Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 19-07-2011, n. 28481

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 11.9.2010, il Giudice per le indagini presso il Tribunale di Forlì dispose la custodia cautelare in carcere di S.G., L.A. e P.D., indagati per i reati di rapina aggravata e porto abusivo di armi.

Avverso tale provvedimento gli indagati proposero istanza di riesame, chiedendo l’annullamento del titolo coercitivo per carenza dei gravi indizi di colpevolezza e il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 12.10.2010, confermava l’ordinanza.

Ricorre per cassazione S.G., deducendo la mancanza di motivazione in riferimento ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, trattandosi invero di mere presunzioni, e alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di considerare l’assenza di precedenti specifici e l’insussistenza del pericolo di fuga, nonchè la specifica idoneità della misura in relazione alla esigenze cautelari, all’entità del fatto ed alla presumibile sanzione.

Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo, il ricorrente tende ad ottenere una non consentita rivalutazione delle circostanze esaminate e adeguatamente interpretate dal Giudice di merito; le ulteriori doglianze sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei motivi va, poi, apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), nell’inammissibilità (Cass. Sez. 4, n. 5191/2000 Rv.216473).

Il Tribunale di Bologna, invero, con motivazione ampia, logica e non contraddittoria, ha evidenziato che l’ordinanza si fonda su un solido compendio indiziario, grave e univoco, anche nei confronti dello S. che qualche giorno prima della rapina si recò all’interno della banca, ed era in continuo rapporto telefonico con gli altri indagati, con i quali si incontrò a casa sua la sera del (OMISSIS).

L’auto utilizzata per la rapina – e fotografata dalle telecamere pubbliche, esistenti nella località ove si trovano i locali della banca rapinata, sia il giorno (OMISSIS), in orari compatibili con quelli del sopralluogo eseguito dallo S. e della rapina – è stata fornita dall’indagato, che l’ha affittata il (OMISSIS); sulla stessa sono stati poi rinvenuti tre cappellini e un paio di guanti simili a quelli indossati il giorno della rapina.

Circa le esigenze cautelari, il Tribunale ha quindi evidenziato, anche ai fini dell’adeguatezza, e con motivazione congrua, la gravità del fatto reato, i precedenti e l’attività dell’indagato, sottoposto ad osservazione dagli operanti nelle giornate dell’ (OMISSIS), mentre unitamente ai correi effettuava sistematici viaggi in paesini dell’Umbria, Toscana e Marche, apparentemente senza meta, e presumibilmente allo scopo di effettuare sopralluoghi al fine di organizzare altre attività criminose.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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