T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 25-07-2011, n. 1446 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.La ricorrente ha realizzato in assenza di titolo autorizzativo opere di ristrutturazione ed ampliamento di un antico fabbricato di sua proprietà, posto in Manduria, loc. Marrocco, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Con il provvedimento impugnato il Comune di Manduria ha ordinato la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso quest’atto con il presente ricorso è insorta la sig.ra B. deducendo i seguenti motivi:

– violazione di legge e mancata applicazione dell’art. 7 L. 241/1990, omessa comunicazione di avvio del procedimento;

– violazione di legge e mancata applicazione degli artt. 10bis e 2, co. 1, L. 241/1990, violazione del giusto procedimento, omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, mancata adozione di un provvedimento espresso, inerzia dell’amministrazione, eccesso di potere;

– violazione di legge e mancata applicazione dell’art. 3 L. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione;

– violazione di legge e mancata applicazione dell’art. 36, co. 3, DPR 380/2001, omessa pronuncia sul chiesto permesso in sanatoria;

– eccesso di potere per erroneità e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, sviamento e travisamento.

2. Si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso in epigrafe.

Con ordinanza 147/2011 il Tribunale ha concesso la tutela cautelare, risultando ancora pendente un procedimento di accertamento ex art. 36 DPR 380/2001.

All’udienza del 9 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. Il ricorso deve essere respinto.

4. Con il primo motivo si deduce l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 L. 241/1990.

Il motivo è infondato.

Non è annullabile ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’ordine di demolizione di opere eseguite in assenza di idoneo titolo edilizio, adottato dall’amministrazione in assenza di comunicazione di avvio del relativo procedimento, essendo in tal caso palese che il contenuto dispositivo del provvedimento – risultato dell’esercizio di un potere vincolato – non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

5. Con il secondo, quarto e quinto motivo si lamenta la mancata definizione di un procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001, avviato dalla ricorrente con istanza del 15 marzo 2010, e che avrebbe potuto portare alla sanatoria delle opere abusive.

Il motivo non può essere accolto.

L’art. 36, DPR n. 380/2001, espressamente prevede un’ipotesi, di natura eccezionale di silenzio – diniego, ovvero di silenzio che la norma costruisce come fattispecie legale tipica avente valore di provvedimento a contenuto negativo (cfr. art. 36, terzo comma: "sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata").

Il termine di sessanta era ampiamente trascorso al momento di emanazione del provvedimento impugnato.

Il Collegio pertanto, melius re perpensa, non ritiene di discostarsi dalla orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. Stato 100/2010) secondo cui il silenzio serbato dal Comune sulla domanda di sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 è qualificabile come silenzio provvedimentale, con contenuto di rigetto, e non come silenzio inadempimento all’obbligo di provvedere.

6. Con il terzo motivo si deduce la carenza della motivazione del provvedimento che sarebbe il frutto di un non corretto accertamento dei fatti.

La censura non ha pregio.

Con verbale di accertamento redatto dalla Polizia Municipale il 2 febbraio 2010, richiamato nel provvedimento impugnato, è stato constatato che "il fabbricato esistente si presentava come un nuovo corpo di fabbrica che inglobava per tre lati il casolare d’epoca modificando radicalmente l’originario aspetto". Tutti i lavori hanno comportato un aumento totale della superficie per circa mq 415.

Si evince chiaramente che le opere realizzate, non hanno una finalità di mero consolidamento motivata da una temporanea emergenza, come prospettato dalla ricorrente, ma hanno dato luogo a nuova e più ampia entità edilizia con rilevante aumento della superficie edificata.

Il provvedimento impugnato è dunque da ritenersi sorretto da adeguata e autosufficiente motivazione, già solo rinvenibile nella compiuta descrizione delle strutture abusive e nella constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.

Non era peraltro necessario che l’Amministrazione valutasse la misura dell’interesse pubblico alla demolizione. L’ordinanza di demolizione rappresenta atto vincolato e affrancato dalla ponderazione discrezionale dell’opposto interesse privato al mantenimento dell’opera abusiva, in quanto la repressione dell’abuso corrisponde ipso facto all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato.

7. In conclusione, il ricorso va respinto.

Sussistono giusti motivi, considerata l’assenza di un provvedimento esplicito sull’istanza ex art. 36 DPR 380/2001, per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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