Cons. Stato Sez. IV, Sent., 26-07-2011, n. 4462 Militari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il giorno 28 marzo 1974 è deceduto per "linfosarcom tosi diffusa",contratta durante il servizio di leva militare, l’aviere Antonio M., in forza alla Scuola Centrale Vigilanza Aeronautica Militare (V.A.M.) – 4^ Compagnia Allievi funzionante presso l’Aeroporto "Medaglia di Bronzo Tenente Pilota Tommaso Fabbri" di Viterbo.

I familiari del defunto hanno chiesto al Ministero della Difesa la speciale elargizione contemplata dall’art. 6 della L. 3 giugno 1981 n. 308 come integrato dall’art. 2 della L. 14 agosto 1991 n. 280 e all’epoca vigente.

La loro domanda è stata peraltro respinta con decreto n. 137 dd. 11 aprile 1995 emesso dalla Direzione Generale delle Pensioni del Ministero della Difesa – Reparto II – Divisione XI, nel presupposto che due dei familiari superstiti, ossia le Signori M. e C. M., non erano conviventi con il deceduto all’atto della sua morte, nel mentre gli altri familiari, ossia i Signori N., G. e M. M. non erano a carico del deceduto medesimo, ma godevano di reddito proprio.

1.2. Con ricorso proposto innanzi al T.A.R. per l’Abruzzo, Sezione distaccata di Pescara, i Signori M., C., N., G. e M. M. hanno pertanto chiesto l’annullamento del sopradescritto provvedimento di diniego, deducendo al riguardo l’avvenuta violazione e falsa applicazione del predetto art. 6 della L. 308 del 1981 come integrato dall’art. 2 della L. 280 del 1991.

1.3. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione dell’impugnativa avversaria.

1.4. Con sentenza n. 1105 dd. 18 dicembre 2003 l’adito T.A.R. ha respinto il ricorso.

2.1. Con l’appello in epigrafe i medesimi familiari del deceduto chiedono ora la riforma di tale pronuncia, riproponendo anche nella presente sede di giudizio la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. 308 del 1981 come integrato dall’art. 2 della L. 280 del 1991.

2.2. Anche nella presente sede di giudizio si è costituito il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Nella pendenza della causa è deceduto il ricorrente Sig. N. M., e il giudizio è stato proseguito in sua vece dagli eredi, Signori M. M. R., S. M., G. M. e M. G. M..

3. Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va accolto.

4.2. Secondo il T.A.R., risponderebbe al vero che la disposizione normativa invocata dai ricorrenti a sostegno della propria richiesta "si limita ad indicare genericamente i familiari dei soggetti indicati nell’articolo 1" della medesima L. 308 del 1981, "e cioè i militari in servizio di leva o richiamati nelle forze armate, ma è evidente che la dizione "familiari" sta ad intendere tutti coloro i quali, in base ad una interpretazione sistematica dell’ordinamento vigente, sono di regola destinatari dei benefici che lo Stato attribuisce in materia di pensioni o indennità"; e risulterebbe parimenti vero che all’articolo 3 della stessa L. 308 del 1981 "i benefici sono attribuiti alle vedove e agli orfani, e in mancanza di questi ai genitori e ai collaterali, ma… sempre che, in base all’ordinamento, questi abbiano diritto a godere dell’attribuzione di tale beneficio. Va rammentato, infatti, che la norma di cui all’art. 6 della L. 13 agosto 1980 n. 466 che prevede speciali elargizione a favore dicategorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, tra i quali devono rientrare anche i militari in servizio di leva, stabilisce che i familiari che hanno diritto a godere di queste speciali elargizione sono: 1) il coniuge superstite e i figli se conviventi a carico; 2) i figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) i genitori; 4) i fratelli e le sorelle se conviventi a carico. In base a questa disposizione, quindi, qualora non sussistono coniuge superstite o figli o genitori, i fratelli e le sorelle possono beneficiare delle indennità o della pensione previste a favore dei dipendenti pubblici e dei cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, connesse a questi eventi, solo se siano conviventi ed a carico, circostanza che non si verifica nel caso di specie, dato che due dei familiari neanche sono conviventi con l’interessato, mentre gli altri tre godono di un loro particolare reddito e, quindi non sono a carico dell’interessato. Gli interessati hanno richiamato un parere del Consiglio di Stato che afferma che nella specie non potrebbe applicarsi la L. 466 del 1980 e, in particolare, l’articolo 6 che si riferisce a speciali elargizione a categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, perché il beneficio invocato dai ricorrenti non può ritenersi identico a quelli previsti dalla L. 466 del 1980 e nemmeno a quelli di cui alle altre leggi richiamate da quest’ultima. Il Collegio, tuttavia, non ritiene di poter concordare con il parere richiamato, nonostante provenga da un autorevole consesso. Infatti, non soltanto la L. 466 del 1980 deve ritenersi di applicazione generale in quanto non si limita ad elargizioni a favore di vittime di azioni terroristiche, ma a qualsiasi vittima del dovere, cioè a seguito di eventi verificatisi durante il periodo di servizio a favore dello Stato. D’altro canto, osserva il Collegio, che risulterebbe del tutto illogico attribuire il beneficio di che trattasi a familiari di soggetti deceduti durante il servizio di leva e non a favore di coloro che abbiano perduto un familiare perché vittima del proprio dovere o perché morto in conseguenza di azioni terroristiche" (cfr. pag. 3 e ss. della sentenza impugnata).

4.3. Questo Collegio dissente da tale interpretazione.

L’art. 1 della L. 308 del 1981 come sostituito dall’art. 1 della L. 14 agosto 1991 n. 280, vigente all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato in primo grado ma ora abrogato per effetto dell’art. 2268, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, contemplava quali "destinatari delle norme" contenute nella legge medesima "i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze Armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi Carabinieri, gli allievi della Guardia di Finanza, gli allievi agenti di Polizia, gli allievi del Corpo degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell’Accademia Navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni", escludendo quindi dal relativo "beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell’evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione".

Il susseguente art. 6 della medesima L. 308 del 1981 – parimenti ora abrogato per effetto del predetto art. 2268, comma 1, del D.L.vo 66 del 2010 – disponeva, quindi, al suo primo comma che "ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di Polizia, compresi i funzionari di Pubblica Sicurezza e il personale della Polizia Femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla L. 28 novembre 1975 n. 624, e successive integrazioni e modificazioni"; al secondo comma disponeva, quindi, che "tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia".

Per effetto dell’art. 2 della L. 280 del 1991 era stato aggiunto allo stesso art. 6 della L. 308 del 1981 un terzo comma, in forza del quale "ai familiari dei destinatari di cui all’articolo 1 deceduti durante il periodo di servizio è corrisposta una speciale elargizione di lire 50 milioni", pari ad attuali Euro 25.822,84.

Risulta ben evidente che in tal modo il legislatore aveva inteso, relativamente a tale particolare e ben puntuale beneficio, accordare la relativa attribuzione economica ai "familiari", così come individuati dall’art. 1 dello stesso testo novellato della L. 308 del 1981 in dipendenza di qualsivoglia effetto letale verificatosi durante il periodo di servizio; e risulta altrettanto assodato che la stessa nozione di "familiari" comprende non soltanto il coniuge, ma anche tutte le persone legate al deceduto da un vincolo di consanguineità, ivi dunque compresi i suoi genitori e i suoi fratelli e sorelle (come, per l’appunto, nel caso di specie).

Nell’intrinseca sufficienza, agli effetti ermeneutici, delle disposizioni testè riferite discende pertanto con altrettanta evidenza l’illogicità di qualsivoglia richiamo sistematico all’art. 6 della L. 13 agosto 1980 n. 466, entrato precedentemente in vigore e che contempla ben altra "speciale elargizione" à sensi dell’art 3 della L. 27 ottobre 1973 n. 629 come integrato dall’art. 1 della L. 28 novembre 1975 n. 624, il cui importo, pari a Lire 100 milioni (ora corrispondenti ad Euro 51.645,90.) va corrisposto "alla vedova e agli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo delle Guardie di Finanza, del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, del Corpo degli Agenti di Custodia, del Corpo Forestale dello Stato, nonché dei funzionari di Pubblica Sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la L. 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico", nonché "alle famiglie dei Vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere", ma – per l’appunto"secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico".

Infatti, nulla autorizza ad applicare il medesimo ordine e le medesima limitazioni riferite al diritto a pensione del coniuge e alla convivenza a carico dei fratelli e sorelle anche ai "familiari" cumulativamente considerati dall’art. 1 della L. 308 del 1981 come sostituito dall’art. 1 della L. 14 agosto 1991 n. 280, posto che si tratta di beneficio con ogni evidenza diverso nei suoi presupposti (decesso durante il servizio nel caso della L. 308 del 1981 e successive modifiche; decesso in conseguenza "ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere" nel caso della L. 466 del 1980), e comunque disciplinato da disposizioni susseguentemente entrate in vigore rispetto alla disciplina di cui alla L. 466 del 1980: circostanza, questa, che rende evidente come la mancata riconferma nel contesto normativo della L. 308 del 1981 dell’ordine di assegnazione del beneficio contemplato dall’art. 6 della L. 466 del 1980 non è da ricondurre a una mera "svista" del legislatore, ma ad una sua precisa scelta, posto che se il medesimo legislatore avesse inteso seguire nell’ambito della L. 308 del 1981 gli stessi ordini di priorità e di esclusione contemplati dalla L. 466 del 1980 avrebbe esplicitato tale sua volontà in via espressa (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).

Né, soprattutto, va sottaciuto che alle medesime conclusioni è pure giunto il parere reso da Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 1992 n. 602, non condiviso nel suo contenuto dal giudice di primo grado ma che, ad avviso di questo Collegio, ha rettamente concluso nel senso che ai fini dell’individuazione dei soggetti aventi titolo alla speciale elargizione di cui all’art. 6 della L. 308 del 1981, come aggiornato dall’art. 2 della L. 280 del 1991, non può applicarsi la L. 466 del 1980, ed in particolare l’art. 6 della stessa, stante la specialità della normativa relativa, che si riferisce – per l’appunto – a speciali elargizioni a categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, con la conseguenza che nel caso di cui alla L. 308 del 1981 devono essere applicate le norme del Codice Civile sulle successioni legittime al fine dell’individuazione dei beneficiari della speciale elargizione.

5. Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite, e sono liquidati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e – per l’effetto – in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e degli onorari per entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 5.000,00.- (cinquemila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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