15 dicembre 2010), la deliberazione di Giunta municipale sopra richiamata, nonché avverso le determinazioni di approvazione dei bandi relativi alle predette procedure selettive è insorta l’odierna ricorrente, contestandone la legittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35, 51 e 97 della Costituzione, nonché dell’art. 1 e 4 del Regolamento per la progressione verticale del Comune di Carovigno Eccesso di potere per motivazione perplessa e pretestuosa. Illogicità e irrazionalità manifesta;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 61 del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Carovigno e 9 del Regolamento per la progressione verticale (Composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi). Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 107 e 108 d.lgs. 267/2000 e art. 9 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.

Si è costituito in giudizio il Comune di Carovigno, contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone pertanto la reiezione.

Si sono costituiti in giudizio i Sig.ri Lotti Giuseppe Teodoro e Marinò Luciano, vincitori rispettivamente della selezione per Istruttore direttivo – Ufficio Demanio e Patrimonio ed Istruttore direttivo – Ufficio LL.PP., eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché l’inammissibilità del medesimo sotto diversi profili e contestando nel merito la sua fondatezza.

La ricorrente ha presentato in via incidentale istanza cautelare che è stata cancellata dal ruolo nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2011.

Con istanza depositata in data 23 marzo 201 il difensore della parte ricorrente ha chiesto un rinvio della udienza di discussione del 18 maggio 2011, in quanto personalmente impegnato nella discussione di altro ricorso presso altro Tribunale.

Con nota depositata in data 7 aprile 2011 il Segretario del Comune di Carovigno ha manifestato l’intenzione del Comune di opporsi alla richiesta di rinvio, rappresentando che in caso contrario l’amministrazione comunale non avrebbe più potuto assicurare quanto dichiarato nella nota del 18 febbraio 2011 prot. 3135 (ossia l’impegno a non procedere alla assunzione dei vincitori fino alla definizione della causa de qua).

All’udienza pubblica del 18 maggio 2011 (alla quale era comunque presente un sostituto del procuratore della ricorrente) la causa è stata introitata per la decisione.

Preliminarmente, il collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dai controinteressati. Questi ultimi, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali, sostengono che la causa de qua rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.

L’eccezione è infondata.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro con riguardo alle progressioni del personale dipendente avvenute nell’ambito della stessa "area" di inquadramento, ricollegandosi dette progressioni alla gestione del rapporto di lavoro, da attuarsi sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva di categoria, e rappresentando esse la naturale evoluzione della carriera del medesimo personale.

Laddove, invece, come nel caso di specie, la progressione del personale dipendente non comporta semplicemente l’attribuzione di vantaggi di natura economica (c.d. progressione economica), ma, a seguito dell’espletamento di vere e proprie procedure selettive, l’inquadramento del dipendente in una categoria superiore (c.d. "progressione verticale"), con modifica del relativo status giuridico, le relative controversie debbono ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma IV, del d.lgs. n. 165/2001 (ex multis, Cassazione Civile Sezioni Unite 9 aprile 2010 n. 8424).

Del pari deve essere disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controinteressati e fondata sulla considerazione che la ricorrente, avendo dichiarato nella domanda di ammissione al concorso di essere a conoscenza delle disposizioni del bando che imponeva di scegliere per l’una o l’altra delle procedure selettive, avrebbe sostanzialmente fatto acquiescenza alle predette disposizioni, rinunciando implicitamente ad ogni forma di impugnativa in tal senso.

Il collegio rileva che la ricorrente, nel formulare la domanda di partecipazione alle selezioni de quibus, si è semplicemente conformata al modello di domanda allegato al bando di selezione. Tale comportamento non può essere considerato, di per sé, una forma di acquiescenza alle disposizioni del bando, anche in considerazione della posizione di soggezione della ricorrente rispetto al potere della p.a. Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che la semplice presentazione di una domanda di gara o di concorso redatta in conformità alle disposizioni del relativo bando di gara o di concorso, sia pure accompagnata dalla dichiarazione di accettazione delle prescrizioni della lex specialis di gara o di concorso, comporti per l’istante l’inammissibilità di ogni forma di gravame avverso disposizioni pur, in ipotesi, manifestamente illegittime del bando.

Non vi è chi non veda l’inaccettabilità di questa tesi.

Oltre a ciò, la ricorrente ha espressamente e tempestivamente impugnato la deliberazione della Giunta comunale n. 270 del 1° dicembre 2010, nella parte in cui, imponendo ai dipendenti dell’Ente di scegliere per quale delle due procedure partecipare, esclude l’ammissibilità della partecipazione ad entrambe le procedure selettive.

Infine, manifestamente infondata si rivela anche l’ultima eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controinteressati per omessa impugnazione della deliberazione di G.M. n. 82 del 18 marzo 2009, con la quale il Comune di Carovigno ha approvato il fabbisogno del personale dell’Ente per gli anni 2009/2010.

Il fatto che la deliberazione della G.M. n. 270/2010 (che ha attivato le procedure concorsuali relative alle progressioni verticali de quibus) sia stata adottata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, approvata con deliberazione di G.M. n. 82 del 18 marzo 2009, non implicava per la ricorrente l’onere di impugnare anche l’atto deliberativo presupposto, in quanto la disposizione della lex specialis contestata dalla ricorrente si è manifestata solo nell’atto deliberativo esecutivo e nei bandi di indizione delle selezioni, mentre di essa non vi è traccia nell’atto deliberativo presupposto.

Con il primo motivo di gravame la ricorrente contesta la legittimità della disposizione della lex specialis che imponeva ai dipendenti dell’Ente, in possesso dei requisiti per partecipare alle selezioni per la copertura dei posti di Istruttore direttivo dell’Ufficio LL.PP. e Demanio e Patrimonio, di optare per una soltanto delle procedure selettive, stabilendo che in caso contrario l’amministrazione avrebbe proceduto alla esclusione dell’istante da entrambe le selezioni.

La ricorrente contesta la legittimità della predetta clausola sia per violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione che per violazione del regolamento comunale per le progressioni verticali, adottato dal Comune di Carovigno con deliberazione di G.C n. 244 del 20 ottobre 1999 nonché per eccesso di potere, per motivazione perplessa e pretestuosa e per illogicità ed irrazionalità manifesta.

La censura è fondata.

L’art. 51, comma 1, della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici, "secondo i requisiti stabiliti dalla legge", mentre l’art. 97, comma 3, della Cost. stabilisce: "Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

La Corte Costituzionale ha da tempo affermato che l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso, cui è possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza, precisando che questo requisito non è configurabile a proposito di norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti (Corte Costituzionale 24 luglio 2003 n. 274; 23 luglio 2002 n. 373).

Il Giudice delle leggi, in conformità ai principi costituzionali sopra richiamati, ha ripetutamente ribadito l’obbligo delle PP.AA. di garantire la massima partecipazione concorsuale, al fine, da un lato, di consentire, conformemente al disposto dell’art. 97 comma 3° della Cost., a tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge di accedere al pubblico impiego, dall’altro, di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico, attraverso l’accesso dei più meritevoli ai posti del pubblico impiego connotati da maggiore responsabilità.

Orbene, le disposizioni dei bandi di concorso, indetti dal Comune di Carovigno per la copertura, mediante progressione verticale, di n. 2 posti di Istruttore Direttivo (cat. D1), che impongono ai dipendenti del Comune, pur in possesso di tutti i requisiti per partecipare ad entrambe le selezioni, di optare per l’una o per l’altra delle due selezioni, sanzionando con l’esclusione la presentazione della domanda per entrambe le selezioni, si pongono in evidente ed insanabile contrasto con le disposizioni costituzionali sopra richiamate, per come interpretate in maniera consolidata dal Giudice delle leggi.

Se il ricorso alle procedure selettive interne, in deroga al principio costituzionale dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso pubblico, deve ritenersi ammissibile in via eccezionale (ad esempio, nel caso in cui il posto da ricoprire si connoti per la sussistenza in capo al selezionando di professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno), ancora più irrazionale si palesa la scelta dell’amministrazione comunale di Carovigno di limitare ulteriormente la platea degli aspiranti interni al posto da ricoprire, imponendo ad essi di optare per una soltanto delle due selezioni, pena la esclusione da entrambe.

Priva di alcun fondamento logico, oltre che giuridico, è poi la motivazione addotta dalla amministrazione comunale nella deliberazione di G.M. n. 270/2010 che, per giustificare la disposizione limitativa de qua, richiama l’esigenza di assicurare la conclusione di entrambe le procedure selettive entro il 31 dicembre 2010. Il numero dei potenziali aspiranti alle predette procedure selettive interne non poteva, infatti, in ragione della esiguità degli aventi titolo, costituire un serio ostacolo alla celere definizione delle medesime.

La illegittima limitazione alla partecipazione imposta dalla amministrazione comunale con riguardo alle predette procedure selettive, in assenza di alcuna giustificazione plausibile, non solo si è tradotta in un’inammissibile compressione della sfera giuridica della ricorrente, che, pur in possesso dei requisiti previsti dai bandi di concorso, è stata privata della possibilità di partecipare alle relative selezioni, ma ha comportato una lesione dello stesso interesse pubblico, rappresentato dalla esigenza di assicurare, attraverso la massima partecipazione concorsuale, la selezione dei soggetti più qualificati professionalmente.

E’ chiaro che ove la ricorrente avesse superato entrambe le selezioni avrebbe comunque dovuto optare per l’uno o per l’altro dei posti da ricoprire, ma questa scelta non può essere imposta autoritativamente dall’amministrazione al momento della indizione della procedura selettiva, dovendo essere esercitata dal diretto interessato in piena autonomia, secondo valutazioni di natura prettamente personale, al momento della assunzione in servizio nella posizione di rango più elevato.

In conclusione, per le ragioni che precedono, la clausola delle procedure selettive di cui sopra che imponeva ai dipendenti del Comune di Carovigno di optare per l’una o per l’altra delle due procedure selettive, sanzionando con l’esclusione la presentazione della domanda per entrambe le selezioni è illegittima e va annullata. Conseguentemente vanno annullati anche gli atti che dispongono la esclusione della ricorrente da entrambe le predette procedure selettive.

Non può essere invece condivisa la seconda censura del ricorso con la quale la ricorrente contesta la legittimità del conferimento al Segretario generale del Comune della presidenza della Commissione di concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo – Ufficio Lavori Pubblici.

A sostegno della dedotta illegittimità la ricorrente richiama diverse disposizioni del T.U.E.L. (artt. 97, 107, 108) nonché le disposizioni del Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi e del Regolamento comunale delle progressioni verticali, sostenendo che nell’attuale ordinamento giuridico la presidenza delle Commissioni di concorso non può essere affidata al Segretario comunale, dovendo essere attribuita a personale di qualifica dirigenziale.

Omette, però, la ricorrente di ricordare che l’art. 97, comma 4, del T.U.E.L., nell’individuare le funzioni istituzionalmente attribuite al Segretario comunale, precisa, alla lett. d), che questi "esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia".

Se, dunque, ordinariamente le funzioni gestionali sono esercitate nei Comuni dal personale di qualifica dirigenziale (art. 107, comma 2 e 3, T.U.E.L.) e per i Comuni privi di dirigenti dai Responsabili dei servizi (art. 109, comma 2, T.U.E.L.), nessuna preclusione esiste in merito alla possibilità che dette funzioni siano eserciate, per esigenze temporanee connesse alla struttura organizzativa dell’Ente, dal Segretario comunale, essendo anzi tale possibilità espressamente prevista dall’ordinamento giuridico.

Del resto l’art. 109, comma 2, del T.U.E.L. nel prevedere che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U.E.L. possano essere conferite ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, fa espressamente salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L.

Nel caso di specie, poi, la decisione dell’amministrazione comunale di conferire al Segretario comunale la presidenza della predetta Commissione di concorso appare adeguatamente motivata, essendo avvenuta per la dichiarata esigenza di concludere tempestivamente le predette procedure selettive, in considerazione del fatto che il Responsabile del servizio competente ratione materiae era stato nominato a sua volta presidente della Commissione per la copertura del posto di Istruttore direttivo – Ufficio Demanio e patrimonio.

In considerazione della parziale fondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente, il collegio ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i bandi indetti dal Comune di Carovigno per la copertura, mediante progressione verticale, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo (cat. D1) Ufficio LL.PP. e n. 1 posto di Istruttore direttivo (cat. D1) Ufficio Demanio e Patrimonio, nella parte in cui imponevano ai dipendenti comunali in possesso dei requisiti per accedere ad entrambe le selezioni di optare per l’una o per l’altra delle predette procedure selettive.

Annulla, altresì, le determinazioni dirigenziali che, in applicazione delle predette disposizioni dei bandi di concorso, hanno disposto l’esclusione della ricorrente da entrambe le procedure selettive nonché le determinazioni di approvazione delle graduatorie di merito delle predette procedure.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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