Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-04-2011) 19-07-2011, n. 28714 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. P.A. ha proposto al tribunale di Salerno istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. c/o il Tribunale di Salerno in data 15.7.2009.

In precedenza, in data 11.7.2009 il P.M. c/o il Tribunale di Salerno emetteva decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di P.A. (ed altri) avente ad oggetto i seguenti beni:

stabilimento balneare "(OMISSIS)" costituito da piattaforma in legno e relativa sovrastruttura, realizzata su area identificata in catasto al f.lio parto 39 (parte), sito in Capaccio; ipotizzando i seguenti reati:

a) art. 110 c.p., art. 81 c.p., comma 1, artt. 323 e 479 c.p., atteso che la P., in qualità di istigatrice, locataria dell’area di proprietà del Demanio dello Stato amministratore della società "Residence degli Oleandri srl" e titolare dello stabilimento balneare "Oleandri", in concorso con gli altri soggetti indagati nelle loro rispettive qualità indicate specificamente nelle imputazioni (amministratori e tecnici), previa una falsa attestazione della conformità al t.u. dell’edilizia ( D.P.R. n. 380 del 2001) e al vigente PRG , otteneva il rilascio di un permesso a costruire n. 66/09, in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d), ultima parte, art. 5, comma 3, lett. b), art. 10, comma 1, lett. a) e c), nonchè art. 3, lett. A, n. 5 delle Norme di Attuazione del vigente PRG, laddove – a fronte di un dettato normativo che condizionava la possibilità, in sede d’intervento di ristrutturazione edilizia, di procedere alla demolizione e ricostruzione dell’organismo edilizio lecitamente esistente al momento del rilascio del permesso a costruire, e che prevedeva la possibilità di rilasciare il suddetto permesso subordinatamente all’esistenza di opere di urbanizzazione primaria e alla necessità di un preventivo parere dei Vigili del fuoco, nonchè la possibilità di realizzare sulle aree del Demanio Marittimo soltanto di strutture balneari e di servizio in legno suscettibili di smontaggio ed asportazione al termine della stagione – con il suddetto illegittimo permesso n. (OMISSIS) invece, veniva assentita la ristrutturazione dello stabilimento balneare e segnatamente una struttura in legno su basamento di calcestruzzo previa demolizione e ricostruzione di un bene preesistente abusivamente realizzato in data antecedente al (OMISSIS), già demolito in esecuzione di un’ordinanza di demolizione n. (OMISSIS) emessa dal G. (uno dei coindagati) in data (OMISSIS), potendo quindi il nuovo manufatto essere realizzato soltanto a seguito di permesso per intervento di nuova costruzione, la struttura legnea sarebbe dovuta poggiare esclusivamente su pali di legno e non su basamento di calcestruzzo, per come risultante dagli elaborati progettuali tavv. 3 e 4, laddove andava acquisito preventivamente il parere dei Vigili del fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio ed in ogni caso non potendo essere rilasciato qualsivoglia permesso atteso che il realizzando stabilimento non era servito da opere di urbanizzazione primaria e segnatamente da alcuna strada di accesso, in quanto la strada pubblica di cui alla tavola 6 del progetto, non conduceva allo stabilimento ma si fermava al Demanio Marittimo ad una distanza di mt. 200, così procurandosi un indebito vantaggio patrimoniale alla stessa P.A.;

b) artt. 110 e 481 c.p., in concorso con il tecnico V., perchè indicava falsamente negli elaborati tecnici un inesistente accesso al lido, laddove il percorso insisteva sulla spiaggia;

c) art. 110 c.p., e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) perchè, con l’illegittimo ed il lecito permesso a costruire di cui al capo a) della rubrica n. 66, eseguiva su area demaniale dello Stato opere destinate alla realizzazione di uno stabilimento balneare costituito da una piattaforma di legno poggiante su n. 20 plinti di cemento costituiti da pozzetti in cls. prefabbricati riempiti di calcestruzzo delle dimensione di 1 m.x 1 m. e su vari pali sulla quale si stava realizzando una hall-bar all’aperto ed una struttura in legno in cui allocarvi bar, retrobar, deposito e reption. In data 13.7.2009 il PM richiedeva al GIP il decreto di convalida di sequestro preventivo d’urgenza e contestuale emissione di decreto di sequestro preventivo.

In data 15.7.2009 il Gip in sede emetteva il richiesto decreto di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo, ravvisando nella fattispecie sia il "fumus" dei contestati reati che il ed "periculum in mora", evidenziando che gli indagati avevano realizzato le opere suddette abusivamente e senza rispettare gli adempimenti previsti dalla legge e che le opere abusive non risultavano ancora ultimate.

2. In data 27.07.2009 i difensori dell’indagata P.A. depositavano richiesta di riesame deducendo che: lo stabilimento "Oleandri" venne realizzato nel lontano 1974 in virtù di licenza edilizia n. (OMISSIS) con la quale venivano realizzate n. 44 cabine in c.a. servizi igienici e attrezzatura da spiaggia; nel (OMISSIS), con concessione n. (OMISSIS), venne assentito un successivo "adeguamento funzionale" assentendosi un manufatto in legno; quest’ultimo manufatto, nel (OMISSIS), venne sottoposto a sequestro solo perchè si asseriva essere stato realizzato oltre i termini di validità della concessione edilizia; soltanto il manufatto in legno veniva sequestrato, e non l’intero stabilimento che era sempre esistito senza utilizzare la struttura lignea; veniva ottemperata l’ordinanza di demolizione, eseguita in data (OMISSIS) e quindi prima del permesso n. (OMISSIS), demolizione indicata dal comune come imprescindibile per ottenere il permesso a costruire; veniva predisposto un progetto di "ristrutturazione" avente ad oggetto la rimozione delle cabine in cemento , la ristrutturazione dei servizi igienici, la installazione ex nono della struttura in legno destinata a bar ecc.; il progetto veniva depositato il 27.02.2007 al comune di Capaccio e soltanto in data 25.5. 2009 veniva emesso il permesso n. (OMISSIS). Ciò posto, secondo la difesa, l’accusa partiva da presupposti di fatto erronei, essendo la consulenza tecnica d’ufficio fuorviante, atteso che l’unica struttura "abusiva" e demolita era quella, "del tutto diversa", assentita con concessione n. (OMISSIS), mentre la nuova struttura realizzata, descritta come quella "in legno e poggiante su basamento in calcestruzzo", sarebbe quella da realizzare ex novo, che non ha nulla a che vedere con quella già demolita.

3. Il Tribunale con ordinanza del 21.9.2009 rigettava l’istanza di riesame.

Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con motivi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso, con cui la ricorrente denuncia la mancanza di motivazione e violazione di legge, è infondato.

2. Giova premettere che presupposto legittimante il sequestro preventivo è da individuarsi innanzi tutto nel fumus delicti.

Infatti l’art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, nè può ritenersi applicabile l’art. 273 c.p.p., dettato per le misure cautelari personali e non richiamato in materia di misure cautelari reali; ne consegue che, ai fini dell’adozione del sequestro, è sufficiente la presenza di un fumus delicti, e cioè l’ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato; pertanto, il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell’accusa e alla probabilità di condanna dell’indagato.

Ne discende che in sede di valutazione di sequestro preventivo, il tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato; tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice, nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcuna attività, ma determina soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza; l’accertamento, pertanto, della sussistenza del fumus commissi delicti deve essere compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentano di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica; il tribunale non deve quindi instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie ed esaminando sotto ogni aspetto l’integrabilità dei presupposti del sequestro.

Quindi la valutazione che il Tribunale deve effettuare in tale sede è quella di verificare se l’attività posta in essere dall’indagato possa essere astrattamente sussunta nelle ipotesi in contestazione.

Quanto poi al periculum in mora, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., comma 1 prevede che requisito del vincolo sia il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Il secondo comma stabilisce, invece, che il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

3. Deve poi aggiungersi che la giurisprudenza di questa corte (Cass. sez. un., 29 maggio 2008 – 26 giugno 2008, n. 25932; Cass., sez. 5, 13 ottobre 2009 – 11 novembre 2009, n. 430 68) ha più volte affermato in proposito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in indicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Quindi è soltanto a mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Cass., sez. 6, 21 gennaio 2009 – 20 febbraio 2009, n. 7472; Cass., sez. 6, 4 aprile 2003 – 4 giugno 2003, n. 24250).

4. Con specifico riferimento al caso di specie il tribunale, con valutazione tipicamente di merito, ha ritenuto sussistente sia fumus commissi delicti, che il periculum in mora.

Nella specie infatti il tribunale ha diffusamente motivato perchè ha ritenuto che il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Salerno era stato legittimamente adottato, sussistendo entrambi i presupposti di legittimità previsti dall’art. 321 c.p.p. ovvero sia il cd. "fumus commissi delicti", che il "periculum in mora".

In particolare ha ricordato il Tribunale che, come si evinceva dai rilievi fotografici e dalla informativa di reato e dalla consulenza tecnica d’ufficio redatta dall’ing. D.L., il parere n. (OMISSIS), che assentiva le suddette opere, in sequestro era illegittimo, perchè adottato in violazione della disciplina urbanistica. Come evidenziato dal consulente d’ufficio, le opere preesistenti erano state già demolite e, dunque, non si poteva dar corso alla categoria della "ristrutturazione e/o di adeguamento" giacchè la ristrutturazione, del D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 3 prevedeva il recupero di opere già realizzate.

Il concetto di "ristrutturazione" – ha correttamente osservato il tribunale – postula necessariamente la preesistenza di un’opera legittimamente realizzata e nella specie tale non era la struttura in legno ospitante il bar, illegittima ed oggetto di ordinanza di demolizione nonchè già demolita al momento del rilascio del suddetto permesso. Solo qualora la preesistente struttura fosse esistita e regolarmente assentita, sarebbe stato possibile eseguire la ricostruzione fedele con la stessa volumetria e sagoma. In mancanza di ciò si ricadeva nella fattispecie generale degli interventi di nuova costruzione che necessitavano di permesso di costruire.

Inoltre – ha aggiunto il tribunale – il consulente tecnico aveva anche evidenziato che il permesso n. (OMISSIS) era peraltro privo del parere dei VV.FF., parere necessario a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 5.

In sostanza secondo il tribunale era emerso, allo stato delle indagini, che si era fatto passare un intervento di costruzione ex novo per una apparente ristrutturazione di un’opera esistente, che non esisteva più perchè già demolita in quanto illegittima.

Il tribunale ha poi anche ritenuto sussistente il periculum osservando che la libera disponibilità delle suddette opere edili realizzate può aggravare gli effetti dannosi del reato contestato, in quanto trattasi di opere in corso di realizzazione che potrebbero essere ultimate con grave danno per l’ambiente circostante e deturpamento delle bellezze naturali del sito.

5. Può pertanto dirsi che nella specie, proprio applicando tali principi generali, il Tribunale motivatamente è pervenuto al convincimento che nel caso in esame sussiste l’astratta configurabilità dei reati ipotizzati (fumus commissi delicti), attesa la congruità degli elementi rappresentati che depongono per l’ipotizzabilità in astratto della ipotesi criminose contestate non dovendo il sequestro preventivo essere motivato in ordine alla individuazione degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell’accusa e alla probabilità di condanna dell’indagato;

valutazione questa che il tribunale ha operato non disgiuntamente dalla verifica dell’ulteriore presupposto del periculum.

La ricorrente nel suo ricorso esprime essenzialmente un dissenso di valutazione delle risultanze, allo stato, degli atti di indagine, svolgendo rilievi tutti in fatto, non deducibili in questa sede di legittimità in cui sono ammissibili solo censure di violazione di legge.

Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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